Art. 5 
 
            Misure straordinarie in favore delle regioni 
                         e degli enti locali 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato
per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per
160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in
favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione
del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. Allo scopo  di  contribuire  a  far  fronte  ai  maggiori  costi
determinati dall'aumento dei prezzi delle  fonti  energetiche  e  dal
perdurare degli effetti della pandemia, il livello del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.000
milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111. 
  4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3  del  presente
articolo, nonche' delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da  effettuarsi  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate  per  l'anno  2022,  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma  3  del  presente
articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse  ripartite
con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo  0,8  per  cento
del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a  fronte  di  apposita
rendicontazione,    da    parte    della    struttura    interessata,
dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno  per
le utenze di energia elettrica e  gas,  comunque  ferma  restando  la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla  copertura
dei debiti fuori bilancio e  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese  correnti
connesse  con  l'emergenza  energetica  in  corso,  la  quota  libera
dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo
l'approvazione   del   rendiconto   della   gestione   dell'esercizio
finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche
prima del giudizio di parifica della sezione regionale  di  controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del  rendiconto
da parte del consiglio regionale o provinciale. 
  6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  non  si  applica  in  relazione  alle  risorse
trasferite  agli  enti  locali  ai  sensi  di  norme  di  legge   per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  in
relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai  medesimi
enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai  consumi  di  energia
elettrica e gas. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   27   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34  (Misure
          urgenti per il contenimento dei costi dell'energia): 
                «Art. 27 (Contributi straordinari agli enti  locali).
          - 1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  25,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
          nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
          mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022,  e'
          incrementato di 50 milioni di euro per  l'anno  2022.  Alla
          ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
          con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022. 
                2. Per garantire la continuita' dei  servizi  erogati
          e'   riconosciuto   agli   enti   locali   un    contributo
          straordinario. A tal fine, e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da
          destinare per 200 milioni di euro in favore  dei  comuni  e
          per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
          e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli  enti
          interessati  si   provvede   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e il Ministro per gli affari regionali  e  le
          autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, in relazione alla  spesa  per  utenze  di
          energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche  conto  dei
          dati  risultanti  dal   SIOPE-Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici. 
                3. Ai comuni che hanno usufruito delle  anticipazioni
          di liquidita' ai  sensi  dell'articolo  243-ter  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          o che sono stati destinatari delle  anticipazioni  disposte
          con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo
          243-quinquies del medesimo testo unico e che,  per  effetto
          della sentenza della Corte costituzionale n. 18  del  2019,
          subiscono  un  maggiore  onere  finanziario   dovuto   alla
          riduzione  dell'arco  temporale   di   restituzione   delle
          predette  anticipazioni,   e'   destinato   un   contributo
          complessivo di 22,6 milioni di  euro  per  l'anno  2022.  I
          comuni di cui al periodo precedente che  sono  in  dissesto
          finanziario  o  che  risultano  beneficiari  di  contributi
          concessi ai sensi dell'articolo  53  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775  dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  dell'articolo  52
          del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  del
          comma  1-septies  dell'articolo  38  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  28  giugno  2019,  n.  58,  del  comma   8-quinquies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo
          di cui al presente comma. 
                3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato  in
          proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
          periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
          condizioni di cui al comma 3  nonche'  quelli  esclusi  dal
          contributo ai sensi del medesimo comma  possono  restituire
          le rate scadute e non pagate  nel  triennio  2019-2021,  al
          netto del contributo ricevuto ai  sensi  del  comma  3,  in
          quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. 
                4. Le risorse di cui al comma 3  sono  ripartite  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo  conto  del  maggior  onere   finanziario   annuale
          derivante dalla rimodulazione delle  rate  di  restituzione
          delle  anticipazioni  di  cui  al  medesimo  comma  3,  con
          riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021. 
                4-bis.  Le  risorse  di  cui  al  presente   articolo
          spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  sono  assegnate  alle  predette   autonomie,   che
          provvedono al  successivo  riparto  in  favore  dei  comuni
          compresi nel proprio territorio. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   40,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
                «Art.  40  (Misure  straordinarie  in  favore   delle
          regioni e degli enti locali).  -  1.  Per  l'anno  2022  il
          livello del finanziamento corrente del  Servizio  sanitario
          nazionale a cui concorre lo Stato e'  incrementato  di  200
          milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi
          per gli Enti del Servizio sanitario  nazionale  determinati
          dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. 
                2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  1
          accedono tutte le regioni e le province autonome di  Trento
          e di Bolzano, in deroga alle disposizioni  legislative  che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente. 
                3. Il contributo straordinario  di  cui  all'articolo
          27, comma 2, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2022, n. 17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di  170  milioni  di
          euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore  dei
          comuni e per 20 milioni di  euro  in  favore  delle  citta'
          metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
          tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  adottare
          entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze
          di energia elettrica e gas. 
                3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge  27  gennaio
          2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo   2022,   n.   25,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «spesa per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e
          gas»; 
                  b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente: 
                    "6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6,
          la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma  1,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non  deve
          comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
          di cui al medesimo articolo". 
                4. In via eccezionale e limitatamente all'anno  2022,
          in  considerazione  degli  effetti  economici  della  crisi
          ucraina e dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  gli
          enti locali possono approvare il bilancio di previsione con
          l'applicazione della quota  libera  dell'avanzo,  accertato
          con l'approvazione del rendiconto 2021. 
                5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 58. 
