Art. 8 
 
                   Disposizioni urgenti in favore 
                    degli enti del terzo settore 
 
  1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di  cui  al
comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di  euro
per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei  predetti  limiti
di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario  a
favore degli enti  del  Terzo  settore  iscritti  al  Registro  unico
nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice
di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017,  delle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli  enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari
e   socio-assistenziali   svolti    in    regime    residenziale    o
semiresidenziale per persone con disabilita'. 
  2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale  del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  le  organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice
di  cui  al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  e   le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,
diversi dai soggetti di cui al comma 1, e non ricompresi  tra  quelli
di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno  2022  per
l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e'  istituito
un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al  comma
5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato  in
proporzione  all'incremento  dei  costi  sostenuti  nei   primi   tre
trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno  2021
per la componente energia e il gas naturale. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza
con quanto previsto dai commi 1 e 2, i  criteri  per  l'accesso  alle
prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi  1  e  2,  le
modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo,
i  criteri  di  quantificazione  del  contributo  stesso  nonche'  le
procedure di controllo. 
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra  loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i
medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche
della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto. 
  5. Per le operazioni relative alla gestione dei  fondi  di  cui  ai
commi 1 e 2  e  all'erogazione  dei  contributi,  le  amministrazioni
interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione
di apposite convenzioni e previa stipula di apposite convenzioni  con
le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei
medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di societa' in house. A tal
fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1  e  2  sono  trasferite,
entro il 31 dicembre 2022, su appositi  conti  correnti  infruttiferi
presso la Tesoreria centrale  dello  Stato  intestati  alla  societa'
incaricata della gestione. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 96 del codice di cui  al  decreto  legislativo  3
luglio  2017,  n.  117,  quanto  a  6  milioni  di   euro,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per
28,57 milioni di euro del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  120,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai
sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 45, 54  e  96  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del  Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore).- 1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore».  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  «Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica.» 
                «Art. 54 (Trasmigrazione dei registri  esistenti).  -
          1.  Con  il  decreto  di  cui   all'articolo   53   vengono
          disciplinate  le  modalita'  con  cui  gli  enti   pubblici
          territoriali provvedono  a  comunicare  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore i dati in loro  possesso  degli
          enti   gia'   iscritti   nei   registri   speciali    delle
          organizzazioni di  volontariato  e  delle  associazioni  di
          promozione  sociale   esistenti   al   giorno   antecedente
          l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti  del
          Terzo settore. 
                2. Gli uffici del Registro unico nazionale del  Terzo
          settore, ricevute le informazioni  contenute  nei  predetti
          registri, provvedono entro centottanta giorni a  richiedere
          agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti  e
          a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
          Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto  del
          periodo compreso tra il  1°(gradi)  luglio  2022  e  il  15
          settembre 2022. 
                3. L'omessa trasmissione  delle  informazioni  e  dei
          documenti richiesti agli enti del Terzo  settore  ai  sensi
          del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
          mancata iscrizione nel Registro unico nazionale  del  Terzo
          settore. 
                4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma  2
          gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
          a  beneficiare  dei  diritti  derivanti  dalla   rispettiva
          qualifica.» 
                «Art. 96 (Disposizioni di attuazione). - 1. Ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 4, della legge  6  giugno  2016,  n.
          106, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro dell'interno e  previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i  termini  e
          le modalita' per l'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
          controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo  con  le
          altre  Amministrazioni  interessate  e  gli  schemi   delle
          relazioni annuali. Con il medesimo  decreto  sono  altresi'
          individuati i criteri,  i  requisiti  e  le  procedure  per
          l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
          da parte delle reti associative nazionali e dei  Centri  di
          servizio per il volontariato,  le  forme  di  vigilanza  da
          parte del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          sui soggetti autorizzati, nonche' i  criteri,  che  tengano
          anche conto delle dimensioni degli enti  da  controllare  e
          delle attivita' da porre in essere, per  l'attribuzione  ai
          soggetti autorizzati ad effettuare  i  controlli  ai  sensi
          dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro
          il limite massimo di 5 milioni di euro annui,  a  decorrere
          dall'anno 2019.». 
              - Il  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460
          (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti   non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2
          gennaio 1998, n. 1, S.O. 
              - Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e'  riportato
          nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
                «Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1.  All'articolo  18
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  dopo  il
          comma 2, e' inserito il seguente: 
                  «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a  carico
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, divieti o  limitazioni  alle  assunzioni  di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione  controllante,  anche  alle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          siano titolari di affidamenti diretti di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgano  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che   svolgano
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette  societa'
          adeguano inoltre le proprie  politiche  di  personale  alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia di contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per
          consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  i
          rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il  30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  delle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgano
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgano  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica». 
                2. All'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 28, in fine, e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
          alla sezione competente della Corte dei conti.»; 
                  b) . 
