Art. 3 
 
               Misure a supporto delle imprese colpite 
                dall'aumento dei prezzi dell'energia 
 
  1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle  imprese
nel  contesto  dell'emergenza  energetica,  assicurando  le  migliori
condizioni  del  mercato  dei  finanziamenti  bancari  concessi  alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il  pagamento  delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le garanzie prestate ((dalla societa' SACE S.p.A.)),
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto  delle  previsioni  in
materia di regime «de minimis»  di  cui  alla  ((comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro))  temporaneo  di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina((,)) e  ai  pertinenti
regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria,  nei  casi  in
cui  il  tasso  di  interesse  applicato  alla  quota  garantita  del
finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia,  il
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari
o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo  restando
che il costo del finanziamento dovra' essere limitato al recupero dei
costi e essere inferiore al costo che  sarebbe  stato  richiesto  dal
soggetto o dai soggetti  eroganti  per  operazioni  con  le  medesime
caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato
dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti.  Ai  fini
dell'accesso gratuito alla garanzia,  i  soggetti  finanziatori  sono
tenuti ad indicare, in sede ((di richiesta nonche')) nel contratto di
finanziamento stipulato, le condizioni economiche di  maggior  favore
applicate ai beneficiari. 
  2.  Nel  rispetto  delle  pertinenti   previsioni   di   cui   alla
((comunicazione della Commissione europea 2022/C  131  I/01,  recante
Quadro)) temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina, al  fine  di  contenere  gli  effetti  economici  negativi
derivanti dall'aumento dei prezzi delle  forniture  energetiche,  con
riferimento alle misure temporanee per il  sostegno  alla  liquidita'
delle  imprese  tramite  garanzie  prestate  ((dalla  societa'   SACE
S.p.A.)),   l'ammontare   garantito   del   finanziamento,   di   cui
all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
puo' essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per  i
successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i  successivi
6 mesi per le grandi imprese, in  ogni  caso  entro  un  importo  non
superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario  sia
classificabile come impresa a forte  consumo  di  energia,  ai  sensi
dell'articolo  17,  paragrafo  1,  lettera  a)((,))  della  direttiva
2003/96/CE e che tale  fabbisogno  sia  attestato  mediante  apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del  ((testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui  al  decreto))  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445. 
  3.  Con  riferimento  alle  misure  temporanee  di  sostegno   alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi  alla  data  di
entrata in vigore ((del presente decreto)) e destinati a finalita' di
copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle  fatture,  per
consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre  e  dicembre
2022,  puo'  essere  concessa,  a  titolo  gratuito,  laddove   siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente  dalla  fascia  di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla  parte  IX,
lettera A, delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019. 
  4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3  le  parole:  «che  presentano  un  fatturato  non
superiore a 50 milioni di euro alla data del  ((31  dicembre  2021))»
sono soppresse; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis  La  garanzia  di  cui  al  comma  3  puo'  altresi'  essere
rilasciata ((dalla societa' SACE  S.p.A.))  a  titolo  gratuito,  nel
rispetto delle previsioni in materia di regime "de  minimis"  di  cui
alla ((comunicazione  della  Commissione  europea  2022/C  131  I/01,
recante Quadro)) temporaneo di crisi per misure di aiuto di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per
categoria, nei casi in cui  il  premio  applicato  dalle  imprese  di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito  e  cauzioni
non superi la componente di  rendimento  applicabile  dei  Buoni  del
Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a  12  mesi  vigente  al
momento della pubblicazione della proposta di  convenzione  da  parte
((della SACE S.p.A.)) Fermo quanto previsto  al  comma  5,  il  costo
dell'operazione, sulla base di quanto  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra'
essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso  gratuito
alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute  ad  indicare,
nella prima rendicontazione periodica inviata  ((alla  SACE  S.p.A.))
dopo  l'assunzione  dell'esposizione,  le  condizioni  economiche  di
maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.». 
  5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «quale conseguenza  immediata  e  diretta  dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto
e  che  le  esigenze  di  liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
circostanze.» e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese  relative
agli obblighi di fornire collaterali per le  attivita'  di  commercio
sul mercato dell'energia.». 
  6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020  n.
120, le parole: «a  duecento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
seicento». 
  7.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  8. ((All'attuazione delle)) disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4
del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili,
a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo  1,  comma  14,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.   40.   ((All'attuazione   delle))
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente,  sul  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.