Art. 11
Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da
sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura
1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con
decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al
primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto
a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di
organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di
accesso agli atti conservati presso l'archivio storico
della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi
uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente
normativa in materia di costituzione e funzionamento della
Corte medesima.
3-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 89, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi'
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE
si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per
l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE
n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e
turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione
delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 183, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno
2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto
in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a
nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli
organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del
reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non
superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di
ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della
citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista
dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di «Capitale italiana della
cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale
italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di
Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31
gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le
seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione"
sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali,
delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l' anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I
soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla
diversa data della comunicazione dell'impossibilita'
sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di
rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per
il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo
utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla
emissione di un voucher di importo pari al prezzo del
titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione";
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.».