Art. 3 
 
             Periodo di riferimento, Fondo di esercizio 
             e valore della produzione commercializzata 
 
  1. Il  periodo  di  riferimento  corrisponde  all'ultimo  esercizio
contabile  approvato  precedente  alla  data  di  presentazione   del
programma operativo. 
  2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE)
2021/2115 e' calcolato ogni anno sulla  base  del  VPC  ottenuto  nel
periodo di riferimento dalla compagine sociale, comunicata al momento
della presentazione del  programma  operativo  e  presente  al  primo
gennaio dell'anno successivo. 
  3. Il fondo di esercizio e'  gestito  mediante  un  conto  corrente
dedicato destinato esclusivamente a tutte le  operazioni  finanziarie
inerenti al programma operativo, al fine  anche  di  consentire  agli
organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e
verifica delle entrate e delle uscite. 
  4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle  regioni
e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: 
    a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; 
    b) la compagine sociale presente nel  periodo  1°  gennaio  -  31
dicembre dell'anno precedente. 
  Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale
SIAN la propria compagine sociale  a  seguito  di  nuove  adesioni  e
recessi. 
  5. Le regioni hanno facolta' di chiedere alle  OP  e  alle  AOP  di
ottenere la certificazione per il VPC,  riassunto  sulla  base  dello
schema di prospetto  riportato  al  capitolo  4  dell'allegato  I  al
presente  decreto,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia
contabile.  Tale  certificazione  puo'  essere  inserita  nella  nota
integrativa al bilancio o presentata separatamente, al piu' tardi  in
allegato alla domanda di aiuto a saldo. 
  6. Il valore  della  produzione  commercializzata  nel  periodo  di
riferimento  deve  essere  verificato  dalla  regione  nel   contesto
dell'istruttoria  per  l'approvazione  del  programma  operativo   e,
annualmente,  in  occasione  dell'approvazione  delle  sue  modifiche
annuali. 
  7.  Il  valore  della  produzione  commercializzata   deve   essere
comprovato da documentazione contabile. 
  8. Solo  i  produttori  in  regola  con  la  tenuta  del  fascicolo
aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.