Art. 5
Misure straordinarie in favore delle regioni
e degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal
perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000
milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo, nonche' delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito
degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma 3 del presente
articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite
con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento
del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita
rendicontazione, da parte della struttura interessata,
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per
le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla copertura
dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche
prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto
da parte del consiglio regionale o provinciale.
6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse
trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi
enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia
elettrica e gas.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia):
«Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali).
- 1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati
e' riconosciuto agli enti locali un contributo
straordinario. A tal fine, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da
destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e
per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di
energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei
dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni
di liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019,
subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla
riduzione dell'arco temporale di restituzione delle
predette anticipazioni, e' destinato un contributo
complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I
comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto
finanziario o che risultano beneficiari di contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del
comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies
dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo
di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in
proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal
contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire
le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al
netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale
derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione
delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con
riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo
spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che
provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 40 (Misure straordinarie in favore delle
regioni e degli enti locali). - 1. Per l'anno 2022 il
livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato e' incrementato di 200
milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi
per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo
27, comma 2, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di
euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei
comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze
di energia elettrica e gas.
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
«spesa per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e
gas»;
b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
"6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6,
la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo".
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022,
in considerazione degli effetti economici della crisi
ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli
enti locali possono approvare il bilancio di previsione con
l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato
con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi
all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al
termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni
connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione
dei rendiconti previste in materia di assunzioni
dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al
primo periodo possono altresi' dare applicazione alle
disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e
della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature
e all'incentivazione del personale delle strutture preposte
alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di
gestione derivanti dalle attuali criticita' dei mercati
dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni
possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della
tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti
minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti
dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel
biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le
deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono
essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla
normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 16 (Misure straordinarie in favore degli enti
locali). - 1. Il contributo straordinario di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1°(gradi) marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, gia' incrementato dall'articolo 40,
comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, e' incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di
euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei
comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno
2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56.
Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro
il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari
confermano l'interesse al contributo con comunicazione da
inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo
periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10
ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto
degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di
pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento
dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere
certificato attraverso la compilazione della scheda di
monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30
settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo
periodo e' aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito
del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero
non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio
asili nido sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana
di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai
sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare
la facolta' di rimodulazione del piano di riequilibrio di
cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al
termine ordinariamente previsto possono presentare la
preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023.
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo
esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di
consentire la predisposizione del bilancio di previsione
2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della
quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono
destinare il contributo ricevuto in attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo,
anche al rimborso dei debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio
2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30
giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di
liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione, in
sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad
accantonare un apposito fondo, per un importo pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi
precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2022.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma
6-ter e' utilizzato secondo le modalita' previste
dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento
della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni
fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo
al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente,
derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma
6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in
quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per
un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto
delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio
2022.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli
enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il
fondo anticipazioni di liquidita' in sede di rendiconto
2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore
disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad
applicarsi, con le medesime modalita' ivi previste,
l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti
locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il
1°(gradi) gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole "entro
sei mesi dalla pubblicazione del decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla pubblicazione del
decreto";
b) al comma 8-bis, le parole "fino a 5.000
abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 20.000
abitanti".
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le
parole: "fino ad un massimo di 5.000 abitanti" sono
inserite le seguenti: ", nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole
minori".
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14,
commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono
rispettivamente utilizzate per le finalita' del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n.
1295. I contributi in conto interessi relativi ad
interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo
parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"8-bis. Se il bilancio di previsione non e'
deliberato entro il termine del primo esercizio cui si
riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale
esercizio e' approvato indicando nelle voci riguardanti le
'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle
previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel
corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per
gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice
della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del
rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce".
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla
legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al
medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del
processo di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021".
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,
pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini della partecipazione dei
consiglieri comunali all'attivita' degli organi istituiti
ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento
di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo
III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di
viaggio sono posti a carico delle regioni medesime".».
- La legge 5 agosto 2022, n. 111, recante «Disposizioni
per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2022» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
agosto 2022, n. 183.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
1-bis I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis. - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa). - 1.
Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in
materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui
all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse
destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato
nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di
tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro
il 1º gennaio 2019, l'attuale sistema di remunerazione
della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un
nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di
competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo i criteri
stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso
di mancato accordo entro i termini di cui al periodo
precedente, si provvede con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo
di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e
trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni
in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di
calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e'
riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso
dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura
dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal
cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso
dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base
a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso
di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui
all'articolo 5, del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono
assegnati alle regioni, per il 25%(percento), in
proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle
singole regioni e, per il residuo 75%(percento), in base
alla quota di accesso delle singole regioni al riparto
della quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per
cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche
alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di
spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione
del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,
anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione
di procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico
delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come
modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante
50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a
carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto
di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;
non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto
registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal
primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni
seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di
spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare
di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a
favore delle regioni e delle province autonome in
proporzione alla quota di riparto delle complessive
disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, al netto
delle quote relative alla mobilita' interregionale;
l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende
titolari di AIC e' calcolata al lordo dell'IVA in
proporzione al superamento del budget definitivo attribuito
secondo le modalita' previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile
allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si
applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti
previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono
elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i
medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad
altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera
dell'AIFA, tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute
l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi
ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle
patologie in cui sono utilizzati e della numerosita' dei
pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri
di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
11-quater. L'esistenza di un rapporto di
biosimilarita' tra un farmaco biosimilare e il suo
biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla
European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del
farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non e'
consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco
biologico di riferimento e un suo biosimilare ne' tra
biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i
farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel
medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi
le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di
razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici
a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato
i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono
svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli
operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a
base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali
regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la
costituzione del quale si devono considerare lo specifico
principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e
via di somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva
razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia
disponibilita' delle terapie, i pazienti devono essere
trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria
dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del
minor prezzo o dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa. Il medico e' comunque libero di prescrivere il
farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla
lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuita'
terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del
certificato di protezione complementare di un farmaco
biologico durante il periodo di validita' del contratto di
fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal
momento dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci
biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre
il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco
originatore di riferimento nel rispetto di quanto
prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri
prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti
dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma,
non possono essere posti a carico del Servizio sanitario
nazionale.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni
relative a contratti in essere di appalto di servizi e di
fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti
dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi;
tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera
fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i
livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento
alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque
conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla
presente lettera adottando misure alternative, purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo il penultimo periodo e' inserito il
seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per
cento del limite di remunerazione assegnato.".
14. Ai contratti e agli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e
per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione
dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in
misura determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere
dall'anno 2016, in considerazione del processo di
riorganizzazione del settore ospedaliero privato
accreditato in attuazione di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo
dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni
erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza
ricomprese negli accordi per la compensazione della
mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del Patto
per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto
rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa
del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal
primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso,
l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga
di cui al periodo precedente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da
assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui
al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti
dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al
raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche
misure alternative a valere su altre aree della spesa
sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono
definiti con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
sede di prima applicazione sono definite prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri
individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del
vigente Accordo interregionale per la compensazione della
mobilita' sanitaria, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria
competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria
regionale per i pazienti extraregionali presi in carico
dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle regioni
di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento
regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in
materia di compensazione della mobilita' sanitaria
nell'ambito del riparto delle disponibilita' finanziarie
del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle
prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna
regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private
accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi
sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le
indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime delle strutture che erogano
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie
e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al
decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui
all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare
entro il 28 febbraio 2018.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
17-bis.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel
primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Con la
medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite
con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora
al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato
positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il
raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano
stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71
e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano
anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della citata
legge n. 191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente
ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali
obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013
e 2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia
conseguito l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di
rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal
presente articolo il livello del fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto
dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di
euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno
2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita'
proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da
recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la
ripartizione del fabbisogno sanitario e delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario
nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento
all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento
agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la
predetta proposta entro i termini predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione
dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e
alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie annue
per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i
criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano
il concorso di cui al presente comma mediante le procedure
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra
di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.».
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante
entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio
finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile
della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del
contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento
realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e'
tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.».