                3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10  febbraio
          2009, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  9
          aprile 2009, n. 33e' modificato come segue: 
                  a) la rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla
          seguente «Misure  a  favore  degli  obbligazionisti  e  dei
          piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»; 
                  b) il comma 1 e' abrogato; 
                  c) al comma 3, lettera a), le parole  «ridotto  del
          50 per cento» sono sostituite dalle seguenti  parole  «pari
          ad euro 0,262589 per singola  obbligazione,  corrispondente
          al 70,97%(percento) del valore nominale»; 
                  d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
          seguente lettera:  «a-bis)  ai  titolari  di  azioni  della
          societa' Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  Spa,  ora  in
          amministrazione straordinaria, viene attribuito il  diritto
          di cedere al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i
          propri titoli per un controvalore  determinato  sulla  base
          del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese  di
          negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a  0,2722  euro
          per singola azione, e  comunque  nei  limiti  di  cui  alla
          successiva lettera b), in cambio  di  titoli  di  Stato  di
          nuova emissione, senza cedola,  con  scadenza  31  dicembre
          2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
          e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
          di seguito specificate;»; 
                  e) al comma 3, lettera b), le parole «di  cui  alla
          lettera a) non potranno risultare superiori a euro  100.000
          per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
          parole «di cui  alle  lettere  a)  e  a-bis)  non  potranno
          risultare superiori  rispettivamente  a  euro  100.000  per
          ciascun  obbligazionista  e  a  euro  50.000  per   ciascun
          azionista»;   dopo   le    parole    «controvalore    delle
          obbligazioni» sono aggiunte le seguenti  parole:  «e  delle
          azioni»; 
                  f) al comma 3, lettera b)  e'  aggiunto  infine  il
          seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato  agli
          obbligazionisti non potranno superare per  l'anno  2009  il
          limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le  restanti
          assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli  azionisti
          di cui  alla  lettera  a-bis),  sono  effettuate  nell'anno
          2010»; 
                  g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
          di obbligazioni di cui al comma 3»  sono  sostituite  dalle
          seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
          cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti  parole
          «entro il 31 agosto 2009»; 
                  h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
          titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
          azionari»; 
                  i) al comma 5, primo periodo, dopo le  parole  «gli
          intermediari finanziari, sotto la propria  responsabilita',
          trasmettono» sono aggiunte le  parole  «in  cartaceo  e  su
          supporto informatico»; 
                  j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
          delle obbligazioni» sono aggiunte  le  seguenti  parole  «e
          delle azioni»; le parole «delle quantita' di  detti  titoli
          obbligazionari detenuta alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di  detti
          titoli obbligazionari e  azionari  detenute  alla  data  di
          presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»; 
                  k)  al  comma  5,  lettera  c),  dopo   le   parole
          «quantita'  di  titoli  obbligazionari»  sono  aggiunte  le
          seguenti parole: «e azionari»;  dopo  le  parole  «soggetti
          titolari delle  obbligazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti
          parole «e delle azioni»; 
                  l) al  comma  6,  primo  periodo,  dopo  le  parole
          «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
          azionari»; 
                  m) al comma 6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          «trasferimento  delle  obbligazioni»   sono   aggiunte   le
          seguenti parole: «e delle azioni»; 
                  n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
          sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»; 
                  o) dopo il  comma  7,  e'  introdotto  il  seguente
          comma:  «7-bis.  Alle  operazioni  previste  dal   presente
          articolo non si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.»; 
                  p) e' abrogato il comma 8; 
                  q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9.
          E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
          agosto 2008, n.  134,  convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 27 ottobre 2008, n. 166.»; 
                  r) e' abrogato il comma 10. 
                4.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di   cui
          all'articolo   7-octies,   comma   3,   lettera   a),   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  in  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   come
          modificato  dal  comma  3   del   presente   articolo,   si
          considerano valide le richieste presentate dai titolari  di
          obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
          cento 2002-2010 convertibile» emesso da  Alitalia  -  Linee
          aeree   italiane    S.p.A.,    ora    in    amministrazione
          straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
          di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
          provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti  dal
          comma 3  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo
          7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
          5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile  2009,
          n. 33, e' incrementata di 230 milioni di  euro  per  l'anno
          2010. 
                5.  Le  amministrazioni   dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi. 
                6. L'articolo 2497, primo comma, del  codice  civile,
          si interpreta  nel  senso  che  per  enti  si  intendono  i
          soggetti giuridici collettivi,  diversi  dallo  Stato,  che
          detengono  la  partecipazione  sociale  nell'ambito   della
          propria attivita' imprenditoriale ovvero per  finalita'  di
          natura economica o finanziaria. 
                7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  come  sostituito  dall'articolo  71
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «b) prevedere che  previa  delibera  dell'assemblea
          dei soci, sulle materie delegabili, al  presidente  possano
          essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
          amministrazione che provvede a determinarne in concreto  il
          contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
          comma, del codice civile;». 
                8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  come  sostituito  dall'articolo  71
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,
          fermo quanto previsto ai  sensi  della  lettera  b),  possa
          delegare proprie attribuzioni  a  un  solo  componente,  al
          quale  possono  essere  riconosciuti  compensi   ai   sensi
          dell'articolo  2389,  terzo  comma,   del   codice   civile
          unitamente  al  Presidente  nel  caso  di  attribuzione  di
          deleghe operative di cui alla lettera b);». 
