Art. 7 
 
                          Esternalizzazione 
 
  1. Le AOP e le OP, in conformita' con l'art. 155 del regolamento n.
1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi,  ivi  compresi  i
propri associati, una delle  proprie  attivita',  a  eccezione  della
produzione. 
  2. L'attivita' di commercializzazione  puo'  essere  esternalizzata
entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato
per  il  calcolo  del  Fondo  di  esercizio  dell'anno   considerato,
relativamente al prodotto conferito dai propri soci produttori. 
  3. In caso  di  applicazione  del  comma  2,  la  fatturazione  del
prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.