Art. 16 
 
             Procedure di ((prevenzione degli incendi)) 
 
  1. In relazione alle esigenze poste  dall'emergenza  energetica  in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di ((prevenzione degli  incendi)),
nel caso in cui, a seguito dell'installazione di  tali  tipologie  di
impianti, sia necessaria la valutazione del progetto  antincendio,  i
termini di cui  all'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,  ((del
regolamento di cui al decreto)) del Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, sono ridotti,  fino  al  31  dicembre  2024,  da
sessanta a trenta giorni  dalla  presentazione  della  documentazione
completa.