Art. 8
Disposizioni urgenti in favore
degli enti del terzo settore
1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di cui al
comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro
per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti
di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a
favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice
di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari
e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o
semiresidenziale per persone con disabilita'.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,
diversi dai soggetti di cui al comma 1, e non ricompresi tra quelli
di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per
l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e' istituito
un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma
5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre
trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021
per la componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza
con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle
prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le
modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo,
i criteri di quantificazione del contributo stesso nonche' le
procedure di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai
commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni
interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione
di apposite convenzioni e previa stipula di apposite convenzioni con
le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei
medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di societa' in house. A tal
fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite,
entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla societa'
incaricata della gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in
favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai
sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 45, 54 e 96 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore).- 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.»
«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). -
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono
disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici
territoriali provvedono a comunicare al Registro unico
nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli
enti gia' iscritti nei registri speciali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale esistenti al giorno antecedente
l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1°(gradi) luglio 2022 e il 15
settembre 2022.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.»
«Art. 96 (Disposizioni di attuazione). - 1. Ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e
le modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le
altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati i criteri, i requisiti e le procedure per
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di
servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri, che tengano
anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e
delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai
soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi
dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro
il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2019.».
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 1998, n. 1, S.O.
- Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1. All'articolo 18
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) .
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9
aprile 2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla
seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei
piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del
50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari
ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente
al 70,97%(percento) del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole
«quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti
titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole
«titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente
comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9.
E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in
legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, si
considerano valide le richieste presentate dai titolari di
obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione
straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal
comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno
2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile,
si interpreta nel senso che per enti si intendono i
soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che
detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di
natura economica o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea
dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71
della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione,
fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa
delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile
unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al
comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244. (160)
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per
la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero.».
-Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 120 e 178,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 119. Omissis
120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.
121. - 177. Omissis.
178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in
favore delle persone con disabilita'» ed e' trasferito
presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi
legislativi in materia di disabilita' finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il
predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».