                5-bis. Per l'anno 2022, agli enti  locali  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti  relativi
          all'anno 2021, anche se approvati  in  data  successiva  al
          termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni
          connesse al mancato rispetto dei  termini  di  approvazione
          dei  rendiconti   previste   in   materia   di   assunzioni
          dall'articolo 9, comma 1-quinquies,  del  decreto-legge  24
          giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli  enti  locali  di  cui  al
          primo  periodo  possono  altresi'  dare  applicazione  alle
          disposizioni dell'articolo 1, comma 1091,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di  parte
          del maggiore  gettito  dell'imposta  municipale  propria  e
          della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature
          e all'incentivazione del personale delle strutture preposte
          alla gestione delle entrate. 
                5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei
          servizi  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani,  in  corrispondenza  dell'aumento  degli  oneri  di
          gestione derivanti dalle  attuali  criticita'  dei  mercati
          dell'energia e delle materie prime, per il  2022  i  comuni
          possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della
          tariffa avente natura corrispettiva di  cui  al  comma  668
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
          utilizzando, ai  fini  della  copertura  delle  conseguenti
          minori entrate, gli eventuali  avanzi  vincolati  derivanti
          dal mancato utilizzo dei  fondi  emergenziali  erogati  nel
          biennio 2020-2021. Ai fini di  cui  al  primo  periodo,  le
          deliberazioni riguardanti  le  relative  riduzioni  possono
          essere approvate,  in  deroga  ai  termini  previsti  dalla
          normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.115,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142
          (Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza  idrica,
          politiche sociali e industriali): 
                «Art. 16 (Misure straordinarie in favore  degli  enti
          locali).  -  1.  Il   contributo   straordinario   di   cui
          all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1°(gradi) marzo
          2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo  40,
          comma  3,  del  decreto-legge  17  maggio  2022,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91, e' incrementato per l'anno 2022 di  400  milioni  di
          euro, da destinare per 350 milioni di euro  in  favore  dei
          comuni e per 50 milioni di  euro  in  favore  delle  citta'
          metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
          tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  adottare
          entro il 30 settembre 2022, in  relazione  alla  spesa  per
          utenze di energia elettrica e gas. 
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  400
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 43. 
                3. All'articolo  1,  comma  53-ter,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per  l'anno
          2023  ai  sensi  del  comma  51   sono   finalizzate   allo
          scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili  per
          l'anno  2022,  a  cura  del  Ministero  dell'interno,   nel
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56.
          Gli enti beneficiari del contributo  sono  individuati  con
          comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi  entro
          il  15  settembre  2022.  Gli   enti   locali   beneficiari
          confermano l'interesse al contributo con  comunicazione  da
          inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni  dalla
          data di  pubblicazione  del  comunicato  di  cui  al  terzo
          periodo. Il Ministero dell'interno formalizza  le  relative
          assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  10
          ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al  rispetto
          degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di
          pubblicazione del citato decreto di assegnazione.». 
                4.  Per  il  solo  anno   2022,   il   raggiungimento
          dell'obiettivo di servizio di  cui  all'articolo  1,  comma
          792, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  deve  essere
          certificato attraverso  la  compilazione  della  scheda  di
          monitoraggio  da  trasmettere  digitalmente  alla  SOSE   -
          Soluzioni  per  il  sistema  economico  Spa  entro  il   30
          settembre 2022. 
                5. All'articolo  1,  comma  449,  lettera  d-sexies),
          della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  dopo  il  settimo
          periodo e' aggiunto il seguente: «Le somme  che  a  seguito
          del monitoraggio, di cui al settimo  periodo,  risultassero
          non destinate ad assicurare il potenziamento  del  servizio
          asili  nido  sono  recuperate  a  valere   sul   fondo   di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228.». 
                6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana
          di cui all'articolo 1, comma 567, della legge  30  dicembre
          2021, n. 234, che sono  in  procedura  di  riequilibrio  ai
          sensi dell'articolo 243-bis del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  possono  esercitare
          la facolta' di rimodulazione del piano di  riequilibrio  di
          cui al medesimo articolo 243-bis, comma  5,  in  deroga  al
          termine  ordinariamente  previsto  possono  presentare   la
          preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023. 
                6-bis. I comuni di  cui  al  comma  6,  per  il  solo
          esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine  di
          consentire la predisposizione del  bilancio  di  previsione
          2022-2024, fermo  restando  l'obbligo  di  copertura  della
          quota annuale  2022  del  ripiano  del  disavanzo,  possono
          destinare   il   contributo    ricevuto    in    attuazione
          dell'articolo 1, comma 565, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, oltre che  al  ripiano  anticipato  del  disavanzo,
          anche al rimborso dei debiti finanziari. 
                6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
          Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8  luglio
          2022, gli enti locali in stato di dissesto  finanziario  ai
          sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del  30
          giugno 2022  hanno  eliminato  il  fondo  anticipazioni  di
          liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione, in
          sede di approvazione  del  rendiconto  2022  provvedono  ad
          accantonare  un  apposito  fondo,  per  un   importo   pari
          all'ammontare complessivo delle  anticipazioni  di  cui  al
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e
          successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e
          successivi  rifinanziamenti,   incassate   negli   esercizi
          precedenti  e  non  ancora  rimborsate  alla  data  del  31
          dicembre 2022. 
                6-quater. Il  fondo  ricostituito  nel  risultato  di
          amministrazione al 31 dicembre  2022  ai  sensi  del  comma
          6-ter  e'  utilizzato   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106. 
