Art. 9 
 
                  Disposizioni per la realizzazione 
               di nuova capacita' di rigassificazione 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora,  in  sede
di autorizzazione di cui al comma  2,  siano  imposte  ((prescrizioni
ovvero)) sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali  o
localizzazioni alternative.».