Art. 9 
 
                  Disposizioni per la realizzazione 
               di nuova capacita' di rigassificazione 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora,  in  sede
di autorizzazione di cui  al  comma  2,  siano  imposte  prescrizioni
ovvero sopravvengano fattori che impongano  modifiche  sostanziali  o
localizzazioni alternative.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Disposizioni per la realizzazione  di  nuova
          capacita' di  rigassificazione).  -  1.  In  considerazione
          della   necessita'   di   diversificare   le    fonti    di
          approvvigionamento  di  gas   ai   fini   della   sicurezza
          energetica  nazionale,  fermi  restando  i   programmi   di
          decarbonizzazione  del  sistema  energetico  nazionale,  le
          opere  finalizzate  all'incremento   della   capacita'   di
          rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti  di
          stoccaggio e rigassificazione da allacciare  alla  rete  di
          trasporto esistente alla data di  emanazione  del  presente
          decreto, incluse le connesse infrastrutture,  costituiscono
          interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e
          urgenti.  Per  la  realizzazione  delle   opere   e   delle
          infrastrutture  connesse  di  cui  al  primo  periodo,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per
          lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
          il Commissario si avvale delle amministrazioni  centrali  e
          territoriali competenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza  pubblica,  e  allo  stesso  non  sono
          corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti, comunque denominati. 
                2. Per la costruzione e l'esercizio  delle  opere  di
          cui al comma 1, nonche' per la realizzazione delle connesse
          infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo  46
          del  decreto-legge  1°(gradi)   ottobre   2007,   n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n.  222,  ferma  restando  l'intesa  con  la  regione
          interessata, e' rilasciata dal Commissario di cui al  comma
          1 a seguito di procedimento  unico,  da  concludersi  entro
          centoventi giorni dalla data di ricezione  dell'istanza  di
          cui al comma 5. 
                3. Per le valutazioni ambientali delle opere e  delle
          infrastrutture  connesse  di  cui  al   comma   1,   previa
          comunicazione  alla   Commissione   europea,   si   applica
          l'esenzione di cui all'articolo 6, comma  11,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di
          cui al comma 1, anche al fine di riqualificare  i  siti  in
          cui  si  trovano  impianti  di  rigassificazione  non  piu'
          funzionanti, di  ridurre  l'occupazione  di  terreno  e  di
          favorire il  risanamento  urbano,  per  gli  interventi  di
          bonifica  e  risanamento  ambientale  e  di   rigenerazione
          dell'area  denominata  "Zona  falcata"   di   Messina,   e'
          stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno
          2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di
          euro per l'anno 2024. All'assegnazione  del  contributo  di
          cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per  lo
          sviluppo e la coesione, programmazione  2021-2027,  di  cui
          all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178, mediante deliberazione del Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,
          con la quale e' individuato altresi' il soggetto  attuatore
          degli interventi di cui al presente comma. 
                4. Le amministrazioni a qualunque titolo  interessate
          nelle procedure autorizzative, incluso  il  rilascio  della
          concessione  demaniale  marittima,  delle  opere  e   delle
          infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad
          esse  priorita'  e  urgenza  negli  adempimenti   e   nelle
          valutazioni  di  propria  competenza,  anche  ai  fini  del
          rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di
          cui  al   comma   2,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 46,  commi  1,  terzo  periodo,  e  2,  primo
          periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei
          pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
          localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica  e
          paesaggistica  dell'intervento,  della  risoluzione   delle
          interferenze  e  delle   relative   opere   mitigatrici   e
          compensative.     L'autorizzazione     include     altresi'
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  109  del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai
          fini della realizzabilita' dell'opera all'interno  di  siti
          contaminati,  ogni   eventuale   ulteriore   autorizzazione
          comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilita'
          dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai  sensi
          del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche'  la
          verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  di  cui
          all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, e, ove  necessario,  la  concessione  demaniale,  fatti
          salvi  la  successiva  adozione  e  l'aggiornamento   delle
          relative   condizioni   economiche   e   tecnico-operative.
