Art. 10 
 
                           Aiuto unionale 
 
  1. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art.  4,
comma 7 e inerenti all'entita' delle  spese  approvate,  entro  il  5
febbraio dell'anno di realizzazione del programma informa le  regioni
e gli organismi pagatori in merito all'impegno del plafond  assegnato
al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che
si determinerebbe in tali condizioni. 
  2. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art.  5,
comma 9 e inerenti all'entita' delle spese  approvate,  entro  il  30
ottobre dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e
gli organismi pagatori in merito all'impegno del plafond assegnato al
settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si
determinerebbe in tali condizioni. 
  3. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art.  9,
comma 4 pervenute dagli  organismi  pagatori,  determina  l'incidenza
percentuale   dell'aiuto   finanziario   dell'Unione   spettante   ai
beneficiari  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  all'art.   68   del
regolamento di base e del plafond dell'aiuto unionale  a  valere  per
l'anno oggetto di domanda. La parte residua delle spese e'  a  carico
dei beneficiari. Tale determinazione e' comunicata entro il 15  marzo
dell'anno successivo a quello di realizzazione  del  programma,  alle
regioni e agli organismi pagatori per gli adempimenti di competenza.