Art. 12 Controlli 1. Il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, ha facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, anche in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione, nonche' la corretta attuazione degli interventi finanziati, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo». L'Agenzia puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.