Art. 10 Variazioni 1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni. 2. In ogni caso, le eventuali variazioni progettuali non possono comportare il riconoscimento di un contributo superiore a quello originariamente concesso e devono essere compatibili con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR.