IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132,  recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza come modificato dal regolamento UE  2021/2106
del 28 settembre 2021, che stabilisce gli  indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  202,
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto  l'Investimento  2.1  «Sviluppo  logistica  per   i   settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo» previsto nell'ambito della Missione 2 - «Rivoluzione  verde
e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile  ed
economia circolare», volto a promuovere, con una dotazione pari a 800
milioni di euro, interventi  volti  a  migliorare  la  sostenibilita'
della logistica dei settori  agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura,
silvicoltura,  anche  mediante  il  miglioramento   della   capacita'
logistica dei porti (M2C1- 2.1); 
  Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione  del
Consiglio del 13 luglio 2021, ai sensi del  quale  tale  investimento
prevede, tra l'altro, «il  sostegno  agli  investimenti  materiali  e
immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole,
trasformazione e conservazione delle materie prime,  digitalizzazione
della   logistica   e   interventi   infrastrutturali   sui   mercati
alimentari), agli  investimenti  nel  trasporto  alimentare  e  nella
logistica  per  ridurre   i   costi   ambientali   ed   economici   e
all'innovazione  dei  processi  di  produzione,  dell'agricoltura  di
precisione  e  della  tracciabilita'  (ad   esempio   attraverso   la
blockchain)»; 
  Visti, altresi',  i  traguardi  e  gli  obiettivi  individuati  per
l'investimento  M2C1-2.1  dal  medesimo  allegato  riveduto   e,   in
particolare: 
    a) il traguardo M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre  2022:
«Pubblicazione della graduatoria finale  nell'ambito  del  regime  di
incentivi alla logistica»; 
    b) l'obiettivo M2C1-10, da conseguire entro il  30  giugno  2026:
«Almeno quarantotto interventi per  migliorare  la  logistica  per  i
settori   agroalimentare,   pesca   e   acquacoltura,   silvicoltura,
floricoltura e vivaismo»; 
  Vista, inoltre, la descrizione recata  dall'allegato  riveduto  dei
predetti  traguardi  e  obiettivi,  secondo   cui   il   decreto   di
approvazione deve definire la  graduatoria  finale  e  il  regime  di
incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti: 
    a) criteri di ammissibilita'  che  garantiscano  che  i  progetti
selezionati    siano    conformi    agli     orientamenti     tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
(2021/C58/01)  mediante  l'uso  di  un  elenco  di  esclusione  e  il
requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE
e nazionale; 
    b) impegno affinche' il contributo per il clima dell'investimento
ammonti almeno  al  32%  del  costo  complessivo  degli  investimenti
sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI  del
regolamento (UE) 2021/241; 
    c)   impegno   affinche'   il   contributo   per   il    digitale
dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo  complessivo  degli
investimenti  sostenuti  dall'RRF  secondo  la  metodologia  di   cui
all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241; 
    d) impegno a riferire in merito  all'attuazione  della  misura  a
meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; 
  Visto  il  regolamento  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza, laddove all'art. 22 stabilisce, tra l'altro,
che gli Stati membri devono adottare opportune  misure  per  tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire  che  l'utilizzo
dei  fondi  sia  conforme  al   diritto   dell'Unione   e   nazionale
applicabile,   con   particolare   attenzione    alla    prevenzione,
individuazione  e  rettifica  delle  frodi,  della  corruzione,   dei
conflitti  di  interessi  nonche'  del   «doppio   finanziamento»   e
intraprendere azioni legali per recuperare i  fondi  che  sono  stati
indebitamente assegnati, anche in relazione a  eventuali  misure  per
l'attuazione di riforme e progetti di  investimento  nell'ambito  del
piano per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 che, a  seguito  della  valutazione  positiva  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio  ECOFIN,  ha
assegnato alle singole amministrazioni titolari degli  interventi  le
risorse finanziarie previste per l'attuazione  degli  interventi  del
PNRR,  assegnando,  in  particolare,  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali la somma di euro  800.000.000,00  per
la realizzazione  dell'investimento  M2C1 -  2.1  e  prevedendo,  tra
l'altro, che le amministrazioni titolari  degli  interventi  adottano
ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e  corretto
utilizzo  delle  risorse  finanziarie  assegnate  e   la   tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Visto     l'accordo,     denominato     Operational     Arrangement
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione  europea
e dallo Stato italiano il 22 dicembre  2021  ed  in  particolare  gli
allegati I e II che riportano: 
    a) per la milestone M2C1-3, nel  campo  meccanismo  di  verifica,
«Pubblicazione del decreto  sul  sito  web  dell'autorita'  esecutiva
(https://www.politicheagricole.it/)  e   nella   Gazzetta   Ufficiale
(https://www.gazzettaufficiale.it/)»; 
    b) per il target  M2C1-10,  nel  campo  meccanismo  di  verifica,
«Documento  esplicativo  che  attesti  l'attuazione  sostanziale  del
target.  Tale  documento  includera',  quale  allegato,  la  seguente
documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento
rilasciato in conformita' alla normativa nazionale; b)  relazione  da
parte  di  un  ingegnere  indipendente  autenticata   dal   ministero
competente,  allegando  le  motivazioni  per  cui  le  specificazioni
tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla  CID
dell'investimento e del target»; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del  menzionato
decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni
di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto, altresi', l'art. 8, del suddetto decreto-legge  n.  77/2021,
