Art. 6 Finalita' dei progetti di investimento 1. Per le finalita' di cui al precedente art. 2, sono ammissibili ai finanziamenti a fondo perduto di cui al presente decreto i progetti di investimento funzionali allo sviluppo della logistica agroalimentare per i porti, riconducibili a una o piu' delle seguenti linee d'azione: a) realizzazione, rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attivita' e ai processi logistici delle aree portuali; b) efficientamento e miglioramento della capacita' commerciale e logistica attraverso interventi volti al potenziamento delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche al fine di ridurre i costi ambientali e le emissioni nel trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati; c) miglioramento dell'accessibilita' ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture portuali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e/o a «zero emissioni»; d) rafforzamento dei controlli merceologici volti a preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita' e caratteristiche produttive, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari; e) riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica; incremento del livello di tutela ambientale. I progetti presentati dalle Autorita' di sistema portuale sono finanziati ai sensi dei capi II, III e IV, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22. 2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono: a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori; b) prevedere un termine di ultimazione non successivo a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione delle risorse, ferma restando la possibilita' di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione, comunque nei limiti delle tempistiche consentite ai fini del rispetto della normativa di riferimento applicabile al PNRR e del raggiungimento dei target di misura. 3. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee e nazionali di riferimento, non sono, comunque, ammissibili i progetti che: a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni definiti in sede europea e nazionale e, in particolare, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l'investimento di cui al presente decreto e ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4; b) non garantiscono il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) come successivamente specificato nell'avviso di cui all'art. 8, comma 2. 4. Fermo restando quanto specificato dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, non sono in ogni caso ammissibili interventi che non rispettino il principio della conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come individuate dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021): a) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; b) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.