Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni
sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti
sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici). - 1. - 368. Omissis
369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano », con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.
Omissis.».