Art. 13 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
  1. In relazione alla natura e  all'entita'  dell'inadempimento,  il
Ministero dispone con  proprio  provvedimento  la  revoca,  totale  o
parziale, del finanziamento concesso  ai  soggetti  beneficiari,  nei
seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b) violazione di specifiche norme settoriali  anche  appartenenti
all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale; 
    c) se, in qualunque fase del procedimento, il beneficiario  abbia
reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi  o  contenenti  dati
non  rispondenti  a  verita'  ai   fini   della   concessione   delle
agevolazioni; 
    d) mancato rispetto delle norme sul cumulo  del  finanziamento  e
sull'assenza  di  doppio  finanziamento,   ai   sensi   dell'art.   9
regolamento (UE) n. 241/2021; 
    e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali  e
nel rispetto delle altre condizioni previste o comunque intervento di
variazioni non ammesse ai sensi dell'art. 10; 
    f) mancato rispetto delle previsioni  relative  al  rispetto  del
principio DNSH; 
    g) grave violazione degli obblighi e impegni  previsti  dall'art.
11, comma 2; 
    h)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 
    i) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza  e
in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i cinque  anni
successivi alla data di erogazione dell'ultima quota  del  contributo
concesso; 
    j) impossibilita' di effettuare i controlli per cause  imputabili
ai soggetti beneficiari; 
    k) esito negativo dei controlli; 
    l)  grave  violazione  di  ulteriori   obblighi,   condizioni   e
adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti  dal  presente
decreto, anche derivanti da specifiche norme settoriali, nazionali ed
europee; 
    m) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente
previste dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, o dal  provvedimento
di concessione. 
  2. In caso di  revoca  totale,  il  soggetto  beneficiario  non  ha
diritto alle quote residue ancora da erogare  e  deve  restituire  il
beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge. In  caso
di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite  dell'Agenzia,
procede alla rideterminazione dell'importo  spettante  e  i  maggiori
importi di cui il soggetto beneficiario  abbia  eventualmente  goduto
sono  detratti  dall'eventuale  erogazione  successiva  ovvero   sono
recuperati.