                8-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  7  e  8  si
          applicano a decorrere dal 5 luglio 2009. 
                9. L'articolo 1, comma 459, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' soppresso. 
                9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
          conversione   del   presente   decreto,   il   comma   1021
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'
          abrogato  e  la  misura  del   canone   annuo   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa,  ai  sensi  del  comma  1020  del
          medesimo  articolo  1  della  legge  n.  296  del  2006,  e
          successive  modificazioni,  e'  integrata  di  un  importo,
          calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
          che ha fruito dell'infrastruttura autostradale,  pari  a  3
          millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio  A
          e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le  classi  di
          pedaggio 3, 4 e  5.  ANAS  Spa  provvede  a  dare  distinta
          evidenza   nel    proprio    piano    economico-finanziario
          dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
          destina  tali  risorse  alla   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria nonche' all'adeguamento  e  al  miglioramento
          delle strade e delle autostrade  in  gestione  diretta.  Al
          fine di  assicurare  l'attuazione  delle  disposizioni  del
          presente comma,  i  concessionari  recuperano  il  suddetto
          importo attraverso l'equivalente incremento  della  tariffa
          di competenza, non  soggetto  a  canone.  Dall'applicazione
          della  presente  disposizione  non  devono  derivare  oneri
          aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
          titolo di corrispettivo del  contratto  di  programma-parte
          servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
          entrate   derivanti   dall'applicazione   della    presente
          disposizione. 
                10. L'articolo 3, comma 13 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le  modifiche
          statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
          d) del comma  12,  hanno  effetto  a  decorrere  dal  primo
          rinnovo degli organi societari  successivo  alle  modifiche
          stesse.». 
                11. Con atto di  indirizzo  strategico  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i  compiti  e
          le funzioni delle societa'  di  cui  all'articolo  1  della
          legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
          al comma 15 dell'articolo 83 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. 
                12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
          cui al comma 11 del presente articolo  e'  conseguentemente
          rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45  giorni
          dalla data di emanazione dei  relativi  atti  di  indirizzo
          strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
          del codice civile. Il relativo statuto dovra'  conformarsi,
          entro il richiamato termine,  alle  previsioni  di  cui  al
          comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. (160) 
                13. All'articolo 3, comma  12,  primo  periodo  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
          sono inserite le  parole:  «nonche'  dai  provvedimenti  di
          attuazione dell'articolo 5, comma 4, del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni  dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326». 
                13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1, comma  1003,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  e   dall'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  destinate,  per  l'esercizio  finanziario
          2009, per un importo di euro  49.000.000,  a  garantire  la
          necessaria  copertura  finanziaria  alla  sovvenzione   dei
          servizi di collegamento  marittimo  effettuati  dal  Gruppo
          Tirrenia nell'anno 2009,  all'ammodernamento  della  flotta
          dell'intero   Gruppo   e   all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in materia di sicurezza, per un  importo  di
          euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio  finanziario
          2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
          un importo di euro 6.010.000,  alla  gestione  dei  sistemi
          informativi  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con priorita' per  il  sistema  informativo  del
          demanio marittimo (SID). 
                13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis,  per
          la necessaria compensazione sui saldi di finanza  pubblica,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
          a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma  di
          euro  50.000.000  a  valere  sui  residui  di  stanziamento
          iscritti nel capitolo 7620 dello stato  di  previsione  del
          medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000  a  valere
          sui residui di  stanziamento  iscritti  nel  capitolo  7255
          dello stato di previsione del medesimo Ministero.». 
              -Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 120 e  178,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 119. Omissis 
                120. In relazione ai differenti impatti  nei  settori
          produttivi  per  la  tutela  delle   posizioni   lavorative
          nell'ambito   della   progressiva   uscita    dalla    fase
          emergenziale,  connessa   alla   crisi   epidemiologia   da
          COVID-19, mediante interventi in  materia  di  integrazione
          salariale,  in  deroga   alla   legislazione   vigente   e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
          dotazione di 700 milioni di euro per l'anno  2022,  il  cui
          utilizzo  e'  disciplinato  con  successivo   provvedimento
          normativo nel limite del predetto importo  che  costituisce
          limite massimo di spesa. 
                121. - 177. Omissis. 
                178.  Il  Fondo  per  la   disabilita'   e   la   non
          autosufficienza di cui all'articolo  1,  comma  330,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere  dal  1°(gradi)
          gennaio 2022 e' denominato «  Fondo  per  le  politiche  in
          favore delle persone  con  disabilita'»  ed  e'  trasferito
          presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e
          delle finanze, al fine  di  dare  attuazione  a  interventi
          legislativi  in  materia  di  disabilita'  finalizzati   al
          riordino  e  alla  sistematizzazione  delle  politiche   di
          sostegno  alla  disabilita'  di  competenza  dell'Autorita'
          politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il
          predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro  annui
          per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
          31 dicembre 2009, n.196 (Legge di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30,  comma
          2,  terzo  periodo,  riferibili  ad   esercizi   precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».