Art. 7 Esternalizzazione 1. Le AOP e le OP, in conformita' con l'art. 155 del regolamento n. 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, ivi compresi i propri associati, una delle proprie attivita', a eccezione della produzione. 2. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente al prodotto conferito dai propri soci produttori. 3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.