                6-quinquies. Al fine di  garantire  il  coordinamento
          della  finanza   pubblica,   l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
          da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore  disavanzo
          al 31  dicembre  2022  rispetto  all'esercizio  precedente,
          derivante dalla ricostituzione del fondo di  cui  al  comma
          6-ter, e' ripianato, a decorrere  dall'esercizio  2023,  in
          quote costanti entro il termine massimo di dieci anni,  per
          un importo pari al predetto maggiore  disavanzo,  al  netto
          delle anticipazioni  rimborsate  nel  corso  dell'esercizio
          2022. 
                6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche  agli
          enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il
          fondo anticipazioni di liquidita'  in  sede  di  rendiconto
          2021,  che  ripianano  l'eventuale   conseguente   maggiore
          disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. 
                6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua  ad
          applicarsi,  con  le  medesime  modalita'   ivi   previste,
          l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213. Le risorse derivanti sono destinate  all'incremento
          della massa attiva della gestione liquidatoria  degli  enti
          locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il
          1°(gradi) gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022. 
                7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2017,  n.   123,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 3, secondo periodo,  le  parole  "entro
          sei mesi dalla pubblicazione del decreto"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla pubblicazione  del
          decreto"; 
                  b)  al  comma  8-bis,  le  parole  "fino  a   5.000
          abitanti" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  a  20.000
          abitanti". 
                8. All'articolo 12-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  dopo  le
          parole:  "fino  ad  un  massimo  di  5.000  abitanti"  sono
          inserite le seguenti: ", nonche'  fino  ad  un  massimo  di
          10.000 abitanti nelle  sedi  singole  situate  nelle  isole
          minori". 
                9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo  14,
          commi 1 e 2,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre  2021,  sono
          rispettivamente utilizzate per le finalita'  del  Fondo  di
          garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della  legge  27
          dicembre  2002,  n.  289  e  del  Fondo  speciale  di   cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.
          1295.  I  contributi  in  conto   interessi   relativi   ad
          interventi di impiantistica sportiva sono  concessi  previo
          parere tecnico del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) sul progetto. 
                9-bis. All'articolo 151 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma: 
                  "8-bis.  Se  il  bilancio  di  previsione  non   e'
          deliberato entro il termine  del  primo  esercizio  cui  si
          riferisce, il rendiconto della  gestione  relativo  a  tale
          esercizio e' approvato indicando nelle voci riguardanti  le
          'Previsioni definitive di  competenza'  gli  importi  delle
          previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito  nel
          corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163,  comma  1.
          Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141  per
          gli  enti  locali  che  non  rispettano   i   termini   per
          l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del  codice
          della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto
          legislativo 26 agosto  2016,  n.  174,  l'approvazione  del
          rendiconto  determina  il  venir   meno   dell'obbligo   di
          deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui  il
          rendiconto si riferisce". 
                9-ter. Per favorire l'approvazione  del  bilancio  di
          previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla
          legge, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'interno   -
          Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta  della
          Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di
          cui all'articolo 3-bis del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente
          la programmazione di bilancio di cui  all'allegato  4/1  al
          medesimo  decreto  legislativo  n.  118   del   2011   sono
          specificati  i  ruoli,  i  compiti  e  le  tempistiche  del
          processo di approvazione del bilancio di  previsione  degli
          enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. 
                9-quater. Al  fine  di  permettere  la  realizzazione
          degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e  del
          territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi  riferiti
          all'anno 2019 relativi alle opere  che  risultano  affidate
          entro la data del 31 dicembre 2021". 
                9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,
          pari a 5,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2
          e' inserito il seguente: 
                  "2-bis.   Ai   fini   della   partecipazione    dei
          consiglieri comunali all'attivita' degli  organi  istituiti
          ai sensi delle rispettive leggi regionali sul  procedimento
          di fusione, si applicano le disposizioni di cui  al  titolo
          III,  capo  IV,  ed  i  conseguenti  oneri   per   permessi
          retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle  spese  di
          viaggio sono posti a carico delle regioni medesime".». 
              - La legge 5 agosto 2022, n. 111, recante «Disposizioni
          per l'assestamento del  bilancio  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2022» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6
          agosto 2022, n. 183. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8-quinquies  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art. 8-quinquies (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a) individuazione delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                  b) indirizzo per la formulazione dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                  c)  determinazione  del   piano   delle   attivita'
          relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi  di
          emergenza; 
                  d)   criteri   per    la    determinazione    della
          remunerazione delle strutture ove  queste  abbiano  erogato
          volumi di prestazioni  eccedenti  il  programma  preventivo
          concordato,  tenuto  conto  del   volume   complessivo   di
          attivita' e del concorso allo stesso da parte  di  ciascuna
          struttura. 
                1-bis I soggetti privati  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
                2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
          le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le  unita'
          sanitarie  locali  definiscono  accordi  con  le  strutture
          pubbliche    ed    equiparate,    comprese    le    aziende
          ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
          private e con i professionisti accreditati, nonche' con  le
          organizzazioni  pubbliche   e   private   accreditate   per
          l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
          le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
          che indicano: 
                  a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi; 
                  b)  il  volume  massimo  di  prestazioni   che   le
          strutture presenti nell'ambito territoriale della  medesima
          unita'  sanitaria  locale,  si  impegnano  ad   assicurare,
          distinto per tipologia e per modalita'  di  assistenza.  Le
          regioni  possono  individuare  prestazioni  o   gruppi   di
          prestazioni   per   i   quali   stabilire   la   preventiva
          autorizzazione,  da  parte  dell'azienda  sanitaria  locale
          competente,  alla  fruizione  presso  le  strutture   o   i
          professionisti accreditati; 
                  c)  i  requisiti  del  servizio  da  rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                  d) il corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                  e) il debito informativo delle strutture erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
                e-bis) la modalita' con cui viene comunque  garantito
          il rispetto del limite  di  remunerazione  delle  strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
                2-bis. - 2-ter. 
