Art. 2
Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per
l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al codice
ATECO 1.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto alle
imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per
l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il
riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti
all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il
credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai
commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del
credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate
un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo degli articoli 17, 32 e 35
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo degli articoli 121 e 122-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dell'articolo 17, della legge
31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.