Art. 6 
 
        Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico 
                         locale e regionale 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di  cui  al  medesimo
articolo 9((, comma 1,)) e' incrementato di ulteriori 100 milioni  di
euro destinati al riconoscimento di un  contributo,  calcolato  sulla
base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per  l'incremento
di costo, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  sostenuto  nel
terzo  quadrimestre  2022,  per   l'acquisto   del   carburante   per
l'alimentazione  dei  mezzi  di  trasporto  destinati  al   trasporto
pubblico  locale  e  regionale  su  strada,  lacuale,   marittimo   o
ferroviario. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 31  ottobre  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  di
riparto delle risorse tra gli  enti  territoriali  competenti  per  i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le  modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al  comma  1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione. 
  3. Per finalita' di semplificazione  e  uniformita',  le  procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate  nel  fondo  di  cui  al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022. 
  4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al  comma
2 possono essere destinate ad incrementare la  quota  finalizzata  al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.