Art. 8 Periodo minimo di adesione per l'attuazione del programma operativo 1. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP. 4. Le OP/AOP provvedono a comunicare alla regione competente, unitamente alla presentazione del programma operativo, i provvedimenti di espulsione dei produttori soci. Il socio espulso per motivi connessi all'attuazione dei programmi operativi non puo' partecipare ad un programma operativo di altra OP/AOP fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.