Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
locale e regionale
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo
articolo 9, comma 1, e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro
destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base
dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di
costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo
quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione
dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione
governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del
limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di
rendicontazione.
3. Per finalita' di semplificazione e uniformita', le procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022.
4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma
2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
trasporto). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in
relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale,
marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio
pubblico, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con
una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento di un contributo per
l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto
all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante
per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale,
marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli
operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale
e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero
affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo
di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale
e regionale, alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto
del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative
modalita' di rendicontazione.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in
relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone
su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge
11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo
con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle
risorse disponibili, in favore degli operatori economici
esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per
cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre
dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione
dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2
o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale
liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a
motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa
euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai
fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori
economici trasmettono telematicamente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo le
modalita' definite dal medesimo Ministero entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una dichiarazione redatta ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di
trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia
delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate,
l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite
massimo di spesa.
4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli
erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.
6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche
negative per il settore del trasporto ferroviario delle
merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo
dell'energia, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a
favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di
cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria
italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi
del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal
1°(gradi) aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite
massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo
periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della
quota eccedente la copertura del costo direttamente legato
alla prestazione del servizio ferroviario di cui
all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per
l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la
riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla
base delle vigenti misure di regolazione definite
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana
Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili con le risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad
euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69
milioni ai sensi dell'articolo 43.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».