Art. 3
Misure a supporto delle imprese colpite
dall'aumento dei prezzi dell'energia
1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle imprese
nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori
condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A., ai
sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in
materia di regime «de minimis» di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti
regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in
cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del
finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari
o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando
che il costo del finanziamento dovra' essere limitato al recupero dei
costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal
soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato
dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini
dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono
tenuti ad indicare, in sede di richiesta nonche' nel contratto di
finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore
applicate ai beneficiari.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi
derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con
riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidita'
delle imprese tramite garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.,
l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15,
comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato
fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi 12 mesi
per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le
grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile
come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e che tale
fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa
dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre, 2000, n. 445.
3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto e destinati a finalita' di
copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per
consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX,
lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021» sono
soppresse;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi' essere
rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto
delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per
categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni
non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del
Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al
momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte
della SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo
dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal
rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra'
essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito
alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare,
nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE S.p.A. dopo
l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior
favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».
5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse;
b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto
e che le esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.» e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese relative
agli obblighi di fornire collaterali per le attivita' di commercio
sul mercato dell'energia.».
6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.
120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a
seicento».
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a
legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. All'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle
risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla
societa' SACE S.p.A.). - 1. Al fine di consentire alle
imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di
sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali
nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate
dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede,
fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto
dei criteri e delle condizioni previsti dal presente
articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa
l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere
le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori
di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi
attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve
dimostrare che la crisi in atto comporta dirette
ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa
dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento
dei fattori produttivi, in particolare materie prime e
semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi
sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di
Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale
conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per
energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le
esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.
Sono altresi' ricomprese le esigenze di liquidita'
delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali
per le attivita' di commercio sul mercato dell'energia.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli
oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla
data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di
difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1,
del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo
del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,
forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
alla data della presentazione della domanda presentano
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della
vigente disciplina di regolamentazione strutturale e
prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla
data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai
sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a
condizione che alla data di presentazione della domanda le
loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il
soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale
medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante
dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti
energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento
per imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e
valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per
imprese ad alto consumo energetico che gestiscono
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,
come individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento
per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5
miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000
dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del
rilascio delle garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il
secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa
fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia
sono determinati in conformita' alla decisione della
Commissione europea di compatibilita' con il mercato
interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente
articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di
importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si
fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte
dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del
limite di importo garantito indicato dalla lettera b),
numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla
garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al presente articolo, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del
rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo
stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del
presente articolo non possono essere cumulate con altre
misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale
emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla
liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del
presente articolo possono essere cumulate con eventuali
misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese
beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della
percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5,
lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio
della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle
operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di
solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle
garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la
sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
articolo. La procedura e la documentazione necessaria per
il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con un numero di
dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in
caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non
ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o
l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la
soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del
corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.,
con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito
alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione
il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle
seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi
garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e
le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e
degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle
condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al
presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23
del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali
criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento
verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo
(Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle aree industriali e portuali collegate,
anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un Tavolo di coordinamento
finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i
livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.
Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro della transizione
ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione
alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
della disposizione di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle
disposizioni, in quanto compatibili, e» sono soppresse e
dopo le parole: «nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni
previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla
Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi
conforme".»
- La direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE
(Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita') e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre
2003, n. L 283.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 99. Omissis.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019 (Fondo di garanzia per le pmi, nuove
modalita' di valutazione. Approvazione delle condizioni di
ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale)
e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello
sviluppo economico.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi
energetici e Fondo di garanzia PMI). - 1. Al fine di
contenere gli effetti economici negativi derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le
imprese con sede in Italia clienti finali di energia
elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi
fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi
dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio
2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili
non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di
liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi
dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede
in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi
assicurativi del commercio estero rilascia le proprie
garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, entro un limite
massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle
condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalita' di contenimento e
supporto SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere in favore
delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio
del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per
cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative
ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas
naturale residenti in Italia, per effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in
Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il
30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati
fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalita'
declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la
garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la
cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare a terzi e/o agli stessi
garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e
dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo
dell'operazione garantita sia inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle
imprese di assicurazione per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia.
5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi'
essere rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo
gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di
regime "de minimis" di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o
di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio
applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la
componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro
Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al
momento della pubblicazione della proposta di convenzione
da parte della SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al comma
5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto
documentato e attestato dal rappresentante legale delle
suddette imprese di assicurazione, dovra' essere limitato
al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla
garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad
indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a
SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le
condizioni economiche di maggior favore applicate ai
beneficiari per ciascuna esposizione.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni
speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle
garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale
pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni
di euro alimentate, altresi', con le risorse finanziarie
versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto
dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo e
risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al
netto delle commissioni riconosciute alle compagnie
assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo
netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 64. (Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al
all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche
al fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo
di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura
delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante
versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale,
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo
conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto
delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo e
risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per
gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo
destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE
S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto
conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le
seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica.»
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n.
385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2,
lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di
cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno
2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera
a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di
un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per
il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1°(gradi) marzo 2020 al 31 dicembre
2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria
liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE
S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti
obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle
suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una
primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi
del comma 1, non devono superare l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.».