ai sensi del quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare  di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il
quale prevede che, per  sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle
procedure   di   affidamento   ed   accelerare   l'attuazione   degli
investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal  PNRR  e
dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020
e  2021-2027,  le  amministrazioni  interessate,  mediante   apposite
convenzioni, possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di
societa' in house qualificate  ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia» 
  Visto in particolare, il secondo periodo del comma  1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto- legge n. 77 del 2021,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 108 del 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della medesima legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021, nel quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
del 4 giugno 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) 2020/852, che  reca  il
principio di non arrecare un danno significativo (Do  no  significant
harm - DNSH); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione»,   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  29  ottobre  2021,  n.  25,  «Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR) -  Rilevazione  periodica
avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  art.  1,  comma  1  del
decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che  chiarisce
alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le
condizioni e i criteri in base ai quali le  stesse  possono  imputare
nel  relativo  quadro  economico  i  costi  per   il   personale   da
rendicontare  a  carico  del  PNRR  per  attivita'   specificatamente
destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  10  febbraio  2022,  n.  9,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  29  aprile  2022,  n.  21,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al  riferimento
alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata
nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare RGS-MEF  del  21  giugno  2022,  n.  27,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle  misure
PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, «Controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita'
ordinaria  e  di  contabilita'  speciale.  Controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle  risorse  del
PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022,  n.  29,  «Circolare
delle procedure finanziarie PNRR»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire  un  adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e  valorizzazione  dei  giovani  ed   il   superamento   dei   divari
territoriali; 
  Visto  l'avviso  di  consultazione  tecnica   «PNRR,   Missione   2
"Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica"  -  Componente  C1  -
"Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento  2.1  -
"Sviluppo  logistica  per   i   settori   agroalimentare,   pesca   e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"», approvato  con
decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito  internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al
31 dicembre  2021,  avente  lo  scopo  di  informare  il  settore  di
riferimento in merito alla  realizzazione  dell'investimento  di  che
trattasi e raccogliere  osservazioni  e  proposte  dei  portatori  di
interesse, onde costruire efficaci dispositivi  di  attuazione  dello
stesso; 
  Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al  suddetto
avviso  di  consultazione,  di  cui  si   e'   tenuto   conto   nella
predisposizione del presente decreto, da cui e'  emersa  l'importanza
di dare compiuta attuazione al  disegno  di  policy  descritto  nella
scheda di misura PNRR  mediante  il  finanziamento  di  interventi  a
beneficio delle  autorita'  portuali,  espressamente  previsti  quali
potenziali destinatari dei  finanziamenti  nella  scheda  in  inglese
della misura; 
  Vista  la  legge  28  gennaio   1994,   recante   «Riordino   della
legislazione in materia portuale»; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e,  in  particolare,
l'art. 56, che disciplina il regime di esenzione  degli  «aiuti  agli
investimenti per le  infrastrutture  locali»  e  l'art.  56-ter,  che
disciplina il regime di esenzione degli «aiuti  a  favore  dei  porti
marittimi»; 
  Visto il Piano nazionale dei trasporti  e  della  logistica,  cosi'
come definito nell'allegato Italia veloce del Programma nazionale  di
riforme, e le interlocuzioni intercorse tra gli uffici del  Ministero
e del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile al
fine di definire il presente decreto attivando  ogni  piu'  opportuna
sinergia tra le azioni finanziate a valere  sul  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e  sul  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Agenzia  o  soggetto  gestore»:  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  di  impresa  S.p.a.  -
Invitalia, soggetto in house della  pubblica  amministrazione,  della
quale  il  Ministero  si  avvale  quale  soggetto  gestore,  mediante
apposita convenzione, per  le  attivita'  di  gestione  del  presente
intervento, ai sensi dell'art. 10 decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    b) «Autorita' di sistema portuale»: enti pubblici  non  economici
di  rilevanza  nazionale  a  ordinamento  speciale  con  funzioni  di
programmazione, coordinamento e regolazione  del  sistema  dei  porti
nell'area di riferimento, ai sensi della legge n. 84 del 1994; 
    c) «componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode,  definita  dalla
rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio
di un pubblico funzionario  che,  al  fine  di  curare  un  interesse
proprio o un interesse  particolare  di  terzi,  assume  (o  concorre
all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in  cambio  di  un
vantaggio (economico o meno),  dai  propri  doveri  d'ufficio,  cioe'
dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli; 
    e) «DNSH»: principio di non arrecare un danno significativo  agli
obiettivi ambientali («Do Not Significant Harm»),  sancito  dall'art.
