IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  della
transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce  al
Ministero della transizione ecologica le  competenze  in  materia  di
energia gia'  a  qualunque  titolo  esercitate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione  ecologica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 23  settembre  2021  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento n.  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) n. 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17,
che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio «non arrecare
un danno significativo» («Do no significant harm» o «DNSH»); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea n.  2021/C  58/01,
recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione  del  principio  «non
arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del  regolamento   sul
dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario
dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa  dell'economia  dopo  la
crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione di esecuzione  del  Consiglio  10160/21,  del  6
luglio 2021, relativa all'approvazione della  valutazione  del  piano
per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del  13
luglio 2021); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106  della  Commissione
europea, del 28 settembre 2021, che integra il  regolamento  (UE)  n.
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)
la cui valutazione positiva e'  stata  approvata  con  decisione  del
Consiglio Ecofin  del  13  luglio  2021,  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021 e, in particolare: 
    a) l'investimento 3.1 «Produzione in aree  industriali  dismesse»
previsto  nell'ambito  della  Missione   2   «Rivoluzione   verde   e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile,  idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR, volto  a  promuovere
«la produzione e l'uso locali di idrogeno verde nell'industria, nelle
PMI e nel trasporto locale,  creando  cosi'  nuove  hydrogen  valleys
(distretti  dell'idrogeno),  soprattutto  nel  sud  Italia,  in   cui
l'idrogeno e' prodotto a partire da fonti rinnovabili  della  zona  e
utilizzato localmente.  Scopo  del  progetto  e'  riadibire  le  aree
industriali dismesse a  unita'  sperimentali  per  la  produzione  di
idrogeno in  impianti  FER  locali  ubicati  nello  stesso  complesso
industriale o in aree limitrofe.  Questa  misura  deve  sostenere  la
produzione di idrogeno elettrolitico a partire da  fonti  di  energia
rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia
elettrica di rete»; 
    b)  l'investimento  3.2  «Utilizzo   dell'idrogeno   in   settori
hard-to-abate» previsto nell'ambito  della  Missione  2  «Rivoluzione
verde e transizione ecologica», Componente  2  «Energia  rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR,  volto  «a
promuovere la ricerca, lo sviluppo  e  l'innovazione  nel  campo  dei
processi industriali al  fine  di  mettere  a  punto  iniziative  per
l'impiego di idrogeno  nei  settori  industriali  che  utilizzano  il
metano come fonte di energia termica  (cemento,  cartiere,  ceramica,
industrie del vetro, ecc.)». Inoltre, «Nel  quadro  dell'investimento
dovra' essere avviata una gara d'appalto specifica per  sostenere  la
ricerca, lo sviluppo  e  l'innovazione  del  processo  di  produzione
dell'acciaio attraverso un  aumento  dell'uso  di  idrogeno.  Il  gas
naturale non ricevera'  alcun  finanziamento  nell'ambito  di  questo
progetto. Questa misura deve  sostenere  la  produzione  di  idrogeno
elettrolitico a partire da fonti  di  energia  rinnovabile  ai  sensi
della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; 
  Vista la decisione di approvazione  del  Consiglio  Ecofin  del  13
luglio 2021, che prevede: 
    a) per la Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1  «Produzione
di idrogeno in aree  industriali  dismesse  (hydrogen  valleys)»,  il
raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi: 
      1) milestone M2C2-48 del 31  marzo  2023:  «Aggiudicazione  dei
progetti di produzione di  idrogeno  in  aree  industriali  dismesse.
