Art. 7 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le  risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le  discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e  per  le  federazioni
sportive, anche nel  settore  paralimpico,  che  gestiscono  impianti
sportivi e piscine. 
  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 43.