Art. 6 
 
               Finalita' dei progetti di investimento 
 
  1. Per le finalita' di cui al precedente art. 2,  sono  ammissibili
ai finanziamenti a  fondo  perduto  di  cui  al  presente  decreto  i
progetti di investimento funzionali  allo  sviluppo  della  logistica
agroalimentare per i porti, riconducibili a una o piu' delle seguenti
linee d'azione: 
    a)     realizzazione,     rifunzionalizzazione,      ampliamento,
ristrutturazione  e  digitalizzazione  di  aree,  spazi  e   immobili
connessi alle attivita' e ai processi logistici delle aree portuali; 
    b) efficientamento e miglioramento della capacita' commerciale  e
logistica  attraverso  interventi  volti   al   potenziamento   delle
infrastrutture per il trasporto alimentare, anche al fine di  ridurre
i costi ambientali e le emissioni nel  trasporto  di  materie  prime,
semilavorati e  merci  tra  centri  produttivi,  centri  logistici  e
mercati; 
    c)   miglioramento   dell'accessibilita'   ai   servizi   hub   e
rafforzamento della sicurezza  delle  infrastrutture  portuali  anche
mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e/o a «zero emissioni»; 
    d) rafforzamento dei controlli merceologici volti a preservare la
differenziazione  dei  prodotti  per   qualita',   sostenibilita'   e
caratteristiche produttive, anche al  fine  di  ridurre  gli  sprechi
alimentari; 
    e) riduzione degli impatti ambientali  attraverso  interventi  di
riqualificazione  energetica;  incremento  del  livello   di   tutela
ambientale. 
  I progetti presentati dalle  Autorita'  di  sistema  portuale  sono
finanziati ai sensi dei capi II, III  e  IV,  fermo  restando  quanto
previsto dal successivo art. 22. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita',  i  progetti  di  cui  al  comma  1
devono: 
    a)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di cui all'art. 8, comma 2. Per data di avvio del progetto si
intende  la  data  di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante in relazione all'acquisizione  di  immobilizzazioni  o  di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno
e  i  lavori  preparatori,  quali  la  richiesta  di  permessi  o  la
realizzazione  di  studi  di  fattibilita',   non   sono   presi   in
considerazione ai fini dell'individuazione della data  di  avvio  dei
lavori; 
    b)  prevedere  un  termine  di  ultimazione  non   successivo   a
ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di  concessione  delle
risorse, ferma restando la possibilita' di  concedere,  su  richiesta
motivata dal  soggetto  beneficiario,  una  proroga  del  termine  di
ultimazione, comunque nei limiti delle tempistiche consentite ai fini
del rispetto della normativa di riferimento applicabile al PNRR e del
raggiungimento dei target di misura. 
  3. In conformita' con i divieti e le  limitazioni  derivanti  dalle
disposizioni europee e nazionali di riferimento, non sono,  comunque,
ammissibili i progetti che: 
    a) non garantiscono il rispetto del  principio  DNSH,  verificato
sulla base degli orientamenti e delle  istruzioni  definiti  in  sede
europea  e  nazionale  e,  in  particolare,  secondo  le  indicazioni
contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, tenendo
conto del regime relativo ai vincoli  DNSH  indicato  dalla  medesima
circolare per l'investimento di  cui  al  presente  decreto  e  ferme
restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4; 
    b) non garantiscono il  rispetto  del  principio  del  contributo
all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) come successivamente
specificato nell'avviso di cui all'art. 8, comma 2. 
  4. Fermo restando quanto specificato dall'avviso di cui all'art. 8,
comma 2, non  sono  in  ogni  caso  ammissibili  interventi  che  non
rispettino il principio della conformita' alla  pertinente  normativa
ambientale nazionale e dell'Unione europea e che prevedano  attivita'
su strutture e manufatti connessi (cosi' come individuate dalla Guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente di cui alla circolare RGS  n.  32  del  30
dicembre 2021): 
    a) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; 
    b) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
    c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli  impianti
di trattamento meccanico biologico; 
    d) alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a  lungo  termine
dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.