Art. 14
Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel
limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore
dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2,
lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al
sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada
resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di
erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio
commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego
dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1°(gradi) gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di
categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o
in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva
disponibilita', per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali
di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in
ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo
credito e' sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni
dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
(Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, S.O.
- Il regolamento (CE) n.1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287.
- La legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190.