Art. 3 Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata 1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo. 2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) 2021/2115 e' calcolato ogni anno sulla base del VPC ottenuto nel periodo di riferimento dalla compagine sociale, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. 3. Il fondo di esercizio e' gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite. 4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi. 5. Le regioni hanno facolta' di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 4 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione puo' essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente, al piu' tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo. 6. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento deve essere verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo e, annualmente, in occasione dell'approvazione delle sue modifiche annuali. 7. Il valore della produzione commercializzata deve essere comprovato da documentazione contabile. 8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.