Art. 15
Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza prestate dagli
istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche
negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro
per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale,
riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle
utenze di energia elettrica e gas.
2. Il contributo e' riconosciuto previa presentazione di istanza
contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro
769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede
ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- La legge 30 marzo 2001, n. 152(Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.