          L'autorizzazione ha effetto  di  variante  degli  strumenti
          urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
          al piano regolatore portuale, ove necessaria.  La  variante
          urbanistica,   conseguente   all'autorizzazione,   comporta
          l'assoggettamento   dell'area   a    vincolo    preordinato
          all'esproprio ai sensi dell'articolo  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  e  le
          comunicazioni agli  interessati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  tengono  luogo
          della  fase  partecipativa  di  cui  all'articolo  11   del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
          2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
                5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del
          Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati  alla
          realizzazione delle opere e delle  connesse  infrastrutture
          di cui  al  comma  1  presentano  la  relativa  istanza  di
          autorizzazione  al  medesimo  Commissario,  corredata,  ove
          necessario, della soluzione  tecnica  per  il  collegamento
          dell'impianto alla rete  nazionale  di  trasporto  del  gas
          naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata
          in esercizio dell'impianto nonche' della descrizione  delle
          condizioni di approvvigionamento del gas. 
                6. Il Commissario di cui al  comma  1  comunica  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri, al  Ministero  della
          transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili le istanze di cui  al  comma  5
          entro  cinque  giorni  dalla  presentazione  e  i  progetti
          autorizzati    entro    cinque    giorni    dal    rilascio
          dell'autorizzazione. 
                7.    Qualora    l'ubicazione     individuata     per
          l'installazione delle unita' galleggianti di cui al comma 1
          sia    un    sito    militare,     per     l'autorizzazione
          all'installazione dei predetti impianti  e  delle  connesse
          infrastrutture  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66. 
                8. Al fine di limitare il  rischio  sopportato  dalle
          imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono  le
          opere e le infrastrutture di cui al comma 1  e'  istituito,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, un fondo con la dotazione di 30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo  e'
          destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio  di
          rigassificazione,  inclusivi  del  costo  di  acquisto  e/o
          realizzazione  dei   nuovi   impianti   sopra   richiamati,
          prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione  del
          fattore di  copertura  dei  ricavi  di  cui  alla  delibera
          dell'Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente
          474/2019/R/gas,   prevista   dalla   vigente    regolazione
          tariffaria. L'importo residuo  del  fondo  e'  destinato  a
          contribuire  alla  copertura  dei  ricavi  riconosciuti  al
          servizio  di  rigassificazione  dalla  vigente  regolazione
          tariffaria, a beneficio degli utenti e dei  consumatori.  I
          criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono
          definiti con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita l'Autorita'  di  regolazione  per  energia
          reti e ambiente, nel rispetto della disciplina  europea  in
          materia di aiuti di Stato. 
                9. Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal
          presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
          2016, per l'affidamento  delle  attivita'  necessarie  alla
          realizzazione delle opere e delle  infrastrutture  connesse
          di cui al medesimo comma 1, si  opera  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione di cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE  e  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di  cui  agli
          articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016
          e delle disposizioni in materia di subappalto. 
