Art. 8 
 
             Fase di accesso e concessione delle risorse 
 
  1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base
di una procedura di selezione valutativa a graduatoria. 
  2. I termini e le modalita' di  presentazione  delle  domande  sono
definiti  con  successivo  avviso,  adottato  con  provvedimento  del
Ministero e pubblicato  nel  sito  internet  dello  stesso  Ministero
(www.politicheagricole.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con  il
medesimo provvedimento  sono  resi  disponibili  gli  schemi  per  la
presentazione   delle   domande   ed   e'    precisata    l'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  da
parte dell'Agenzia, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi  atti
a  definire  la  corretta  attuazione  dell'intervento  previsto  dal
presente decreto. Le domande devono, in ogni caso, essere  presentate
nella  finestra  temporale  definita  dal   predetto   provvedimento,
all'Agenzia, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita
procedura  informatica  resa  disponibile  sul  sito  internet  della
medesima Agenzia. 
  3. Ciascuna Autorita' di sistema portuale  puo'  presentare  una  o
piu' domande. Ciascuna domanda deve riferirsi ad  un  solo  progetto,
fino ad un massimo di due  progetti  presentabili  per  Autorita'  di
sistema  portuale.  Nel  caso  siano  presentate  domande  successive
relative allo stesso progetto,  sara'  considerata  l'ultima  domanda
pervenuta in ordine cronologico. 
  4. I richiedenti potranno ricevere i finanziamenti a fondo  perduto
esclusivamente nei limiti della disponibilita' di risorse finanziarie
e sulla base della posizione assunta  nella  graduatoria  di  cui  al
comma 10 del presente articolo,  fino  a  esaurimento  delle  risorse
medesime, e in ogni caso nel  rispetto  del  vincolo  di  allocazione
territoriale alle regioni del Mezzogiorno di cui all'art. 3, comma 2,
del presente decreto. 
  5. L'Agenzia procede nello svolgimento delle attivita'  di  cui  ai
commi seguenti, per ciascuna domanda, secondo le tempistiche e  sulla
base delle specifiche disposizioni definite  dall'avviso  di  cui  al
comma 2. Qualora nel corso di svolgimento di tale  attivita'  risulti
necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o   documenti
rispetto  a  quelli  presentati  dal   soggetto   proponente   ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, l'Agenzia puo' richiederli al soggetto proponente  mediante
una  comunicazione  scritta,  assegnando  un  termine  per  la   loro
presentazione degli stessi. In tali circostanze, i  termini  previsti
per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi  fino  al
ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 
  6. L'Agenzia procede, nel rispetto  dei  termini  e  dei  requisiti
specifici, allo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) verifica della completezza  della  documentazione  presentata,
dei requisiti e delle condizioni formali di  ammissibilita'  previsti
dal presente decreto e dall'avviso di cui al comma 2; 
    b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla  lettera
a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modifiche  e
integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti. 
  7. Le proposte progettuali che superino il vaglio di ammissibilita'
formale sono valutate da una Commissione, nominata con  provvedimento
del Ministero, che determina una prima graduatoria nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    i. capacita' di incrementare il livello di  tutela  ambientale  e
ridurre gli impatti ambientali; 
    ii. innovazione di processi e digitalizzazione delle attivita'; 
    iii. capacita' del progetto  di  incidere  sullo  sviluppo  della
capacita' logistica della filiera agroalimentare locale. 
  8. Con decreto del Ministero e' approvata la prima  graduatoria  di
individuazione  delle   proposte   ammesse   alla   successiva   fase
istruttoria, con pubblicazione sul  sito  internet  del  Ministero  e
dell'Agenzia. 
  9. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi  giorni  dalla
pubblicazione  della  graduatoria  di  cui   al   comma   8,   esegue
l'istruttoria valutando: 
    a) la sostenibilita' finanziaria del  progetto,  con  riferimento
alla capacita' dei proponenti di sostenere la quota parte  dei  costi
previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico; 
    b) la cantierabilita'  del  progetto  di  investimento,  valutata
sulla base del possesso  delle  autorizzazioni  necessarie  ai  sensi
della  vigente  normativa  o  della   idoneita'   dell'iniziativa   a
conseguire le predette autorizzazioni entro i termini  di  erogazione
previsti dall'avviso di cui al comma 2; 
    c) la pertinenza e  la  coerenza  complessiva  del  programma  di
spesa. 
  10. Per le domande risultate ammissibili al finanziamento in  esito
alle attivita' di cui ai commi precedenti,  il  Ministero  adotta  il
provvedimento di concessione del finanziamento a fondo  perduto,  con
il quale  sono  determinati  l'importo  del  contributo  nonche'  gli
obblighi e adempimenti in capo al soggetto proponente, e  provvede  a
darne  comunicazione,  con  le  modalita'  e  i  termini  specificati
dall'avviso di cui al comma 2, al medesimo  soggetto  proponente.  Ai
progetti non risultati ammissibili, si applica  quanto  previsto  dal
comma 6, lettera b).