Art. 10 
 
Contributo  del  Ministero  dell'interno,   ((del   Ministero   della
  giustizia e degli uffici giudiziari))  alla  resilienza  energetica
  nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il  Ministero  dell'interno((,
il Ministero della  giustizia  e  gli  uffici  giudiziari  utilizzano
direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte,  i  beni
demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e  uffici
giudiziari,)) per installare impianti di  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la  copertura  degli  oneri,
alle risorse del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
Missione  2,  previo  accordo  con  il  Ministero  della  transizione
ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di  coerenza
con gli obiettivi specifici del PNRR e  di  conformita'  ai  relativi
principi di attuazione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno((,
il Ministero della giustizia,  gli  uffici  giudiziari))  e  i  terzi
concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita'
energetiche  rinnovabili  nazionali   anche   con   altre   pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  e
con facolta'  di  accedere  ai  regimi  di  sostegno  ((previsti  dal
medesimo  decreto  legislativo))  anche  per  la  quota  di   energia
condivisa da impianti e utenze  di  consumo  non  connesse  sotto  la
stessa  cabina  primaria,  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica. 
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.  Competente  ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.