                2-quater.  Le  regioni  stipulano  accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288.
          Le regioni stipulano altresi'  accordi  con  gli  istituti,
          enti ed ospedali di cui agli  articoli  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
                2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'articolo  8-quater  delle  strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 15 (Disposizioni urgenti per  l'equilibrio  del
          settore sanitario e misure di governo della  spesa).  -  1.
          Ferma restando l'efficacia delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari  di  cui
          all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli
          obblighi comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di
          finanza  pubblica,  l'efficienza  nell'uso  delle   risorse
          destinate   al   settore   sanitario   e   l'appropriatezza
          nell'erogazione delle prestazioni sanitarie,  si  applicano
          le disposizioni di cui al presente articolo. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5  del  decreto-legge  1°(gradi)  ottobre  2007,  n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222 e successive modificazioni,  e'  rideterminato
          nella misura del 13,1 per cento. In caso di  sforamento  di
          tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
          in  materia  di  ripiano  di   cui   all'articolo   5   del
          decreto-legge 1º ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.  Entro
          il 1º gennaio  2019,  l'attuale  sistema  di  remunerazione
          della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da  un
          nuovo metodo,  definito  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sulla base di  un  accordo  tra  le
          associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative  e
          l'Agenzia  italiana  del  farmaco  per   gli   aspetti   di
          competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  secondo   i   criteri
          stabiliti   dal   comma   6-bis   dell'articolo   11    del
          decreto-legge  31  marzo  2010,  n.  78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In  caso
          di mancato accordo  entro  i  termini  di  cui  al  periodo
          precedente, si provvede  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
          competenti. Solo con l'entrata in vigore del  nuovo  metodo
          di remunerazione, cessano di  avere  efficacia  le  vigenti
          disposizioni  che  prevedono  l'imposizione  di  sconti   e
          trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni
          in regime di  Servizio  sanitario  nazionale.  La  base  di
          calcolo per definire il nuovo metodo  di  remunerazione  e'
          riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso
          dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi  di  finanza
          pubblica. 
                3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale,  di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge
          1°(gradi)   ottobre   2007,   n.   159,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  29  novembre  2007,  n.  222  e
          successive modificazioni,  e'  rideterminato  nella  misura
          dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal
          cittadino per l'acquisto di farmaci ad  un  prezzo  diverso
          dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in  base
          a  quanto  previsto  dall'articolo   11,   comma   9,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In  caso
          di sforamento di tale tetto  continuano  ad  applicarsi  le
          vigenti  disposizioni  in  materia  di   ripiano   di   cui
          all'articolo 5, del decreto-legge 1°(gradi)  ottobre  2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222.  A  decorrere  dall'anno  2013,  gli
          eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono
          assegnati  alle   regioni,   per   il   25%(percento),   in
          proporzione allo  sforamento  del  tetto  registrato  nelle
          singole regioni e, per il residuo  75%(percento),  in  base
          alla quota di accesso  delle  singole  regioni  al  riparto
          della quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per
          il Servizio sanitario nazionale. 
                4. A decorrere dall'anno 2013 il  tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo  5,  comma  5,
          del  decreto-legge  1°(gradi)   ottobre   2007,   n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, e' rideterminato nella  misura  del  3,5  per
          cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
                5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato  al  netto
          della spesa per i farmaci  di  classe  A  in  distribuzione
          diretta e distribuzione per conto, nonche' al  netto  della
          spesa per i vaccini, per i medicinali di cui  alle  lettere
          c) e c-bis) dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  per  le
          preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate   nelle
          farmacie ospedaliere, per  i  medicinali  esteri  e  per  i
          plasmaderivati di produzione regionale. 
                6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata  al
          netto delle seguenti somme: 
                  a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
          consumi in ambito ospedaliero, ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n.  296
          e  successive  disposizioni  di  proroga,  a  fronte  della
          sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5  per
          cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione  del
          Consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
                  b) somme  restituite  dalle  aziende  farmaceutiche
          alle regioni e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano a seguito del superamento  del  limite  massimo  di
          spesa fissato per il medicinale, in sede di  contrattazione
          del  prezzo  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  33,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni; 
                  c) somme restituite  dalle  aziende  farmaceutiche,
          anche sotto forma di  extra-sconti,  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  in  applicazione
          di procedure di rimborsabilita'  condizionata  (payment  by
          results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in  sede
          di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
                7. A decorrere dall'anno  2013,  e'  posta  a  carico
          delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per  cento
          dell'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          1°(gradi)   ottobre   2007,   n.   159,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  come
          modificato dal comma 4 del presente articolo.  Il  restante
          50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a
          carico delle sole regioni nelle quali e' superato il  tetto
          di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;
          non e'  tenuta  al  ripiano  la  regione  che  abbia  fatto
          registrare un equilibrio economico complessivo. 
