Art. 14 
 
       Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel
limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore
dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2,
lettera  a),  del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e,  nel  limite  di  15  milioni  di  euro,  al
sostegno del settore dei servizi di trasporto di  persone  su  strada
resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  21  novembre
2005, n. 285, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di
determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, del decreto
          legislativo 26  ottobre  1995,  n.504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
                «Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1.  Il  gasolio
          commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
          con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale  impiego
          dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
          unico. 
                2. Per gasolio commerciale usato come  carburante  si
          intende il gasolio impiegato da veicoli,  ad  eccezione  di
          quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a  decorrere  dal
          1°(gradi)  gennaio  2021,  ad  eccezione  dei  veicoli   di
          categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o
          in virtu' di altro titolo  che  ne  garantisca  l'esclusiva
          disponibilita', per i seguenti scopi: 
                  a) attivita' di trasporto di merci con  veicoli  di
          massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
          esercitata da: 
                    1)  persone   fisiche   o   giuridiche   iscritte
          nell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto di terzi; 
                    2) persone  fisiche  o  giuridiche  munite  della
          licenza di esercizio dell'autotrasporto di  cose  in  conto
          proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 
                    3)  imprese  stabilite  in  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea, in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio  della
          professione di trasportatore di merci su strada; 
                  b) attivita' di trasporto di persone svolta da: 
                    1)  enti  pubblici  o  imprese  pubbliche  locali
          esercenti  l'attivita'  di  trasporto  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
          regionali di attuazione; 
                    2) imprese esercenti  autoservizi  interregionali
          di competenza statale di  cui  al  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 285; 
                    3) imprese esercenti  autoservizi  di  competenza
          regionale  e  locale  di  cui  al  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422; 
                    4)  imprese  esercenti  autoservizi  regolari  in
          ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n.  1073/2009
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
          2009. 
                3. E' considerato  altresi'  gasolio  commerciale  il
          gasolio impiegato per attivita'  di  trasporto  di  persone
          svolta da enti pubblici o  imprese  esercenti  trasporti  a
          fune in servizio pubblico. 
                4. Il rimborso dell'onere conseguente  alla  maggiore
          accisa applicata al gasolio commerciale e'  determinato  in
          misura pari alla differenza tra l'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio usato come carburante, di  cui  all'allegato  I,  e
          quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
          predetto rimborso, i  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3
          presentano apposita  dichiarazione  al  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  entro  il  mese
          successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
          e'  avvenuto  il  consumo  del  gasolio  commerciale.   Per
          ciascuno dei predetti trimestri,  il  rimborso  di  cui  al
          presente   comma   e'   riconosciuto,   entro   il   limite
          quantitativo di un litro di gasolio consumato,  da  ciascun
          veicolo di cui al comma 2,  per  ogni  chilometro  percorso
          dallo stesso veicolo. 
                5. Il credito spettante ai  sensi  del  comma  4  del
          presente   articolo   e'    riconosciuto,    mediante    la
          compensazione  di   cui   all'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  31  dicembre
          dell'anno solare successivo a quello  in  cui  il  medesimo
          credito  e'  sorto  per  effetto   del   provvedimento   di
          accoglimento o del decorso del termine di  sessanta  giorni
          dal ricevimento della dichiarazione. 
                6. In alternativa a quanto previsto dal comma  5,  il
          credito  spettante  ai  sensi  del  comma  4  puo'   essere
          riconosciuto in denaro.». 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  285
          (Riordino dei  servizi  automobilistici  interregionali  di
          competenza statale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2006, n. 6, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.1073/2009  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422
          (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
          287. 
              -  La  legge  11  agosto  2003,  n.   218   (Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190.