Art. 17 
 
    Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti 
 
  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole «35.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «62.000
euro».