Sara' finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di
3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior  risultato  in  termini  di
decarbonizzazione. Questa misura  deve  sostenere  la  produzione  di
idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia  rinnovabile  ai
senti della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia  elettrica  di
rete»; 
      2) target M2C2-49 del 30 giugno 2026: «Completamento di  almeno
10 progetti di produzione di idrogeno in  aree  industriali  dismesse
con capacita' media di almeno 1- 5 MW ciascuno.  Questa  misura  deve
sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da  fonti
di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n.  2018/2001  o
dall'energia elettrica di rete»; 
    b)  per  la  Missione  2,  Componente  2,  Investimento  3.2,  il
raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi: 
      1) milestone M2C2-50 del 31 marzo 2023: «Firma dell'accordo con
i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal
metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte
al processo di ricerca, sviluppo  e  innovazione  per  sviluppare  un
prototipo  industriale  che  usi   l'idrogeno   e   in   parte   alla
realizzazione e al collaudo di tale  prototipo.  Questa  misura  deve
sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da  fonti
di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n.  2018/2001  o
dall'energia elettrica di rete»; 
      2)  target  M2C2-51   del   30   giugno   2026:   «Introduzione
dell'idrogeno   in   almeno   uno   stabilimento   industriale    per
decarbonizzare settori hard-to-abate. Questa misura deve sostenere la
produzione di idrogeno elettrolitico a partire da  fonti  di  energia
rinnovabile ai sensi della direttiva (UE)  2018/2001  o  dall'energia
elettrica di rete. Almeno 400 000 000 EUR devono essere  destinati  a
sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il  90  %
dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo  industriale
con idrogeno elettrolitico prodotto a partire  da  fonti  di  energia
rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia
elettrica di rete»; 
  Visti gli Operational arrangements (OA) beetween the Commission and
Italy siglati il 23 dicembre  2021,  i  quali  prevedono  i  seguenti
meccanismi di verifica: 
    a) milestone M2C2-48 (da conseguire  entro  il  31  marzo  2023):
«Summary document duly justifying how the  milestone  (including  all
the  constitutive  elements)  was  satisfactorily   fulfilled.   This
document  shall  include  as  an  annex  the  following   documentary
evidence: a) copy of contract award notification; b) extract  of  the
relevant parts of the technical specifications of the project proving
alignment with the CID's description of the investment and milestone;
c)report of the evaluation committee regarding its assessment of  the
submitted applications against the Call's demands»; 
    b) target M2C2-49  (da  conseguire  entro  il  30  giugno  2026):
«Summary document duly justifying how the target (including  all  the
constitutive elements) was satisfactorily  fulfilled.  This  document
shall include as an annex the following documentary  evidence:  a)  a
list of projects and for each of them a brief description, a official
references of the certificate of completion issued in accordance with
national legislation; b) justification of compliance with  the  CID's
description of the investment and target»; 
    c) milestone M2C2-50 (da conseguire  entro  il  31  marzo  2023):
«Explanatory document duly justifying how  the  milestone,  including
all the constitutive elements,  was  satisfactorily  fulfilled.  This
document  shall  include  as  an  annex  the  following   documentary
evidence: a) copy of the signed agreement which is aligned  with  the
provisions set out in the CID; b)  explanatory  report  demonstrating
the compliance of the actions foreseen  in  the  agreement  with  the
objectives of the investment in the CID»; 
    d) target M2C2-51  (da  conseguire  entro  il  30  giugno  2026):
«Summary document duly justifying how the target (including  all  the
constitutive elements) was satisfactorily  fulfilled.  This  document
shall include as an annex the following documentary  evidence:  a)  a
list of projects and, for each  of  them,  a  brief  description  and
official references  of  the  certificate  of  completion  issued  in
accordance with national legislation aligned with the provisions  set
out in the  CID;  b)  justification  of  compliance  with  the  CID's
description of the investment and target»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare: 
    a) l'art. 6, con il  quale  e'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, un ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR,  con  compiti  di
coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
del PNRR; 
    b) l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di
missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura
di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300 e in due uffici di livello dirigenziale generale,
articolati fino a un massimo di sei uffici  di  livello  dirigenziale
non generale complessivi»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  (CIPE)  26  novembre  2020,  n.  63,   che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  29  novembre
2021, relativo all'istituzione della Unita' di missione per  il  PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies,  comma
1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto  2021,  che  assegna  le  risorse  in   favore   di   ciascuna
amministrazione titolare degli interventi del PNRR (Tabella  A)  e  i
corrispondenti milestone e target (Tabella B) e che: 
    a)  per  l'Investimento  3.1  «Produzione  in  aree   industriali
dismesse», assegna al Ministero della transizione ecologica l'importo
complessivo di 500 milioni di euro; 
    b) per l'Investimento  3.2  «Utilizzo  dell'idrogeno  in  settori
hard-to-abate», assegna  al  Ministero  della  transizione  ecologica
l'importo complessivo di 2 miliardi di euro; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 1042, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   sono   stabilite   le   procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge
n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso  art.  1  della  citata
legge n. 178 del 2020, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
europea, del 4 giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si
possa considerare che un'attivita'  economica  contribuisce  in  modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali  quello
del  contributo  all'obiettivo  climatico  e   digitale   (cosiddetto
«tagging»),  il  principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di
protezione e valorizzazione dei giovani; 
  Considerati gli impegni di  conseguimento  di  target  e  milestone
stabiliti nel PNRR; 
  Visto il regolamento (UE,  Euratom)  n.  2018/1046  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014  e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  Euratom)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva  n.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la  direttiva  n.
