Art. 3 
 
               Misure a supporto delle imprese colpite 
                dall'aumento dei prezzi dell'energia 
 
  1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle  imprese
nel  contesto  dell'emergenza  energetica,  assicurando  le  migliori
condizioni  del  mercato  dei  finanziamenti  bancari  concessi  alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il  pagamento  delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.,  ai
sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto  delle  previsioni  in
materia di regime  «de  minimis»  di  cui  alla  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 131 I/01,  recante  Quadro  temporaneo  di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina,  e  ai  pertinenti
regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria,  nei  casi  in
cui  il  tasso  di  interesse  applicato  alla  quota  garantita  del
finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia,  il
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari
o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo  restando
che il costo del finanziamento dovra' essere limitato al recupero dei
costi e essere inferiore al costo che  sarebbe  stato  richiesto  dal
soggetto o dai soggetti  eroganti  per  operazioni  con  le  medesime
caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato
dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti.  Ai  fini
dell'accesso gratuito alla garanzia,  i  soggetti  finanziatori  sono
tenuti ad indicare, in sede di richiesta  nonche'  nel  contratto  di
finanziamento stipulato, le condizioni economiche di  maggior  favore
applicate ai beneficiari. 
  2.  Nel  rispetto  delle  pertinenti   previsioni   di   cui   alla
comunicazione della Commissione  europea  2022/C  131  I/01,  recante
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina, al  fine  di  contenere  gli  effetti  economici  negativi
derivanti dall'aumento dei prezzi delle  forniture  energetiche,  con
riferimento alle misure temporanee per il  sostegno  alla  liquidita'
delle imprese tramite garanzie prestate dalla societa'  SACE  S.p.A.,
l'ammontare garantito del  finanziamento,  di  cui  all'articolo  15,
comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato
fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi  12  mesi
per le piccole e medie imprese e per  i  successivi  6  mesi  per  le
grandi imprese, in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25
milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia  classificabile
come impresa a forte consumo di energia, ai sensi  dell'articolo  17,
paragrafo 1, lettera  a),  della  direttiva  2003/96/CE  e  che  tale
fabbisogno sia attestato mediante  apposita  autocertificazione  resa
dal  beneficiario  ai  sensi  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre, 2000, n. 445. 
  3.  Con  riferimento  alle  misure  temporanee  di  sostegno   alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e  destinati  a  finalita'  di
copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle  fatture,  per
consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre  e  dicembre
2022,  puo'  essere  concessa,  a  titolo  gratuito,  laddove   siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente  dalla  fascia  di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla  parte  IX,
lettera A, delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019. 
  4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3  le  parole:  «che  presentano  un  fatturato  non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre  2021»  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis  La  garanzia  di  cui  al  comma  3  puo'  altresi'  essere
rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto
delle previsioni in materia  di  regime  "de  minimis"  di  cui  alla
comunicazione della Commissione  europea  2022/C  131  I/01,  recante
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per
categoria, nei casi in cui  il  premio  applicato  dalle  imprese  di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito  e  cauzioni
non superi la componente di  rendimento  applicabile  dei  Buoni  del
Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a  12  mesi  vigente  al
momento della pubblicazione della proposta di  convenzione  da  parte
della SACE  S.p.A.  Fermo  quanto  previsto  al  comma  5,  il  costo
dell'operazione, sulla base di quanto  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra'
essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso  gratuito
alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute  ad  indicare,
nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE  S.p.A.  dopo
l'assunzione dell'esposizione, le condizioni  economiche  di  maggior
favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.». 
  5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «quale conseguenza  immediata  e  diretta  dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto
e  che  le  esigenze  di  liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
circostanze.» e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese  relative
agli obblighi di fornire collaterali per le  attivita'  di  commercio
sul mercato dell'energia.». 
  6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020  n.
120, le parole: «a  duecento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
seicento». 