                10. In ogni caso, in considerazione della  necessita'
          di  realizzare  con  urgenza  le  opere   e   le   connesse
          infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  nell'ambito   delle
          relative procedure di affidamento: 
                  a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori  in
          via  di  urgenza  e,  nel  caso  di  servizi  e  forniture,
          l'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza  ai  sensi
          dell'articolo 32, comma 8, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016, nelle more della verifica dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50  del
          2016, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti  per
          la partecipazione alla procedura; 
                  b) si applicano le previsioni di  cui  all'articolo
          3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,  del  decreto-legge  16  luglio
          2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          settembre 2020, n. 120; 
                  c)  non  si  applicano   le   previsioni   di   cui
          all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
                  d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena
          di esclusione dalla procedura,  l'obbligo  per  l'operatore
          economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla
          consultazione sul posto dei documenti di  gara  e  relativi
          allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma
          2, del decreto legislativo n. 50  del  2016  esclusivamente
          laddove detto adempimento sia  strettamente  indispensabile
          in  ragione  della  tipologia,  del   contenuto   o   della
          complessita' dell'appalto da affidare; 
                  e)  in  relazione  alle  procedure  ordinarie,   si
          applicano  le  riduzioni  dei  termini  procedimentali  per
          ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61,
          comma 6, 62,  comma  5,  74,  commi  2  e  3,  del  decreto
          legislativo n. 50  del  2016,  nonche'  i  termini  ridotti
          ovvero i termini minimi previsti, per i  settori  speciali,
          dagli articoli 122 e 124 del medesimo  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016; 
                  f) nelle ipotesi previste dall'articolo  79,  comma
          3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la  proroga  dei
          termini  per  la  presentazione  delle  offerte  non   puo'
          superare sette giorni; 
                  g) il termine massimo  previsto  dall'articolo  83,
          comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del
          2016 e' ridotto a cinque giorni. In ogni caso,  e'  esclusa
          la possibilita'  di  esperire  la  procedura  del  soccorso
          istruttorio con riguardo alle mancanze, alle  incompletezze
          e ad ogni altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi
          rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta; 
                  h) in caso di presentazione di offerte anormalmente
          basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma  5,  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016  per  la  presentazione,
          per iscritto, delle spiegazioni non puo' essere superiore a
          sette giorni. 
                11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10,  e'
          possibile  altresi'  ricorrere  alla   procedura   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
          i settori ordinari,  e  di  cui  all'articolo  125,  per  i
          settori speciali,  nella  misura  strettamente  necessaria,
          quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti   da
          circostanze imprevedibili,  non  imputabili  alla  stazione
          appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi
          internazionale  in  atto  in  Ucraina,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,  previsti  per  le   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la
          trasparenza,  le   stazioni   appaltanti   danno   evidenza
          dell'avvio delle procedure negoziate  di  cui  al  presente
          comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. 
                12. Ai giudizi che riguardano le  impugnazioni  degli
          atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi
          9, 10 e  11  si  applica  l'articolo  125  del  codice  del
          processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al  decreto
          legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Gli   atti   e   i
          provvedimenti relativi al  procedimento  unico  di  cui  al
          comma 2 sono impugnabili  unicamente  mediante  ricorso  al
          tribunale amministrativo regionale competente. In  caso  di
          impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato
          codice del processo amministrativo, di cui  all'allegato  1
          al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
                13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture
          di cui al presente articolo sono  identificate  dal  codice
          unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto
          di autorizzazione di cui al comma 2.  Il  monitoraggio  del
          loro  avanzamento  finanziario,  fisico  e  procedurale  e'
          svolto  dalle  stazioni  appaltanti  titolari  delle  opere
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere
          di rigassificazione». Il Commissario  di  cui  al  comma  1
          verifica   l'avanzamento   delle   opere   attraverso    le
          informazioni   desumibili   dal   predetto    sistema    di
          monitoraggio. 
                13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,
          costituiscono interventi strategici di  pubblica  utilita',
          indifferibili  e  urgenti  anche   le   opere   finalizzate
          all'incremento   della   capacita'   di    rigassificazione
          nazionale mediante terminali di rigassificazione  esistenti
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, purche'  non  comportino  un  aumento
          dell'estensione  dell'area  marina  su   cui   insiste   il
          manufatto. 
                14. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024  al
          2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2024 al 2026,  ai  sensi  dell'articolo  58,
          quanto a 15 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
          2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di  euro  per
          ciascuno  degli   anni   dal   2027   al   2043,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                14-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
          si applicano alle istanze presentate ai sensi del  comma  5
          anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2,
          siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che
          impongano   modifiche    sostanziali    o    localizzazioni
          alternative.».