Art. 9 
 
                             Erogazione 
 
  1. I contributi sono erogati dall'Agenzia in relazione a  non  piu'
di tre stati  di  avanzamento  lavori,  sulla  base  delle  richieste
presentate periodicamente da parte dei soggetti beneficiari e  previa
positiva  istruttoria  da  parte  dell'Agenzia  delle  condizioni  di
erogabilita'. Alla richiesta, il soggetto beneficiario deve  allegare
idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte  e  alle  spese
sostenute. 
  2. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto  beneficiario  di
richiedere all'Agenzia l'erogazione della prima quota di contributo a
titolo  di  anticipazione,  non   superiore   al   30%   dell'importo
complessivo concesso, nei limiti delle risorse rese  disponibili  dal
Servizio centrale PNRR. 
  3. L'erogazione  del  saldo  puo'  essere  richiesta  dal  soggetto
beneficiario entro sessanta giorni  dalla  data  di  ultimazione  del
progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e al
collaudo. A tal fine, il soggetto beneficiario trasmette all'Agenzia,
nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una
relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del  progetto,  il
certificato di regolare esecuzione nonche' l'ulteriore documentazione
indicata  dal   Ministero   e/o   dall'Agenzia   per   attestare   la
realizzazione  dell'intervento  nel  rispetto  degli   obiettivi   di
progetto e in coerenza  con  i  milestone  e  target  associati  alla
misura. 
  4. Con l'avviso di cui all'art. 8, comma  2,  sono  specificate  le
condizioni e le modalita' di erogazione, ivi inclusa la tempistica di
rendicontazione degli stati  di  avanzamento,  la  documentazione  da
presentare a corredo della richiesta di erogazione, nonche' i termini
per l'istruttoria dell'Agenzia e per l'erogazione.  Con  il  medesimo
provvedimento sono resi, altresi',  disponibili  gli  schemi  per  la
richiesta di erogazione.