Art. 8 
 
                   Periodo minimo di adesione per 
                l'attuazione del programma operativo 
 
  1. In caso di  presentazione  di  un  programma  operativo,  nessun
produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma
per l'intero  periodo  della  sua  attuazione,  salvo  autorizzazione
dell'OP. 
  2. L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta  del  socio,
la documentazione necessaria a consentire  l'eventuale  adesione  del
socio ad altra OP prima del termine di  presentazione  del  programma
operativo o della modifica per l'anno successivo. 
  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  prevalgono  sulle
norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP. 
  4. Le OP/AOP  provvedono  a  comunicare  alla  regione  competente,
unitamente   alla   presentazione   del   programma   operativo,    i
provvedimenti di espulsione dei produttori soci. Il socio espulso per
motivi connessi  all'attuazione  dei  programmi  operativi  non  puo'
partecipare ad un programma operativo di  altra  OP/AOP  fino  al  1°
gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.