  7.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  4  del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse  disponibili,  a
legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. All'attuazione  delle  disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo si provvede  a  valere  sulle
risorse  disponibili,  a  legislazione  vigente,  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15 (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese tramite  garanzie  prestate  dalla
          societa' SACE S.p.A.). - 1.  Al  fine  di  consentire  alle
          imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
          soggetti  autorizzati   all'esercizio   del   credito,   di
          sopperire alle esigenze di  liquidita'  riconducibili  alle
          conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
          militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
          imposte dall'Unione europea e  dai  partner  internazionali
          nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
          Bielorussia e dalle  eventuali  misure  ritorsive  adottate
          dalla Federazione russa, la societa' SACE  S.p.A.  concede,
          fino al 31 dicembre 2022,  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto
          dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti  dal  presente
          articolo, in favore di banche, di  istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
          all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi  inclusa
          l'apertura di credito documentaria finalizzata a  sostenere
          le importazioni verso l'Italia di materie prime  o  fattori
          di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
          interrotta o abbia subito rincari per effetto  della  crisi
          attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa  deve
          dimostrare  che  la  crisi   in   atto   comporta   dirette
          ripercussioni economiche negative sull'attivita'  d'impresa
          dovute a perturbazioni nelle catene  di  approvvigionamento
          dei fattori produttivi,  in  particolare  materie  prime  e
          semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
          dovute a cancellazione di contratti con controparti  aventi
          sede legale nella Federazione russa,  nella  Repubblica  di
          Bielorussia  o  nella  Repubblica   ucraina,   ovvero   che
          l'attivita'  d'impresa  e'  limitata  o  interrotta   quale
          conseguenza immediata e diretta dei rincari dei  costi  per
          energia e gas riconducibili alla crisi in  atto  e  che  le
          esigenze   di   liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
          circostanze. 
                Sono altresi' ricomprese le  esigenze  di  liquidita'
          delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali
          per le attivita' di commercio sul mercato dell'energia. 
                2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli
          oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
          prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e  conforme  ai
          requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
          ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
                3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla
          data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione  di
          difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
          Commissione, del 17 giugno 2014, del  regolamento  (UE)  n.
          702/2014 della  Commissione,  del  25  giugno  2014  e  del
          regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione,  del  16
          dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e),  numero  1,
          del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel  calcolo
          del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi  ed
          esigibili, maturati  nei  confronti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  somministrazioni,
          forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9,  comma
          3-ter,   lettera   b),   ultimo   periodo,   del   medesimo
          decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
          il  pagamento,  emesse  mediante   l'apposita   piattaforma
          elettronica. Sono, in ogni caso,  escluse  le  imprese  che
          alla data  della  presentazione  della  domanda  presentano
          esposizioni classificate come  sofferenze  ai  sensi  della
          vigente  disciplina  di  regolamentazione   strutturale   e
          prudenziale. Sono ammesse le imprese  in  difficolta'  alla
          data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse  alla
          procedura del concordato con continuita' aziendale  di  cui
          all'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, o abbiano stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei
          debiti ai sensi  dell'articolo  182-bis  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato  un  piano  ai
          sensi  dell'articolo  67  del  medesimo  regio  decreto,  a
          condizione che alla data di presentazione della domanda  le
          loro esposizioni non siano classificabili come  esposizioni
          deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il
          soggetto  finanziatore,  sulla  base   dell'analisi   della
          situazione finanziaria del debitore, possa  ragionevolmente
          presumere  il  rimborso  integrale  dell'esposizione   alla
          scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
          comma, lettere a) e c), del regolamento  (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
                4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
          ogni  caso  escluse  le  imprese  soggette  alle   sanzioni
          adottate    dall'Unione    europea,     comprese     quelle
          specificamente elencate  nei  provvedimenti  che  comminano
          tali sanzioni, quelle possedute o controllate  da  persone,
          entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
          dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
          industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione
          europea, nella misura in cui  il  rilascio  della  garanzia
          pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
          altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile,  una  societa'  residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che  sono
          controllate,  direttamente  o  indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo 2359  del  codice  civile,  da  una  societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a  fini
          fiscali   si   intendono   le   giurisdizioni   individuate
          nell'allegato I  alla  lista  UE  delle  giurisdizioni  non
          cooperative a fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del
          Consiglio dell'Unione europea. 
