Art. 9 Erogazione 1. I contributi sono erogati dall'Agenzia in relazione a non piu' di tre stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte dei soggetti beneficiari e previa positiva istruttoria da parte dell'Agenzia delle condizioni di erogabilita'. Alla richiesta, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese sostenute. 2. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere all'Agenzia l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo concesso, nei limiti delle risorse rese disponibili dal Servizio centrale PNRR. 3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e al collaudo. A tal fine, il soggetto beneficiario trasmette all'Agenzia, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto, il certificato di regolare esecuzione nonche' l'ulteriore documentazione indicata dal Ministero e/o dall'Agenzia per attestare la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura. 4. Con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2, sono specificate le condizioni e le modalita' di erogazione, ivi inclusa la tempistica di rendicontazione degli stati di avanzamento, la documentazione da presentare a corredo della richiesta di erogazione, nonche' i termini per l'istruttoria dell'Agenzia e per l'erogazione. Con il medesimo provvedimento sono resi, altresi', disponibili gli schemi per la richiesta di erogazione.