Art. 17 
 
    Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti 
 
  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole «35.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «62.000
euro». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   20,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Garanzie sui mutui in favore delle  imprese
          agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno  subito
          un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia
          di  utilizzazione  agricola   dei   terreni   demaniali   e
          patrimoniali indisponibili).  -  1.  Previa  autorizzazione
          della Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   sono
          ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi
          per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura
          al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385,  e
          dagli altri soggetti abilitati alla concessione di  credito
          in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca
          che  abbiano  registrato  un  incremento  dei   costi   per
          l'energia, per i carburanti o  per  le  materie  prime  nel
          corso del 2022, attestato mediante  dichiarazione  resa  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione
          e abbiano una durata fino a centoventi mesi  e  un  importo
          non superiore al 100 per cento  dell'ammontare  complessivo
          degli stessi costi, come  risultante  dall'ultimo  bilancio
          depositato o dall'ultima dichiarazione  fiscale  presentata
          alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea
          documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione  resa
          ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000   e,
          comunque, non superiore a 62.000 euro. 
                2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad
          euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58  e,  quanto  ad
          euro  80   milioni,   mediante   utilizzo   delle   risorse
          disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
          all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno
          2020, n. 40, che sono trasferite su un  conto  corrente  di
          tesoreria centrale appositamente istituito, intestato  all'
          ISMEA,  per  essere  utilizzate  in  base   al   fabbisogno
          finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di  cui
          al presente articolo. 
                2-bis.   Al   fine   di   sostenere    lo    sviluppo
          dell'imprenditorialita' agricola giovanile,  attraverso  la
          salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui  terreni
          demaniali o  soggetti  al  regime  dei  beni  demaniali  di
          qualsiasi natura o dei beni  del  patrimonio  indisponibile
          appartenenti  a   enti   pubblici,   territoriali   o   non
          territoriali,  compresi  i  terreni  golenali,  che   siano
          oggetto  di  affitto  o  di   concessione   amministrativa,
          l'articolo 6,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
                  «4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui
          all'articolo 4-bis della  legge  3  maggio  1982,  n.  203,
          qualora alla scadenza  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo abbiano manifestato interesse all'affitto  o  alla
          concessione amministrativa giovani  imprenditori  agricoli,
          di  eta'   compresa   tra   diciotto   e   quaranta   anni,
          l'assegnazione dei terreni avviene al canone base  indicato
          nell'avviso pubblico o  nel  bando  di  gara.  In  caso  di
          pluralita' di richieste da  parte  dei  predetti  soggetti,
          fermo  restando  il  canone  base,  si   procede   mediante
          sorteggio tra gli stessi».».