                8. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
          primo periodo del comma  7  si  applicano  le  disposizioni
          seguenti: 
                  a) l'AIFA attribuisce a ciascuna  azienda  titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
          in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
          definitiva entro il  30  settembre  successivo,  un  budget
          annuale calcolato sulla base degli acquisti  di  medicinali
          da parte delle strutture pubbliche,  relativi  agli  ultimi
          dodici  mesi  per  i  quali  sono   disponibili   i   dati,
          distintamente per i farmaci equivalenti  e  per  i  farmaci
          ancora coperti da brevetto; dal calcolo  sono  detratte  le
          somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
          sanitario nazionale e  quelle  restituite  in  applicazione
          delle lettere  g),  h)  ed  i);  dal  calcolo  e'  altresi'
          detratto il valore, definito sulla base dei dati  dell'anno
          precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget, a seguito delle decadenze di brevetti  in  possesso
          dell'azienda presa in considerazione; 
                  b) le risorse rese disponibili dalla  riduzione  di
          spesa complessiva prevista per effetto delle  decadenze  di
          brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
          l'attribuzione del budget, nonche' le risorse  incrementali
          derivanti  dall'eventuale  aumento  del  tetto   di   spesa
          rispetto all'anno  precedente  sono  utilizzate  dall'AIFA,
          nella misura percentuale del 10 per cento,  ai  fini  della
          definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per  cento
          delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
          spesa dei farmaci innovativi; ove non  vengano  autorizzati
          farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa  per  farmaci
          innovativi assorba soltanto  parzialmente  tale  quota,  le
          disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima  quota
          del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
          10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
          per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del  mercato
          farmaceutico; 
                  c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare
          di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
          di cui alla lettera b), deve risultare uguale  all'onere  a
          carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
          normativa vigente; 
                  d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
          sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera  si  fa
          riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
          la distribuzione diretta di medicinali di cui  all'articolo
          8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e successive modificazioni; ai fini  del  monitoraggio
          della spesa per singolo medicinale, si  fa  riferimento  ai
          dati trasmessi nell'ambito del  nuovo  sistema  informativo
          sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
          in ambito ospedaliero, e ai dati  trasmessi  dalle  regioni
          relativi  alle  prestazioni  farmaceutiche  effettuate   in
          distribuzione  diretta  e  per   conto;   ai   fini   della
          definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
          attivazione  del  flusso  informativo   dei   consumi   dei
          medicinali in ambito  ospedaliero,  alle  regioni  che  non
          hanno fornito i dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,
          viene attribuita la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          ospedaliera  rilevata   nell'ambito   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; 
                  e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
          spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione  e
          a livello nazionale, e ne comunica gli esiti  al  Ministero
          della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e alle regioni; 
                  f) in caso di mancato rispetto del tetto di  spesa,
          l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo  a
          carico delle aziende  farmaceutiche  secondo  le  modalita'
          stabilite alle lettere seguenti del presente comma; 
                  g) il ripiano e' effettuato  tramite  versamenti  a
          favore  delle  regioni  e  delle   province   autonome   in
          proporzione  alla  quota  di  riparto   delle   complessive
          disponibilita' del Servizio sanitario nazionale,  al  netto
          delle  quote  relative   alla   mobilita'   interregionale;
          l'entita'  del  ripiano  a  carico  delle  singole  aziende
          titolari  di  AIC  e'  calcolata  al  lordo   dell'IVA   in
          proporzione al superamento del budget definitivo attribuito
          secondo le modalita' previste dal presente comma; 
                  h) la quota del superamento  del  tetto  imputabile
          allo sforamento, da parte  dei  farmaci  innovativi,  dello
          specifico fondo di cui alla lettera b),  e'  ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
          coperti da brevetto; 
                  i) in caso di  superamento  del  budget  attribuito
          all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
          di medicinali orfani  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
          innovativi, la quota di superamento  riconducibile  a  tali
          farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,
          tra tutte le aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei
          rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e  a
          quelli non innovativi coperti da brevetto; 
                  i-bis)  le  disposizioni  della   lettera   i)   si
          applicano anche  ai  farmaci  che  rispettano  i  requisiti
          previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono
          elencati  nella  circolare  dell'Agenzia  europea   per   i
          medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo  2001,  nonche'  ad
          altri  farmaci,  da  individuarsi,  con  apposita  delibera
          dell'AIFA, tra quelli gia' in possesso  dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  destinati  alla   cura   di
          malattie  rare  e  che  soddisfano  i   criteri   stabiliti
          dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.  141/2000,
          e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
          data di entrata in vigore del suddetto regolamento; 
                  j) la mancata integrale corresponsione a  tutte  le
          regioni interessate, da parte delle aziende  farmaceutiche,
          di quanto dovuto nei termini previsti  comporta  l'adozione
          da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
          di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
          e per  un  periodo  di  tempo  tali  da  coprire  l'importo
          corrispondente alla somma non versata, incrementato del  20
          per cento, fermo restando quanto previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di recupero del credito da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni interessate nei  confronti  delle
          aziende farmaceutiche inadempienti; 
                  k) in sede di prima applicazione  della  disciplina
          recata dal presente comma, ai fini  della  definizione  dei
          budget delle aziende farmaceutiche per l'anno  2013,  fermo
          restando quanto previsto dalle lettere  a)  b)  e  c),  dai
          fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una  quota
          derivante  dalla  ripartizione   fra   tutte   le   aziende
          farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo   fatturato
          relativo all'anno 2012, dell'ammontare del  superamento,  a
          livello  complessivo,  del  tetto  di  spesa   farmaceutica
          ospedaliera per lo stesso anno. 
                9.  L'AIFA   segnala   al   Ministro   della   salute
          l'imminente ingresso sul mercato di  medicinali  innovativi
          ad alto costo  che,  tenuto  conto  della  rilevanza  delle
          patologie in cui sono utilizzati e  della  numerosita'  dei
          pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri
          di bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
                10.  Al   fine   di   incrementare   l'appropriatezza
          amministrativa e  l'appropriatezza  d'uso  dei  farmaci  il
          comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
          2005 verificano annualmente che da parte delle  Regioni  si
          sia   provveduto   a   garantire   l'attivazione   ed    il
          funzionamento  dei  registri  dei  farmaci   sottoposti   a
          registro  e  l'attivazione  delle  procedure  per  ottenere
          l'eventuale rimborso da parte delle  aziende  farmaceutiche
          interessate. I registri dei  farmaci  di  cui  al  presente
          comma sono parte integrante  del  sistema  informativo  del
          Servizio sanitario nazionale. 
