Art. 12 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, ha facolta'  di
effettuare controlli e ispezioni, sui singoli  interventi  agevolati,
in ogni fase del ciclo di vita del progetto, anche in loco,  al  fine
di verificare le  condizioni  per  la  fruizione  e  il  mantenimento
dell'agevolazione, nonche' la corretta  attuazione  degli  interventi
finanziati, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto
di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo».  L'Agenzia
puo'  effettuare   accertamenti   d'ufficio   anche   attraverso   la
consultazione diretta e  telematica  degli  archivi  e  dei  pubblici
registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei  fatti
riguardanti le  dichiarazioni  sostitutive  presentate  dai  soggetti
beneficiari durante il procedimento amministrativo  disciplinato  dal
presente decreto.