2006/70/CE della Commissione; 
  Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d),  del  citato  regolamento
(UE)  n.  2021/241,  che,  in  materia  di  tutela  degli   interessi
finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli  Stati  membri
beneficiari del  dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza  di
raccogliere categorie standardizzate di dati, tra  cui  il/i  nome/i,
il/i cognome/i e la data di nascita  del/dei  titolare/i  effettivo/i
del destinatario dei fondi  o  appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  3,
numero  6),  della  summenzionata  direttiva  (UE)  n.  2015/849  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9  febbraio  2021,
recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme
e misure  in  materia  di  disabilita'»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il «Sistema di  gestione  e  controllo  del  Ministero  della
transizione  ecologica  per  gli  interventi  del  PNNR   Italia   di
competenza» e la relativa manualistica e strumenti allegati, adottati
con  decreto  del  Capo  dipartimento  responsabile  dell'Unita'   di
missione per il PNRR presso il Ministero della transizione  ecologica
il 15 giugno 2022, n. 1; 
  Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21,  recante  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  29
ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  14
dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR  al  31
dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione  e  check-list
relativa a milestone e target»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con  l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire  un  adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza; 
  Vista la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n.  4,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  -  art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022,  n.  6  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n.  9  recante  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR». 
  Vista la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n.  21,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al  riferimento
alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata
nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n.  27,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Monitoraggio  delle  misure
PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo
di  regolarita'  amministrativa  e  contabile   dei   rendiconti   di
contabilita' ordinaria  e  di  contabilita'  speciale.  Controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di  gestione  delle
risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista  la  circolare  RGS-MEF  26  luglio  2022,  n.  29,   recante
«Procedure finanziarie PNRR»; 
  Vista  la  circolare  RGS-MEF  11  agosto  2022,  n.  30,   recante
«Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare  RGS-MEF  21  settembre  2022,  n.  31,  recante
«Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili  di
cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17  maggio  2022,
n. 50»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34,  recante  «Linee
guida metodologiche per la rendicontazione  degli  indicatori  comuni
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Vista la nota prot. 62671  del  19  maggio  2022  del  Dipartimento
dell'unita'  di  missione  per  il  piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al  PNRR
delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; 
  Vista la nota prot. n. 62625 del 19 maggio  2022  del  Dipartimento
dell'unita'  di  missione  per  il  piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; 
  Vista la nota prot. n. 62711 del 19 maggio  2022  del  Dipartimento
dell'unita'  di  missione  per  il  piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio  finanziamento  -
Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la direttiva n. 2018/2001/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Vista  la  comunicazione  COM(2020)  301  final  della  Commissione
europea, dell'8 luglio 2020, «Una strategia  europea  per  l'Idrogeno
climaticamente neutra», che sottolinea  l'esigenza  di  stimolare  la
produzione  e  l'introduzione   dell'idrogeno   verde   nel   tessuto
produttivo nel panorama europeo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2014/651  della  Commissione  europea,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la proposta  di  modifica  del  citato  regolamento  (UE)  n.
