Art. 10 Aiuto unionale 1. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 7 e inerenti all'entita' delle spese approvate, entro il 5 febbraio dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del plafond assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni. 2. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 9 e inerenti all'entita' delle spese approvate, entro il 30 ottobre dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del plafond assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni. 3. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4 pervenute dagli organismi pagatori, determina l'incidenza percentuale dell'aiuto finanziario dell'Unione spettante ai beneficiari nel rispetto dei limiti di cui all'art. 68 del regolamento di base e del plafond dell'aiuto unionale a valere per l'anno oggetto di domanda. La parte residua delle spese e' a carico dei beneficiari. Tale determinazione e' comunicata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, alle regioni e agli organismi pagatori per gli adempimenti di competenza.