Art. 16
Procedure di prevenzione degli incendi
1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in
atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, nel
caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di
impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i
termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da
sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione
completa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122):
«Art. 3 (Valutazione dei progetti). - 1. Gli enti ed
i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato
I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita
istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti
o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da
apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio
delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla
documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta
giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il
Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla
normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione completa.».