                5. Le garanzie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse alle seguenti condizioni: 
                  a) la garanzia e' rilasciata entro il  31  dicembre
          2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
          con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
          preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi; 
                  b) fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
          l'importo  del  prestito  assistito  da  garanzia  non   e'
          superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                    1) il 15 per cento  del  fatturato  annuo  totale
          medio degli ultimi tre esercizi  conclusi  come  risultante
          dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
          l'impresa   abbia    iniziato    la    propria    attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2019, si fa  riferimento  al
          fatturato annuo totale medio degli esercizi  effettivamente
          conclusi; 
                    2) il 50 per cento dei costi sostenuti per  fonti
          energetiche  nei  dodici  mesi  precedenti  il  mese  della
          richiesta    di    finanziamento    inviata    dall'impresa
          beneficiaria al soggetto finanziatore; 
                  c)  la   garanzia,   in   concorso   paritetico   e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                    1) 90 per cento  dell'importo  del  finanziamento
          per imprese con non piu' di 5000  dipendenti  in  Italia  e
          valore del fatturato fino a 1,5  miliardi  di  euro  e  per
          imprese  ad  alto   consumo   energetico   che   gestiscono
          stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,
          come individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 
                    2) 80 per cento  dell'importo  del  finanziamento
          per imprese  con  valore  del  fatturato  superiore  a  1,5
          miliardi e fino a 5 miliardi di euro o  con  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia; 
                    3) 70 per cento per le  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                  d) il  premio  annuale  corrisposto  a  fronte  del
          rilascio delle garanzie e' determinato come segue: 
                    1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
          aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
          all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
          50 punti base durante il secondo e terzo  anno,  100  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                    2) per i finanziamenti di imprese  diverse  dalle
          piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni  sono
          corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,  50  punti
          base durante il primo  anno,  100  punti  base  durante  il
          secondo e terzo anno, 200 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                  e) la durata dei finanziamenti puo'  essere  estesa
          fino a otto anni. Il premio e la  percentuale  di  garanzia
          sono  determinati  in  conformita'  alla  decisione   della
          Commissione  europea  di  compatibilita'  con  il   mercato
          interno dello schema di garanzia disciplinato dal  presente
          articolo; 
                  f) il finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
                  g)  ai  fini  dell'individuazione  del  limite   di
          importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1),  si
          fa riferimento al valore del fatturato in Italia  da  parte
          dell'impresa ovvero su base consolidata  qualora  l'impresa
          appartenga ad un gruppo. Ai  fini  dell'individuazione  del
          limite di importo  garantito  indicato  dalla  lettera  b),
          numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti  in  Italia
          ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su  base
          consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta  a  comunicare
          alla banca finanziatrice tale valore; 
                  h)  il  costo  dei  finanziamenti   coperti   dalla
          garanzia deve essere inferiore al costo che  sarebbe  stato
          richiesto  dal  soggetto  o  dai  soggetti   eroganti   per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa. 
                6. Qualora la medesima impresa,  ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di  cui  al  presente  articolo,  gli  importi   di   detti
          finanziamenti  si  cumulano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b).  Per  lo
          stesso finanziamento, le  garanzie  concesse  a  norma  del
          presente articolo non possono  essere  cumulate  con  altre
          misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
          prestito agevolato,  ai  sensi  della  normativa  nazionale
          emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
          della Commissione europea 2022/C131  I/01  recante  «Quadro
          temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
          dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della   Russia
          contro l'Ucraina», ne'  con  le  misure  di  supporto  alla
          liquidita' concesse sotto  forma  di  garanzia  o  prestito
          agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a  norma  del
          presente articolo possono  essere  cumulate  con  eventuali
          misure di cui l'impresa  abbia  beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno  2014  ovvero  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014,  nonche'  del
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013. 
                7.  Per  la  determinazione,  nei  casi  di   imprese
          beneficiarie  appartenenti  a  gruppi  di  imprese,   della
          percentuale di garanzia applicabile ai sensi del  comma  5,
          lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
          allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata  al  rilascio
          della garanzia, incluso  quanto  disposto  in  merito  alle
          operazioni di cessione del credito con o senza garanzia  di
          solvenza,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020,  n.  40.  Ai  fini  dell'accesso  alle
          garanzie previste dal presente articolo,  la  dichiarazione
          di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  a)   del
          decreto-legge   n.   23   del   2020,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  40  del  2020,  attesta  la
          sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
          articolo. La procedura e la documentazione  necessaria  per
          il rilascio della garanzia sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
                8.  Per  il  rilascio  delle  garanzie  che   coprono
          finanziamenti  in  favore  di  imprese  con  un  numero  di
          dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore  del
          fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei  dati
          risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'impresa non abbia approvato il bilancio o,  comunque,  in
          caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito  non
          ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di  cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del  2020,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. 
                9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie  indicate  dal  comma  8  o
          l'importo massimo garantito  del  finanziamento  ecceda  la
          soglia ivi  indicata,  l'efficacia  della  garanzia  e  del
          corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione  di
          un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
          sulla base dell'istruttoria trasmessa  dalla  SACE  S.p.A.,
          con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
          statutariamente competenti della  SACE  S.p.A.,  in  merito
          alla concessione della garanzia, tenendo in  considerazione
          il ruolo che l'impresa beneficiaria  svolge  rispetto  alle
          seguenti aree e profili in Italia: 
                  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                  b)  appartenenza  alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                  c)   incidenza   su   infrastrutture   critiche   e
          strategiche; 
                  d) impatto sui livelli occupazionali e mercato  del
          lavoro; 
                  e)  peso  specifico  nell'ambito  di  una   filiera
          produttiva strategica. 
