Art. 7 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le  risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le  discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e  per  le  federazioni
sportive, anche nel  settore  paralimpico,  che  gestiscono  impianti
sportivi e piscine. 
  2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «Art. 1 (Misure  quantitative  per  la  realizzazione
          degli obiettivi programmatici). - 1. - 368. Omissis 
                369.  Al  fine  di  sostenere  il  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano e' istituito  presso  l'Ufficio
          per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
          apposito fondo  denominato  «Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento del movimento sportivo italiano  »,  con  una
          dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno  2018,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro  per
          l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2021. Tali risorse sono  destinate  a  finanziare  progetti
          collegati a una delle seguenti  finalita':  a)  incentivare
          l'avviamento all'esercizio  della  pratica  sportiva  delle
          persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;  b)
          sostenere  la  realizzazione  di   eventi   calcistici   di
          rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione  di
          altri  eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d)
          sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
          garantire il diritto all'esercizio della  pratica  sportiva
          quale   insopprimibile   forma   di    svolgimento    della
          personalita' del minore, anche attraverso la  realizzazione
          di  campagne  di   sensibilizzazione;   f)   sostenere   la
          realizzazione di eventi  sportivi  femminili  di  rilevanza
          nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui  al
          presente comma e' disposto  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
          28 febbraio di ciascun anno, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati. 
                Omissis.».