Art. 10 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto  alla  domanda  di
agevolazione  che  riguardano  l'ammontare  complessivo  delle  spese
sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non devono essere  preventivamente  comunicate  all'Agenzia  e
sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni. 
  2. In ogni caso, le eventuali variazioni  progettuali  non  possono
comportare il riconoscimento di  un  contributo  superiore  a  quello
originariamente  concesso  e  devono  essere   compatibili   con   le
tempistiche e gli obiettivi del PNRR.