                10. Sulle obbligazioni della  SACE  S.p.A.  derivanti
          dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui operativita' sara' registrata  dalla  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
          recupero degli impegni connessi alle garanzie. 
                11.  La  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le   attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o  agli  stessi
          garantiti. La SACE S.p.A. opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
          dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
                12. I soggetti finanziatori forniscono un  rendiconto
          periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la  cadenza  e
          le  modalita'  da  quest'ultima  indicati,   al   fine   di
          riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati  e
          degli stessi soggetti finanziatori degli  impegni  e  delle
          condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
          S.p.A.   ne   riferisce   periodicamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                13. La SACE S.p.A.  assume  gli  impegni  di  cui  al
          presente   articolo   a   valere   sulle   risorse    nella
          disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  14,
          del  decreto-legge  n.  23  del   2020,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro  l'importo
          complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge  n.  23
          del 2020. 
                13-bis.   In   considerazione    delle    eccezionali
          criticita' riguardanti le condizioni di  approvvigionamento
          verificatesi presso  la  ISAB  s.r.l.  di  Priolo  Gargallo
          (Siracusa)   e   del   rilevante   impatto   produttivo   e
          occupazionale delle aree industriali e portuali  collegate,
          anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e  medie
          imprese insediate al loro interno, e' istituito  presso  il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   un   Tavolo   di   coordinamento
          finalizzato  a  individuare  adeguate  soluzioni   per   la
          prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando  i
          livelli occupazionali e il mantenimento  della  produzione.
          Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il  Ministro
          dello sviluppo economico,  il  Ministro  della  transizione
          ecologica e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          nonche' i rappresentanti  dell'azienda.  La  partecipazione
          alle   riunioni   del   Tavolo   non   da'   diritto   alla
          corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
          o altri  emolumenti  comunque  denominati.  Dall'attuazione
          della disposizione di cui  al  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                14. L'efficacia del presente articolo e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. Sono a carico della  SACE  S.p.A.  gli
          obblighi di  registrazione  nel  Registro  nazionale  degli
          aiuti di Stato previsti dall'articolo  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio  2017,  n.
          115, relativamente alle misure di cui al presente articolo. 
                14-bis. All'articolo 10, comma 1,  del  decreto-legge
          21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, le  parole:  "ai  sensi  delle
          disposizioni, in quanto compatibili, e»  sono  soppresse  e
          dopo le parole: «nei limiti delle  risorse  disponibili  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  alle  condizioni
          previste  dai  vigenti  quadri  temporanei  adottati  dalla
          Commissione europea e dalla  normativa  nazionale  ad  essi
          conforme".» 
              -  La  direttiva  27  ottobre   2003,   n.   2003/96/CE
          (Direttiva  del  Consiglio  che   ristruttura   il   quadro
          comunitario per la tassazione  dei  prodotti  energetici  e
          dell'elettricita') e' pubblicata nella G.U.U.E. 31  ottobre
          2003, n. L 283. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica": 
                «Art. 2 (Misure in materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - 1. - 99. Omissis. 
                100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese. Il Fondo opera entro il  limite  massimo  di
          impegni assumibile,  fissato  annualmente  dalla  legge  di
          bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di  attivita',
          che definisce previsionalmente la tipologia  e  l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori  e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  e  lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS).   Per
          l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione  del
          primo piano annuale di attivita' e del  primo  sistema  dei
          limiti di rischio di cui alla presente lettera,  il  limite
          massimo di impegni assumibile e'  fissato  dalla  legge  di
          bilancio in assenza della  delibera  del  CIPESS.  Ai  fini
          dell'efficiente programmazione e allocazione delle  risorse
          da stanziare a copertura  del  fabbisogno  finanziario  del
          Fondo  nonche'  dell'efficace   e   costante   monitoraggio
          dell'entita'  dei  rischi  di  escussione  delle   garanzie
          pubbliche, anche  in  relazione  alla  stima  del  relativo
          impatto sui saldi di bilancio,  funzionale  alla  redazione
          dei  documenti  di  finanza  pubblica  e  alle  rilevazioni
          statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
          Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   su   base
          semestrale, una relazione volta a  fornire  una  panoramica
          dei volumi e della composizione  del  portafoglio  e  delle
          relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e
          in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi  recante
          l'indicazione  del   numero   di   operazioni   effettuate,
          dell'entita' del finanziamento residuo e del  garantito  in
          essere, della stima di perdita attesa e  della  percentuale
          media di accantonamento a presidio del rischio relativi  al
          trimestre di riferimento, unitamente  alla  rendicontazione
          sintetica degli indennizzi e dei  recuperi  effettuati  nel
          trimestre precedente; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
                Omissis.». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12
          febbraio  2019  (Fondo  di  garanzia  per  le  pmi,   nuove
          modalita' di valutazione. Approvazione delle condizioni  di
          ammissibilita' e delle disposizioni di carattere  generale)
          e'  pubblicato  nel  sito  internet  del  Ministero   dello
          sviluppo economico. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante
          misure urgenti per  contrastare  gli  effetti  economici  e
          umanitari  della  crisi  ucraina,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per  i  consumi
          energetici e Fondo di  garanzia  PMI).  -  1.  Al  fine  di
          contenere  gli   effetti   economici   negativi   derivanti
          dall'aumento dei prezzi  delle  forniture  energetiche,  le
          imprese con  sede  in  Italia  clienti  finali  di  energia
          elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi
          fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi
          dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio
          2022 e giugno 2022, per un numero massimo di  rate  mensili
          non superiore a ventiquattro. 
