Art. 15 
 
     Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato 
 
  1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza  prestate  dagli
istituti di patronato  e  fronteggiare  le  ripercussioni  economiche
negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge  30  marzo
2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a  100  euro
per ciascuna sede  centrale,  ((regionale,  provinciale))  e  zonale,
riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  a
parziale compensazione dei costi sostenuti  per  il  pagamento  delle
utenze di energia elettrica e gas. 
  2.  Il  contributo  ((e'  riconosciuto  previa))  presentazione  di
istanza contenente l'elenco delle sedi per  le  quali  si  chiede  il
contributo al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,  pari  a  euro
769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede
ai sensi dell'articolo 43.