                11. La disciplina dei commi da 4 a  10  del  presente
          articolo  in  materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce
          integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma  1
          dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; conseguentemente  i  riferimenti  alla  lettera  b)
          contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
          devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a  10  del
          presente articolo. 
                11-bis. Il medico che curi un paziente, per la  prima
          volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
          episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
          sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica  nella
          ricetta del Servizio sanitario nazionale  la  denominazione
          del  principio  attivo  contenuto  nel  farmaco  oppure  la
          denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
          stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
          quest'ultimo. L'indicazione dello specifico  medicinale  e'
          vincolante  per  il  farmacista  ove  nella   ricetta   sia
          inserita,  corredata  obbligatoriamente  da  una  sintetica
          motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
          all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27.  L'indicazione  e'  vincolante  per  il
          farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
          pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la  diversa
          richiesta del cliente. 
                11-ter.  Nell'adottare  eventuali  decisioni   basate
          sull'equivalenza  terapeutica  fra  medicinali   contenenti
          differenti principi attivi, le regioni  si  attengono  alle
          motivate e documentate  valutazioni  espresse  dall'Agenzia
          italiana del farmaco. 
                11-quater.   L'esistenza   di    un    rapporto    di
          biosimilarita'  tra  un  farmaco  biosimilare  e   il   suo
          biologico di riferimento sussiste solo ove accertato  dalla
          European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana  del
          farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze.  Non  e'
          consentita  la  sostituibilita'  automatica   tra   farmaco
          biologico di riferimento  e  un  suo  biosimilare  ne'  tra
          biosimilari. Nelle procedure pubbliche di  acquisto  per  i
          farmaci biosimilari non possono essere posti  in  gara  nel
          medesimo lotto principi attivi differenti, anche se  aventi
          le   stesse   indicazioni   terapeutiche.   Al   fine    di
          razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici
          a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato
          i relativi farmaci biosimilari, si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                  a)  le  procedure  pubbliche  di  acquisto   devono
          svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli
          operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre  a
          base del medesimo principio attivo. A tal fine le  centrali
          regionali d'acquisto predispongono un lotto  unico  per  la
          costituzione del quale si devono considerare  lo  specifico
          principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio  e
          via di somministrazione; 
                  b)    al    fine    di    garantire    un'effettiva
          razionalizzazione  della  spesa  e  nel  contempo  un'ampia
          disponibilita' delle  terapie,  i  pazienti  devono  essere
          trattati con uno dei primi tre  farmaci  nella  graduatoria
          dell'accordo-quadro, classificati secondo il  criterio  del
          minor   prezzo   o   dell'offerta    economicamente    piu'
          vantaggiosa. Il medico e' comunque libero di prescrivere il
          farmaco, tra quelli inclusi nella  procedura  di  cui  alla
          lettera a), ritenuto  idoneo  a  garantire  la  continuita'
          terapeutica ai pazienti; 
                  c)  in  caso  di  scadenza  del  brevetto   o   del
          certificato  di  protezione  complementare  di  un  farmaco
          biologico durante il periodo di validita' del contratto  di
          fornitura, l'ente appaltante,  entro  sessanta  giorni  dal
          momento dell'immissione in commercio di uno o piu'  farmaci
          biosimilari contenenti il medesimo principio  attivo,  apre
          il  confronto  concorrenziale  tra  questi  e  il   farmaco
          originatore  di  riferimento   nel   rispetto   di   quanto
          prescritto dalle lettere a) e b); 
                  d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri
          prescrittori  i  prodotti  aggiudicati  con  le   procedure
          previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                  e) eventuali oneri economici aggiuntivi,  derivanti
          dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma,
          non possono essere posti a carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
                12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14  sono
          fissate  misure  di  razionalizzazione  della   spesa   per
          acquisti di beni e servizi  e  ulteriori  misure  in  campo
          sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti  le
          predette misure  sono  applicate,  salvo  la  stipulazione,
          entro  il  15  novembre  2012,  del  Patto  per  la  salute
          2013-2015,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella  quale  possono  essere
          convenute  rimodulazioni  delle  misure,   fermo   restando
          l'importo complessivo degli obiettivi  finanziari  annuali.
          Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
          dell'attuazione delle misure finalizzate  all'accelerazione
          del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
          nazionale. 