                2. Al fine di sostenere  le  specifiche  esigenze  di
          liquidita' derivanti dai piani  di  rateizzazione  concessi
          dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con  sede
          in Italia ai sensi del comma 1, la SACE  S.p.A.  -  Servizi
          assicurativi  del  commercio  estero  rilascia  le  proprie
          garanzie in favore di banche,  di  istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e di  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio  del  credito  in  Italia,  entro  un  limite
          massimo di impegni pari  a  9.000  milioni  di  euro,  alle
          condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 1  e
          1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
                3.  Per  le  medesime  finalita'  di  contenimento  e
          supporto SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere  in  favore
          delle imprese di  assicurazione  autorizzate  all'esercizio
          del ramo credito e cauzioni una garanzia  pari  al  90  per
          cento degli indennizzi generati dalle esposizioni  relative
          ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas
          naturale    residenti    in     Italia,     per     effetto
          dell'inadempimento, da parte  delle  imprese  con  sede  in
          Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro  il
          30 giugno 2023 relative ai  consumi  energetici  effettuati
          fino al 31  dicembre  2022,  conformemente  alle  modalita'
          declinate dallo schema di garanzia di cui  all'articolo  35
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle
          garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' accordata di  diritto  la
          garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la
          cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE  S.p.A.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
          capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
          onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
          le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge  anche  per  conto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che puo' altresi' delegare a terzi e/o agli stessi
          garantiti.  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  possono  essere  impartiti  a  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
          dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
                5. Le garanzie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          rilasciate  da  SACE  S.p.A.  a  condizione  che  il  costo
          dell'operazione  garantita  sia  inferiore  al  costo   che
          sarebbe stato  richiesto  dai  soggetti  eroganti  o  dalle
          imprese di assicurazione per  operazioni  con  le  medesime
          caratteristiche ma prive della garanzia. 
                5-bis La garanzia di cui al  comma  3  puo'  altresi'
          essere rilasciata  dalla  societa'  SACE  S.p.A.  a  titolo
          gratuito, nel  rispetto  delle  previsioni  in  materia  di
          regime  "de  minimis"  di  cui  alla  comunicazione   della
          Commissione  europea  2022/C  131  I/01,   recante   Quadro
          temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
          dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della   Russia
          contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o
          di esenzione per categoria,  nei  casi  in  cui  il  premio
          applicato  dalle  imprese  di   assicurazione   autorizzate
          all'esercizio del ramo credito e  cauzioni  non  superi  la
          componente di rendimento applicabile dei Buoni  del  Tesoro
          Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente  al
          momento della pubblicazione della proposta  di  convenzione
          da parte della SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al  comma
          5,  il  costo  dell'operazione,  sulla   base   di   quanto
          documentato e attestato  dal  rappresentante  legale  delle
          suddette imprese di assicurazione, dovra'  essere  limitato
          al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso  gratuito  alla
          garanzia,  le  imprese  di  assicurazione  sono  tenute  ad
          indicare, nella prima rendicontazione periodica  inviata  a
          SACE  S.p.A.   dopo   l'assunzione   dell'esposizione,   le
          condizioni  economiche  di  maggior  favore  applicate   ai
          beneficiari per ciascuna esposizione. 
                6. Per le finalita' di cui al presente articolo  sono
          istituite nell'ambito del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n.  40  del  2020,  due  sezioni
          speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle
          garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione  iniziale
          pari rispettivamente a 900 milioni di euro e  2000  milioni
          di euro alimentate, altresi', con  le  risorse  finanziarie
          versate a titolo di remunerazione della garanzia  al  netto
          dei costi di gestione  sostenuti  da  SACE  S.p.A.  per  le
          attivita'  svolte  ai  sensi  del   presente   articolo   e
          risultanti  dalla  contabilita'  di  SACE   S.p.A.,   salvo
          conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio  e  al
          netto  delle  commissioni   riconosciute   alle   compagnie
          assicurative. 
