Art. 4 Programmi operativi e modifiche per le annualita' successive 1. Le OP e le AOP riconosciute presentano la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a cinque anni, alla regione come definita all'art. 1, lettera d) del presente decreto, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Limitatamente alla presentazione dei programmi operativi per il 2023, la domanda e' presentata entro il 20 ottobre 2022 e inserita nel sistema operativo di cui all'art. 16 entro il 15 novembre successivo. 2. Il programma operativo puo' essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione e' condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti. 3. I tipi di intervento e gli interventi ammissibili nei programmi operativi dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano strategico nazionale. Con circolare del Ministero sono adottate le procedure operative, i valori massimi e gli importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili. 4. La domanda di modifica dei programmi operativi, relativamente agli anni successivi, e' presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno, completa degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. 5. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 4, concernono, in particolare: a) la modifica del contenuto del programma operativo; b) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del Fondo di esercizio; c) la modifica della durata del programma operativo, puo' essere estesa o ridotta coerentemente alla durata stabilita all'art. 50, paragrafo 2 del regolamento di base. 6. Le regioni, svolte le opportune verifiche e i controlli di cui all'art. 14 del presente decreto, assumono una specifica decisione in merito ai programmi operativi e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento. 7. Le regioni comunicano al piu' tardi entro il 20 gennaio dell'anno successivo l'approvazione del programma di cui al comma 6 al Ministero, all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, e il Fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.