                13. Al fine di razionalizzare le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
                  a)  ferme   restando   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito con modificazioni dalla legge  15  luglio
          2011,  n.  111,  gli  importi  e  le  connesse  prestazioni
          relative a contratti in essere di appalto di servizi  e  di
          fornitura di beni e servizi, con esclusione degli  acquisti
          dei farmaci, stipulati da  aziende  ed  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  sono  ridotti  del  5  per  cento  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e del  10  per  cento  a  decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti  medesimi;
          tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera
          fino al 31  dicembre  2012.  Al  fine  di  salvaguardare  i
          livelli essenziali di assistenza con specifico  riferimento
          alle esigenze  di  inclusione  sociale,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  possono  comunque
          conseguire l'obiettivo economico-finanziario  di  cui  alla
          presente  lettera  adottando  misure  alternative,  purche'
          assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario; 
                  b)  all'articolo  17,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1º gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
                  b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
                  c)  sulla  base  e  nel  rispetto  degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
                  c-bis) e'  favorita  la  sperimentazione  di  nuovi
          modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
          questa e' garantita, che realizzino effettive finalita'  di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
                  d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi di importo pari o superiore a 1.000  euro  relativi
          alle categorie  merceologiche  presenti  nella  piattaforma
          CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
          messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
          disponibili, dalle centrali  di  committenza  regionali  di
          riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
          in violazione di quanto  disposto  dalla  presente  lettera
          sono nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono
          causa di responsabilita'  amministrativa.  Il  rispetto  di
          quanto   disposto   alla   presente   lettera   costituisce
          adempimento   ai   fini   dell'accesso   al   finanziamento
          integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla  verifica
          del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
          2005,  sulla  base  dell'istruttoria  congiunta  effettuata
          dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          mettono  a  disposizione  della  CONSIP  e   dell'Autorita'
          nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'   condivise,
          tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
          adempimento, sia con  riferimento  alla  rispondenza  delle
          centrali di committenza regionali alle disposizioni di  cui
          all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, sia con riferimento alle convenzioni e alle  ulteriori
          forme  di  acquisto  praticate  dalle   medesime   centrali
          regionali; 
                  d-bis) con la procedura di cui al quarto  e  quinto
          periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
          degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12   dell'intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso  d'anno,
          un monitoraggio trimestrale del  rispetto  dell'adempimento
          di cui alla medesima lettera d); 
                  e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
                  f) il tetto di spesa per l'acquisto di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
                  f-bis)  all'articolo  3,  comma  7,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, dopo il penultimo  periodo  e'  inserito  il
          seguente:  «Nelle  aziende   ospedaliere,   nelle   aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
                  g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
                    "1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
          delle funzioni non puo' in ogni caso  superare  il  30  per
          cento del limite di remunerazione assegnato.". 
                14.   Ai   contratti   e   agli    accordi    vigenti
          nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   per
          l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti  privati
          accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale  e
          per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica  una  riduzione
          dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  d'acquisto  in
          misura  determinata  dalla  regione   o   dalla   provincia
          autonoma, tale  da  ridurre  la  spesa  complessiva  annua,
          rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
          per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
          e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.  A  decorrere
          dall'anno  2016,  in   considerazione   del   processo   di
          riorganizzazione   del    settore    ospedaliero    privato
          accreditato  in   attuazione   di   quanto   previsto   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute  2
          aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di  valorizzare  il  ruolo
          dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
          ospedaliera di alta  specialita',  nonche'  di  prestazioni
          erogate da parte  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore   di   cittadini
          residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
          ricomprese  negli  accordi  per  la   compensazione   della
          mobilita' interregionale di cui all'articolo  9  del  Patto
          per la salute sancito in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014  (atto
          rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
          il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
          all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con  intesa
          del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          3 del 5 gennaio 2010, in  deroga  ai  limiti  previsti  dal
          primo  periodo.  Al  fine  di  garantire,  in  ogni   caso,
          l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla  deroga
          di cui al periodo precedente,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
          misure alternative, volte, in  particolare,  a  ridurre  le
          prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate  in
          regime  ambulatoriale,  di  pronto  soccorso,  in  ricovero
          ordinario e in riabilitazione  e  lungodegenza,  acquistate
          dagli erogatori privati  accreditati,  in  misura  tale  da
          assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di  cui
          al  primo   periodo,   nonche'   gli   obiettivi   previsti
          dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2015,  n.  125;  possono  contribuire  al
          raggiungimento del  predetto  obiettivo  finanziario  anche
          misure alternative a  valere  su  altre  aree  della  spesa
          sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
          specialita' e i relativi  criteri  di  appropriatezza  sono
          definiti  con  successivo  accordo  sancito  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
          sede di prima applicazione  sono  definite  prestazioni  di
          assistenza  ospedaliera  di  alta  specialita'  i  ricoveri
          individuati come "ad  alta  complessita'"  nell'ambito  del
          vigente Accordo interregionale per la  compensazione  della
          mobilita'  sanitaria,  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  regioni
          trasmettono trimestralmente ai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di  propria
          competenza di compensazione della maggiore spesa  sanitaria
          regionale per i pazienti  extraregionali  presi  in  carico
          dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione  alle  regioni
          di residenza  dei  medesimi  pazienti  e  al  coordinamento
          regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
          di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni  in
          materia  di   compensazione   della   mobilita'   sanitaria
          nell'ambito del riparto  delle  disponibilita'  finanziarie
          del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
          ciascun  IRCCS  su  base  trimestrale   il   valore   delle
          prestazioni rese ai  pazienti  extraregionali  di  ciascuna
          regione. Qualora nell'anno 2011  talune  strutture  private
          accreditate siano rimaste inoperative  a  causa  di  eventi
          sismici o per  effetto  di  situazioni  di  insolvenza,  le
          indicate  percentuali  di  riduzione  della  spesa  possono
          tenere  conto  degli  atti  di   programmazione   regionale
          riferiti  alle  predette  strutture  rimaste   inoperative,
          purche'  la   regione   assicuri,   adottando   misure   di
          contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
          il  rispetto  dell'obiettivo   finanziario   previsto   dal
          presente comma. La misura di contenimento  della  spesa  di
          cui al presente comma e' aggiuntiva  rispetto  alle  misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                15. In deroga alla procedura  prevista  dall'articolo
          8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in materia di remunerazione  delle  strutture
          che  erogano  assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a
          carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15  settembre
          2012, determina le tariffe massime  che  le  regioni  e  le
          province  autonome  possono  corrispondere  alle  strutture
          accreditate,  di  cui  all'articolo  8-quater  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili  e,
          ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari  regionali,
          tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite  la
          determinazione  tariffaria,  margini  di   inappropriatezza
          ancora esistenti a livello locale e nazionale. 