                7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
          rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro  per
          l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo
          netto da finanziare  e  indebitamento  netto,  pari  a  300
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 38.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   64   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure
          urgenti per la semplificazione e  l'innovazione  digitale),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 64.  (Semplificazioni  per  il  rilascio  delle
          garanzie sui finanziamenti a favore di progetti  del  green
          new deal). - 1. Le garanzie e  gli  interventi  di  cui  al
          all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, possono riguardare, tenuto conto degli  indirizzi  che
          il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
          economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno  e
          conformemente  alla  Comunicazione  della  Commissione   al
          Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato  economico  e
          sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640  dell'11
          dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: 
                  a) progetti tesi ad agevolare la transizione  verso
          un'economia pulita e  circolare  e  ad  integrare  i  cicli
          produttivi  con  tecnologie  a  basse  emissioni   per   la
          produzione di beni e servizi sostenibili; 
                  b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
          una mobilita' sostenibile e intelligente,  con  particolare
          riferimento a progetti volti  a  favorire  l'avvento  della
          mobilita' multimodale automatizzata e  connessa,  idonei  a
          ridurre  l'inquinamento   e   l'entita'   delle   emissioni
          inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo   di   sistemi
          intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
          digitalizzazione. 
                2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
          S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
          e,  per  gli  anni  successivi,  nei  limiti   di   impegno
          assumibili fissati annualmente  dalla  legge  di  bilancio,
          nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
          termini  e  alle  condizioni  previsti  nella   convenzione
          stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          SACE  S.p.A.  e  approvata  con   delibera   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione   economica   da
          adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: 
                  a)  lo  svolgimento  da  parte   di   SACE   S.p.A.
          dell'attivita'  istruttoria  delle  operazioni,  anche  con
          riferimento  alla  selezione  e  alla   valutazione   delle
          iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di  cui
          al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione  ai
          medesimi obiettivi; 
                  b) le procedure per il rilascio  delle  garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.  anche
          al fine di escludere  che  da  tali  garanzie  e  coperture
          assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
          di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 
                  c) la gestione delle fasi successive  al  pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
                  d) le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5  e  le
          modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
          agli  impegni  assunti   da   SACE   S.p.A.,   nonche'   la
          remunerazione della garanzia stessa; 
                  e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni; 
                  f) le  modalita'  con  cui  SACE  S.p.A.  riferisce
          periodicamente al Ministero dell'economia e  delle  finanze
          degli  esiti   della   rendicontazione   cui   i   soggetti
          finanziatori sono tenuti nei riguardi di  SACE  S.p.A.,  ai
          fini della verifica della permanenza  delle  condizioni  di
          validita' ed efficacia della garanzia. 
                3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
          di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
          di euro, e' subordinato alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.. 
                 4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
          garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di  diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' sara' registrata  da  SACE  S.p.A.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso  del
          capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad  ogni  altro
          onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per
          le medesime garanzie. 
                5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del  fondo
          di cui all'articolo 1, comma 85, della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, sono  interamente  destinate  alla  copertura
          delle garanzie dello Stato  di  cui  al  comma  4  mediante
          versamento  sull'apposito  conto  di  tesoreria   centrale,
          istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,   terzo
          periodo, della citata legge n. 160 del 2019.  Sul  medesimo
          conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto
          delle  commissioni  trattenute  da  SACE  S.p.A.   per   le
          attivita'  svolte  ai  sensi  del   presente   articolo   e
          risultanti  dalla  contabilita'  di  SACE   S.p.A.,   salvo
          conguaglio all'esito dell'approvazione  del  bilancio.  Per
          gli esercizi successivi,  le  risorse  del  predetto  fondo
          destinate alla copertura delle garanzie  concesse  da  SACE
          S.p.A. sono determinate con la legge  di  bilancio,  tenuto
          conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2. 
                5-bis. All'articolo  1,  comma  86,  della  legge  27
          dicembre  2019,  n.  160,  dopo  le  parole:  "partenariato
          pubblico-privato"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  anche
          realizzati con  l'intervento  di  universita'  e  organismi
          privati di ricerca". 
                6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27  dicembre
          2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole ", il  primo  dei  quali  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e' individuato l'organismo competente  alla
          selezione degli interventi coerenti con  le  finalita'  del
          comma  86,  secondo  criteri  e  procedure  conformi   alle
          migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti   i
          possibili  interventi,  i  criteri,  le  modalita'   e   le
          condizioni per il rilascio delle garanzie di cui  al  comma
          86," sono soppresse; 
                  b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
          e/o di debito  di  cui  al  comma  87,"  sono  aggiunte  le
          seguenti: "e' stabilita". 
