Art. 11 
 
((Contributo per i costi delle forniture di energia e  gas  sostenuti
  da sale  cinematografiche)),  teatri  e  istituti  e  luoghi  della
  cultura 
  1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei  costi  di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del ((codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
autorizzata la spesa di 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite
le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di  cui  al
primo periodo. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto
a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  ((del  Fondo
di  parte  corrente  di  cui  all'articolo   89,   comma   1)),   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, ((n. 27, quanto)) a 15 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e,
quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43. 
  2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.