2014/651, oggetto di consultazione pubblica avviata dalla Commissione
europea il 6 ottobre 2021 e conclusa l'8 dicembre 2021; 
  Vista la comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea,  del
18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato  a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131  I/01,  recante
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea
del 24 marzo 2022; 
  Vista  la  comunicazione  C(2022)  5342  final  della   Commissione
europea, del 20 luglio 2022, recante «Modifica del quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: 
    a) l'art. 11, comma 2, relativo all'incentivazione in materia  di
biogas e  produzione  di  biometano,  il  quale  prevede  che  «Entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  uno  piu'  decreti  del  Ministro  della   transizione
ecologica sono definite le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1,
prevedendo  le  condizioni  di  cumulabilita'  con  altre  forme   di
sostegno,  nonche'  la  possibilita'  di  estensione   del   predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da
fonti rinnovabili di origine non biologica»; 
    b) l'art. 13 che definisce i principi generali  di  coordinamento
fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali; 
    c) l'art. 14 che, al comma 1,  ha  previsto  quanto  segue:  «Nel
rispetto dei criteri generali di cui all'art.  13,  con  decreto  del
Ministro della  transizione  ecologica,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita'  per  la  concessione  dei  benefici  delle
misure PNRR specificate nel seguito, favorendone  l'integrazione  con
le misure di cui al  presente  decreto  e  sulla  base  dei  seguenti
criteri  specifici:  h)  in  attuazione  delle  misure  "Missione  2,
Componente  2,  Investimento  3.1  Produzione  di  idrogeno  in  aree
industriali dismesse" e "Missione 2, Componente 2,  Investimento  3.2
Utilizzo  dell'idrogeno  in  settori  hard-to-abate"  sono   definite
modalita' per  incentivare  la  realizzazione  di  infrastrutture  di
produzione  e   utilizzazione   di   idrogeno,   modalita'   per   il
riconoscimento  dell'idrogeno  prodotto  da   fonti   rinnovabili   e
condizioni di  cumulabilita'  con  gli  incentivi  tariffari  di  cui
all'art. 11, comma 2»; 
    d)  l'art.   30   che   regola   le   caratteristiche   per   gli
autoconsumatori di energia rinnovabile; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 5  agosto
2022, recante  «Attuazione  del  PNRR:  M2C2  I.1.4  -  Sviluppo  del
biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare -
produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto  2  marzo
2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022; 
  Visto l'avviso pubblico del Ministro  della  transizione  ecologica
del 15 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  21  del
27 gennaio 2022, con il quale le regioni e le province autonome  sono
state invitate a manifestare interesse per la selezione  di  proposte
volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno  verde  in
aree  industriali  dismesse,  da  finanziare  nell'ambito  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2  «Rivoluzione  verde  e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile,  idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile», Investimento 3.1 «Produzione  in  aree
industriali   dismesse»,    finanziato    dall'Unione    europea    -
NextGenerationEU; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 2.3 dell'avviso del 15 dicembre
2021 recante le «caratteristiche  dei  siti  di  realizzazione  degli
investimenti» di seguito riportate: 
    «a. sito collocato su aree gia' destinate ad  attivita'  di  tipo
industriale; 
    b.  sito  caratterizzato  dalla  disponibilita'   degli   estremi
catastali, mappe e foto aerea; 
    c. sito nella disponibilita' del proponente; 
    d. sito su cui sia possibile realizzare uno o  piu'  impianti  di
generazione di energia elettrica rinnovabile di capacita' adeguata al
processo di produzione dell'idrogeno; 
    e. sito non contaminato ai sensi  del  Titolo  V,  Parte  IV  del
decreto legislativo  del  3  aprile  2006,  n.  152  ovvero,  qualora
contaminato, sito nel quale  la  realizzazione  dei  progetti,  degli
interventi e dei  relativi  impianti  di  cui  ai  punti  precedenti,
oggetto di finanziamento, siano  realizzati  senza  pregiudicare  ne'
interferire con il completamento della bonifica e  senza  determinare
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area; 
    f.   sito   gia'   dotato    delle    seguenti    caratteristiche
infrastrutturali: 
      i. connessione alla rete elettrica; 
      ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno; 
      iii. connessione alla rete gas; 
      iv. accesso alla rete stradale; 
    g. sito contiguo  o  prossimo  ad  un'area  caratterizzata  dalla
presenza di industrie e/o altre  utenze  che  possano  esprimere  una
domanda   di   idrogeno   (a   titolo   esemplificativo:    industrie
chimiche/petrolchimiche/raffinerie; industrie siderurgiche; industrie
dei settori del vetro, cemento, ceramica; ferrovie;  strade  a  lunga
percorrenza)»; 
  Ritenuto, con il presente decreto, di procedere, ai sensi dell'art.
