Art. 5 
 
            Misure straordinarie in favore delle regioni 
                         e degli enti locali 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. Allo scopo di contribuire ((a far  fronte))  ai  maggiori  costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche  ((e  dal
perdurare))  degli   effetti   della   pandemia,   il   livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno
2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la  legge  5  agosto
2022, n. 111. 
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 ((del presente
articolo)), nonche' delle risorse di cui all'articolo  40,  comma  1,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi  con
decreto  del  ((Ministro))  della  salute,   di   concerto   con   il
((Ministro)) dell'economia e delle finanze, previa intesa  ((in  sede
di)) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento ((e di  Bolzano)),  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario corrente. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3 ((del  presente
articolo)),  un  contributo  una  tantum,  a  valere  sulle   risorse
ripartite con il decreto di cui al comma 4, non  superiore  allo  0,8
per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a  fronte  di
apposita rendicontazione, ((da parte della  struttura  interessata)),
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno  per
le utenze di energia elettrica e  gas,  comunque  ferma  restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  ((6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla  copertura
dei debiti fuori bilancio e  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese  correnti
connesse  con  l'emergenza  energetica  in  corso,  la  quota  libera
dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo
l'approvazione   del   rendiconto   della   gestione   dell'esercizio
finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche
prima del giudizio di parifica della sezione regionale  di  controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del  rendiconto
da parte del consiglio regionale o provinciale. 
  6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  non  si  applica  in  relazione  alle  risorse
trasferite  agli  enti  locali  ai  sensi  di  norme  di  legge   per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai  medesimi
enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai  consumi  di  energia
elettrica e gas.))