Art. 9
Disposizioni per la realizzazione
di nuova capacita' di rigassificazione
1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede
di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni
ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o
localizzazioni alternative.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione). - 1. In considerazione
della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza
energetica nazionale, fermi restando i programmi di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le
opere finalizzate all'incremento della capacita' di
rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di
stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di
trasporto esistente alla data di emanazione del presente
decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e
territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di
cui al comma 1, nonche' per la realizzazione delle connesse
infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46
del decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione
interessata, e' rilasciata dal Commissario di cui al comma
1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro
centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa
comunicazione alla Commissione europea, si applica
l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di
cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in
cui si trovano impianti di rigassificazione non piu'
funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di
favorire il risanamento urbano, per gli interventi di
bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione
dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, e'
stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di
cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
con la quale e' individuato altresi' il soggetto attuatore
degli interventi di cui al presente comma.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate
nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della
concessione demaniale marittima, delle opere e delle
infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad
esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle
valutazioni di propria competenza, anche ai fini del
rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di
cui al comma 2, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo
periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei
pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. L'autorizzazione include altresi'
l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai
fini della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti
contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione
comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilita'
dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche' la
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti
salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle
relative condizioni economiche e tecnico-operative.
L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante
urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del
Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla
realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture
di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di
autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove
necessario, della soluzione tecnica per il collegamento
dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas
naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata
in esercizio dell'impianto nonche' della descrizione delle
condizioni di approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della
transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili le istanze di cui al comma 5
entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti
autorizzati entro cinque giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per
l'installazione delle unita' galleggianti di cui al comma 1
sia un sito militare, per l'autorizzazione
all'installazione dei predetti impianti e delle connesse
infrastrutture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle
imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le
opere e le infrastrutture di cui al comma 1 e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo e'
destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di
rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o
realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,
prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del
fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera
dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e' destinato a
contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al
servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione
tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I
criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, per l'affidamento delle attivita' necessarie alla
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse
di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e delle disposizioni in materia di subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita'
di realizzare con urgenza le opere e le connesse
infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle
relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena
di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore
economico di procedere alla visita dei luoghi, nonche' alla
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi
allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma
2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente
laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per
ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti
ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali,
dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei
termini per la presentazione delle offerte non puo'
superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83,
comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e' ridotto a cinque giorni. In ogni caso, e' esclusa
la possibilita' di esperire la procedura del soccorso
istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze
e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente
basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione,
per iscritto, delle spiegazioni non puo' essere superiore a
sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e'
possibile altresi' ricorrere alla procedura di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali, nella misura strettamente necessaria,
quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione
appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi
internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti per le procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la
trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente
comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli
atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi
9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti e i
provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al
comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente. In caso di
impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1
al decreto legislativo n. 104 del 2010.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture
di cui al presente articolo sono identificate dal codice
unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto
di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del
loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale e'
svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere
di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1
verifica l'avanzamento delle opere attraverso le
informazioni desumibili dal predetto sistema di
monitoraggio.
13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
costituiscono interventi strategici di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate
all'incremento della capacita' di rigassificazione
nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, purche' non comportino un aumento
dell'estensione dell'area marina su cui insiste il
manufatto.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58,
quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5
anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2,
siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che
impongano modifiche sostanziali o localizzazioni
alternative.».