Art. 4 
 
           Disposizioni in materia di accisa e di imposta 
              sul valore aggiunto su alcuni carburanti 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022
((nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022)): 
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi; 
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo; 
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 504 del 1995, non si applica per  il  periodo  dal  18
ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 ((nonche' per il periodo dal 4
novembre 2022 fino al 18 novembre 2022)). 
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al citato decreto legislativo n.  504  del  1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo ((articolo 25 trasmettono, entro
il  28  novembre  2022)),  all'ufficio  competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo usati come carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei
relativi depositi e impianti alla data del  ((18  novembre  2022.  La
predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui sia disposta
la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle
aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a))). 
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni  di
cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri. 
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  ((957,34  milioni
di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno  2024)),
si provvede ai sensi dell'articolo 43.