Art. 3 
 
                               Risorse 
 
  1. Per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione
del   presente   intervento   risorse   finanziarie   pari   a   euro
150.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento
2.1 della Missione 2, Componente 1. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, un importo pari ad almeno il 40% delle  predette  risorse  e'
destinato al finanziamento di progetti da  realizzare  nelle  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia. 
  3. Qualora le risorse destinate ai  progetti  da  realizzare  nelle
regioni di cui al precedente comma 2 non dovessero essere  impiegate,
in tutto o  in  parte,  le  stesse  saranno  destinate  a  coprire  i
fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane. 
  4. La quota indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di
modifica e/o integrazione nel corso di attuazione  della  misura,  in
relazione all'andamento della stessa. Qualora  le  risorse  destinate
agli interventi previsti dal presente decreto  non  dovessero  essere
integralmente assorbite, il Ministero potra' disporne l'utilizzo  per
finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 «Sviluppo
logistica  per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e   acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo», nell'ambito della Missione 2,
Componente 1, del PNRR.