                7. Per l'anno 2020, le garanzie di  cui  al  comma  1
          possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
          Comitato   interministeriale    per    la    programmazione
          economica.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  108   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea  del  25  marzo  1957  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Art. 1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.A.  concede  fino  al  30  giugno  2022  garanzie,   in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2,  comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                1-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di
          crediti con o  senza  garanzia  di  solvenza  prestata  dal
          cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
          cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della
          legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche  e  a  intermediari
          finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993,  n.
          385. I limiti di importo del prestito di cui  al  comma  2,
          lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di
          cui al comma 2, lettera d), sono riferiti  all'importo  del
          corrispettivo  pagato  al  cedente  per  la  cessione   dei
          crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
          elementi e requisiti  integrativi  per  l'esecuzione  delle
          operazioni di cui al presente  comma.  La  procedura  e  la
          documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
          sensi del presente  comma  sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
                1-ter. Dalle garanzie per  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
          controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice   civile,   una   societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali, ovvero che sono controllate,  direttamente  o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile, da una societa' residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a  fini  fiscali.  Per  Paesi  o
          territori non cooperativi a fini fiscali  si  intendono  le
          giurisdizioni individuate nell'allegato  I  alla  lista  UE
          delle  giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,
          adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
          La condizione di cui al presente comma non si applica se la
          societa' dimostra che  il  soggetto  non  residente  svolge
          un'attivita' economica  effettiva,  mediante  l'impiego  di
          personale, attrezzature,  attivi  e  locali.  Ai  fini  del
          presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
          delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera
          b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
                2. Le garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
                  a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  30  giugno
          2022, per finanziamenti di durata non superiore  a  6  anni
          ovvero al maggior termine di durata previsto dalla  lettera
          a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi  di
          un preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
                  a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della
          Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
          cui agli articoli 1  e  1-bis.1  del  presente  decreto  e'
          innalzata  a  10  anni.  Su   richiesta   delle   parti   i
          finanziamenti aventi una durata non  superiore  a  6  anni,
          gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli  1  e
          1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
          una durata massima  di  10  anni  o  sostituiti  con  nuovi
          finanziamenti aventi una durata fino a  10  anni  ai  sensi
          della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni  annuali
          dovute  dalle  imprese   per   il   rilascio   ovvero   per
          l'estensione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  1  del
          presente decreto  e  la  durata  effettiva  delle  garanzie
          medesime   saranno   determinate   in   conformita'    alla
          Comunicazione della Commissione europea recante un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  previa
          notifica e autorizzazione della Commissione  europea,  come
          specificato sul piano procedurale  e  documentale  da  SACE
          S.p.A.; 
                  b) al 31 dicembre 2019 l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
                  b-bis) nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'articolo 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  per  somministrazione,  forniture  e
          appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni  richiamate  al  citato  articolo  9,  comma
          3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
          per il pagamento, emesse  mediante  l'apposita  piattaforma
          elettronica; 
                  c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
          e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                    1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa
          relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
                    2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
                  d)  la   garanzia,   in   concorso   paritetico   e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                    1) 90 per cento per imprese con non piu' di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
                    2) 80  per  cento  per  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di
          euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
                    3) 70 per cento per le  imprese  col  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                  e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per
          il rilascio della garanzia sono le seguenti: 
                    1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
          sono corrisposti, in  rapporto  all'importo  garantito,  25
          punti base durante il primo anno, 50 punti base durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                    2) per i finanziamenti di imprese  diverse  dalle
          piccole e  medie  imprese  sono  corrisposti,  in  rapporto
          all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
          100 punti base durante il secondo e terzo anno,  200  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  f) la garanzia e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
                  g) la garanzia copre nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
                  h)  le  commissioni  devono  essere   limitate   al
          recupero dei costi e il  costo  dei  finanziamenti  coperti
          dalla garanzia deve essere inferiore al costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
                  i) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
                  l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
                  m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
                  n) il finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare  le  produzioni,  ovvero  il
          finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
          al rimborso di finanziamenti nell'ambito di  operazioni  di
          rinegoziazione del debito accordato in essere  dell'impresa
          beneficiaria purche' il finanziamento preveda  l'erogazione
          di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
          dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione  e
          a condizione che il rilascio della garanzia  sia  idoneo  a
          determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
          finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; 
                  n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1°(gradi) marzo 2020 al 31 dicembre
          2020, per le quali  il  rimborso  sia  reso  oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                3. Ai fini dell'individuazione del limite di  importo
          garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
          riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
          del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
          ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
          un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
          alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
          verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
          sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  ovvero  da  altra
          garanzia pubblica, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di cui al comma 1, gli importi di  detti  finanziamenti  si
          cumulano. 
