Art. 17
Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000
euro».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Garanzie sui mutui in favore delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito
un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia
di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e
patrimoniali indisponibili). - 1. Previa autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono
ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura
al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito
in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca
che abbiano registrato un incremento dei costi per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel
corso del 2022, attestato mediante dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione
e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo
non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo
degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio
depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata
alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e,
comunque, non superiore a 62.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad
euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad
euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'
ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui
al presente articolo.
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile, attraverso la
salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni
demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di
qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile
appartenenti a enti pubblici, territoriali o non
territoriali, compresi i terreni golenali, che siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa,
l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui
all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203,
qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente
articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla
concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli,
di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di
pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti,
fermo restando il canone base, si procede mediante
sorteggio tra gli stessi».».