                16. Le tariffe massime delle  strutture  che  erogano
          prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
          ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie
          e di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  di  cui  al
          decreto  del  Ministro  della  salute  18   ottobre   2012,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 23 del 28 gennaio  2013,  nonche'  le  tariffe
          delle prestazioni relative all'assistenza protesica di  cui
          all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti
          ministeriali di cui all'articolo  64,  commi  2  e  3,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          gennaio 2017, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18  marzo  2017,  da  emanare
          entro il 28 febbraio 2018. 
                17. Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle  singole
          regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma  15
          restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
          si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
          il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
          dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita  dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23
          marzo 2005, abbia verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
          economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
          quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
          sottoscritto l'accordo di cui all'articolo  1,  comma  180,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311   e   successive
          modificazioni    su    un    programma     operativo     di
          riorganizzazione, di riqualificazione  o  di  potenziamento
          del Servizio sanitario regionale, per le quali  le  tariffe
          massime costituiscono un limite invalicabile. 
                17-bis. 
                18.  Sono  abrogate  le  disposizioni  contenute  nel
          primo, secondo,  terzo,  quarto  periodo  dell'articolo  1,
          comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
                19. Al quinto periodo  dell'articolo  1,  comma  170,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le  parole:  «Con  la
          medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono  sostituite
          con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95,». 
                20.  Si  applicano,  a   decorrere   dal   2013,   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  11,   comma   1,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  qualora
          al termine del periodo di riferimento del Piano di  rientro
          ovvero  della  sua  prosecuzione,  non   venga   verificato
          positivamente, in sede di verifica  annuale  e  finale,  il
          raggiungimento  degli  obiettivi  strutturali   del   piano
          stesso, ovvero della sua prosecuzione. 
                21. Il comma 3 dell'articolo 17 del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: 
                  «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71
          e 72, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191  si  applicano
          anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
                  3-bis. Alla verifica  dell'effettivo  conseguimento
          degli obiettivi di cui  al  comma  3  si  provvede  con  le
          modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della  citata
          legge n. 191 del 2009. La regione e'  giudicata  adempiente
          ove  sia  accertato  l'effettivo  conseguimento   di   tali
          obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni  2013
          e 2014, la regione  e'  considerata  adempiente  ove  abbia
          conseguito l'equilibrio economico. 
                  3-ter.  Per  le  regioni  sottoposte  ai  Piani  di
          rientro dai deficit sanitari o ai  Programmi  operativi  di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.». 
                22.  In  funzione  delle  disposizioni   recate   dal
          presente articolo il livello del  fabbisogno  del  servizio
          sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto
          dalla vigente legislazione, e' ridotto di  900  milioni  di
          euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro  per  l'anno
          2013 e di 2.000 milioni di euro per  l'anno  2014  e  2.100
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015.  Le  predette
          riduzioni sono ripartite  fra  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita'
          proposti in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  medesime,  da
          recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  per  la
          ripartizione   del    fabbisogno    sanitario    e    delle
          disponibilita' finanziarie annue per il Servizio  sanitario
          nazionale, entro il  30  settembre  2012,  con  riferimento
          all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con  riferimento
          agli anni  2013  e  seguenti.  Qualora  non  intervenga  la
          predetta    proposta    entro    i    termini     predetti,
          all'attribuzione del concorso alla  manovra  di  correzione
          dei conti alle singole regioni e alle Province autonome  di
          Trento e di Bolzano, alla  ripartizione  del  fabbisogno  e
          alla ripartizione delle  disponibilita'  finanziarie  annue
          per il Servizio sanitario nazionale si provvede  secondo  i
          criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Le  Regioni  a
          statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana,  assicurano
          il concorso di cui al presente comma mediante le  procedure
          previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
          Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al
          predetto articolo 27, l'importo del concorso  alla  manovra
          di cui al presente  comma  e'  annualmente  accantonato,  a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali. 
                23. A decorrere dall'anno 2013, la quota  premiale  a
          valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
          legislazione per il finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  annualmente  pari
          allo 0,25 per cento delle predette risorse. 
                24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. 
                25. L'articolo  16,  comma  2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n.  98,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
          disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
          dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
          servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
          vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
          e 3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  in  materia  di  certificazione  dei   crediti,   e
          dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di  compensazione  dei
          crediti,  e   i   relativi   decreti   attuativi,   trovano
          applicazione  nei  confronti  degli   enti   del   Servizio
          sanitario nazionale, secondo le modalita' e  le  condizioni
          fissate dalle medesime disposizioni. 
                25-bis. 
                25-ter. In relazione alla determinazione dei costi  e
          dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68,   il   Governo   provvede   all'acquisizione   e   alla
          pubblicazione dei relativi dati entro il 31  ottobre  2012,
          nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del  medesimo
          decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
          nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  158  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
          1.  Per  tutti  i  contributi  straordinari  assegnati   da
          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la
          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante
          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio
          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del
          responsabile del servizio finanziario. 
                2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione  contabile
          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di
          efficienza ed efficacia dell'intervento. 
                3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del
          contributo straordinario assegnato. 
                4.  Ove  il  contributo  attenga  ad  un   intervento
          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'
          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.».