Art. 10
Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia
e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno, il
Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano
direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni
demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici
giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione
2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica,
qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli
obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
attuazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno,
il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi
concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita'
energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo
decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina
primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per
l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 20, 22 e 31, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.»
«Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.»
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo
e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e
autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,
quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonche'
le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale
di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in
cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di
controllo e' detenuto dai soggetti aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al
comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che
partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti
rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia
condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunita'
secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre
l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di
distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito
della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria
per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),
secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica realizzati dalla comunita'
sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, fermo restando la
possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza
complessiva che fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli
incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le
modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da
parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di
domotica, interventi di efficienza energetica, nonche'
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita'.».
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
concernente «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 2021, n. 285, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino
nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera
anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso
di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del
PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con
riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i
poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita
una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.».