                4. Ai fini dell'individuazione della  percentuale  di
          garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
          riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
          dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
          beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
          e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
          valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
          applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
          ammortamento progressivo del finanziamento. 
                5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
          per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
          internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
          all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera  con
          la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
          SACE S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
          rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
          dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
          dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
          dal presente articolo. 
                6.  Per  il  rilascio  delle  garanzie  che   coprono
          finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
          miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
          bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
          non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
          procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
          piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.A.,  fermo
          quanto previsto dal comma 9: 
                  a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di   un
          finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.A.  presenta  a  un
          soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
          erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
          domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
                  b) in caso di  esito  positivo  della  delibera  di
          erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
          soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
          emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina  la
          richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
          deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia; 
                  c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
          finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
          S.p.A. 
                7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
          rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
          e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
          dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.A.,  tenendo  in
          considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
          garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
          Italia: 
                  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                  b)  appartenenza  alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                  c)   incidenza   su   infrastrutture   critiche   e
          strategiche; 
                  d) impatto sui livelli occupazionali e mercato  del
          lavoro; 
                  e)  peso  specifico  nell'ambito  di  una   filiera
          produttiva strategica. 
                8. Con il decreto di cui al comma  7  possono  essere
          elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
          al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
          ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
          impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
          indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
          profili di cui al comma 7. 
                9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto
          periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza  e  le
          modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
          il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
          soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
          previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.A.  ne
          riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
                10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
          attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
          integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
          commi da 1 a 9. 
                11. In caso di modifiche  della  Comunicazione  della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
          essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
                12. L'efficacia dei commi da 1  a  9  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione Europea. 
                13. Fermo restando il limite complessivo  massimo  di
          cui al comma 1, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere  concessa,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea, la garanzia dello  Stato  su
          esposizioni assunte o  da  assumere  da  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A.  (CDP  S.p.A.)  entro  il  30  giugno  2022
          derivanti da garanzie, anche nella  forma  di  garanzie  di
          prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi,  in
          qualsiasi forma, da banche e da  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio del credito in Italia alle imprese  con  sede
          in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato  a
          causa dell'emergenza epidemiologica  da  "COVID-19"  e  che
          prevedano modalita' tali da assicurare  la  concessione  da
          parte dei soggetti finanziatori di nuovi  finanziamenti  in
          funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
          per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
                14.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
          corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
          S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
          sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
          gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
          contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
          seguito dell'approvazione del bilancio. 
                14-bis.  Al  fine   di   assicurare   la   necessaria
          liquidita' alle  imprese  indicate  al  comma  1,  la  SACE
          S.p.A., fino  al  30  giugno  2022,  concede  garanzie,  in
          conformita' alla normativa dell'Unione europea  in  materia
          di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
          condizioni previsti nel presente  articolo,  in  favore  di
          banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
          e altri  soggetti  che  sottoscrivono  in  Italia  prestiti
          obbligazionari  o  altri  titoli  di  debito  emessi  dalle
          suddette imprese a cui  sia  attribuita  da  parte  di  una
          primaria agenzia di rating una classe almeno pari a  BB-  o
          equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
          del presente comma, unitamente a quelli  assunti  ai  sensi
          del comma 1,  non  devono  superare  l'importo  complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro. 
                14-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al quindici per  cento  del
          valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
                14-quater. Alle garanzie di cui  ai  commi  14-bis  e
          14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
          comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
          organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
          finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
          abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
          fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
          alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
          presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
          bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
          dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
          sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
          debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
          rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti,  la
          cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
          riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
          dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
          previsti. 
                14-quinquies. Alle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
          14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
          prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
          registrata dalla SACE  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
          garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
          irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
          pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
          al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
          garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia. La  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
          nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
          presente articolo. 
                14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
          14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
          del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
          comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
          eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
          cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
          percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
          subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
          trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.,   tenendo    anche    in
          considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
          rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
                  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                  b)  appartenenza  alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                  c)   incidenza   su   infrastrutture   critiche   e
          strategiche; 
                  d) impatto sui livelli occupazionali e sul  mercato
          del lavoro; 
                  e) rilevanza specifica nell'ambito di  una  filiera
          produttiva strategica. 
                14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
          al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono  concesse,
          alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di
          comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
          ai  maggiori  costi  derivanti  dagli  aumenti  dei  prezzi
          dell'energia.».