17 del regolamento (UE) n. 852/2020  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
    f) «dragaggio»: il dragaggio come  definito  dall'art.  2,  punto
160, del regolamento GBER; 
    g) «frode»: comportamento illecito col quale si  mira  a  eludere
precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella
Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli  interessi
finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e'
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: 
      i. all'utilizzo o alla  presentazione  di  dichiarazioni  o  di
documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o
la ritenzione illecita di fondi  provenienti  dal  bilancio  generale
dell'Unione europea; 
      ii. alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione
di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; 
      iii. alla distrazione di tali fondi per fini diversi da  quelli
per cui essi sono stati inizialmente concessi; 
    h) «frode sospetta»:  irregolarita'  che,  a  livello  nazionale,
determina l'inizio di un procedimento  amministrativo  o  giudiziario
volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale,  e,
in particolare, l'esistenza  di  una  frode  ai  sensi  dell'art.  1,
paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995  relativa
alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; 
    i) «infrastruttura  di  accesso»:  ogni  tipo  di  infrastruttura
necessaria ad assicurare l'accesso via terra  o  via  acqua  (mare  o
fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come  strade,
binari, canali e chiuse; 
    j) «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per
la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto,  ad  esempio
gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda,
le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti  in  zone  di
marea, i bacini interni, i  rinterri  e  i  terreni  di  colmata,  le
infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per
la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; 
    k) «logistica agroalimentare»: complesso delle attivita' volte  a
pianificare, implementare  e  controllare  l'efficiente  ed  efficace
flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati,  prodotti  finiti
del settore agroalimentare, della pesca  e  dell'acquacoltura,  della
silvicoltura,  della  floricoltura   e   vivaismo   e   le   relative
informazioni, dal punto di origine al punto di consumo; 
    l) «Milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da
raggiungere tramite una determinata  misura  del  PNRR  (riforma  e/o
investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione
europea o a  livello  nazionale  (es.  legislazione  adottata,  piena
operativita' dei sistemi IT, ecc.); 
    m) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali,  amministrazione  centrale  titolare  dell'intervento  e
soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e  della
funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, ai  sensi
dell'art. 1,  comma  4,  lettera  o)  e  dell'art.  9,  comma  1  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    n)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti; 
    o) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad
hoc per la raccolta delle domande di contributo; 
    p) «PNRR»: Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  approvato
definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN  del
13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea
del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344); 
    q) «porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture
e attrezzature tali da consentire l'accoglienza  delle  imbarcazioni,
lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito  merci,
di presa in consegna e riconsegna  di  tali  merci,  l'imbarco  e  lo
sbarco  dei  passeggeri,  dell'equipaggio  e  di  altre  persone,   e
qualsiasi altra  infrastruttura  necessaria  per  gli  operatori  dei
trasporti nel porto; 
    r)  «porto  marittimo»:   un   porto   destinato   principalmente
all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima; 
    s) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e  108  del  Trattato  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    t) «risultato operativo»: ai sensi dell'art.  2,  punto  39,  del
regolamento GBER, differenza tra le entrate attualizzate e i costi di
esercizio  attualizzati  nel   corso   dell'intera   vita   economica
dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I  costi  di
esercizio  comprendono  costi  quali  i  costi  del  personale,   dei
materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni,  dell'energia,
della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non  i  costi
di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli
aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei  costi
di esercizio sulla base  di  un  tasso  di  attualizzazione  adeguato
consente di realizzare un utile ragionevole; 
    u) «sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1,  comma
1043 della legge di  bilancio  n.  178/2020  (legge  bilancio  2021),
sviluppato per supportare le  attivita'  di  gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo del PNRR e atto a  garantire  lo  scambio
elettronico  dei  dati  tra  i  diversi  soggetti   coinvolti   nella
governance del Piano; 
    v) «Soggetto beneficiario»: le autorita' di sistema portuale,  di
cui all'art. 5 del presente decreto; 
    w) «sovrastruttura portuale»: i dispositivi di  superficie  (come
quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i
terminal) e  mobili  (come  le  gru)  situati  in  un  porto  per  lo
svolgimento delle operazioni  portuali  e  la  fornitura  di  servizi
portuali collegati al trasporto; 
    x)  «Target»:  traguardo  quantitativo  da  raggiungere  mediante
l'attuazione  di  una  determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o
investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione
europea  o  a  livello  nazionale,  misurato  tramite  un  indicatore
specifico; 
    y) «Trattato»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.