14, comma 1, lettera h), del citato decreto legislativo  n.  199  del
2021, alla ripartizione - tra regioni e province autonome che abbiano
manifestato interesse in riscontro al citato avviso - della dotazione
finanziaria  complessiva  per  l'attuazione  dell'Investimento   3.1,
secondo  le  modalita'  e  le  tempistiche  specificate   nell'avviso
medesimo e sulla base dei seguenti parametri: 
    a) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  rispetto
all'energia elettrica totale consumata; 
    b)    valore    aggiunto    nella    produzione    dell'industria
manifatturiera; 
    c) popolazione; 
  Considerato che le manifestazioni di interesse, presentate  secondo
il format di cui all'Allegato 1 al  citato  avviso  del  15  dicembre
2021,  possono  contenere  indicazioni  circa  le  potenzialita'  del
territorio, in  linea  con  quanto  previsto  dal  paragrafo  2.4,  e
rappresentare  i  risultati  attesi,  secondo  quanto  previsto   dal
paragrafo 2.6; 
  Tenuto conto che, ai sensi del medesimo paragrafo  3.2,  una  quota
non inferiore al cinquanta  per  cento  della  dotazione  finanziaria
prevista  deve  essere  attribuita  alle  regioni   del   mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
Sicilia) che abbiano manifestato interesse; 
  Considerato che, entro i termini previsti dal paragrafo  1.1  dello
stesso avviso del 15 dicembre 2021, le regioni e le province autonome
hanno presentato le manifestazioni di interesse  allegando  anche  il
documento di sintesi di cui al paragrafo 2.4 nel quale sono descritte
esclusivamente, e in forma sintetica, le potenzialita' del territorio
per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in  aree
industriali dismesse; 
  Considerati i criteri di ripartizione delle  risorse  definiti  dal
paragrafo 3.2 dell'avviso del 15 dicembre 2021; 
  Tenuto conto che dall'analisi dei documenti trasmessi dalle regioni
e province autonome e'  emersa  l'assenza  di  ulteriori  elementi  o
informazioni quantitative in termini di  effettiva  potenzialita'  di
idrogeno producibile in  aree  industriali  dismesse,  o  in  termini
economici connessi a progetti in via di sviluppo; 
  Considerata l'opportunita' di definire un limite minimo  e  massimo
di risorse da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma,  che
si individuano rispettivamente  in  14  e  40  milioni  di  euro,  in
considerazione dei costi medi specifici di mercato  per  impianti  di
produzione  di  idrogeno  verde  e  tenuto  conto  dell'esigenza   di
garantire un'equa distribuzione delle risorse medesime tra le regioni
e le province autonome; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 33, comma 3, lettera b), il  quale  prevede
che il «Nucleo PNRR Stato-regioni» del Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
(DARA) presti «supporto alle Regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le  linee  del
PNRR, di un progetto  avente  particolare  rilevanza  strategica  per
ciascuna  regione  e   provincia   autonoma,   denominato   "Progetto
bandiera"»; 
  Visto il protocollo di  intesa  tra  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e il Ministro  della  transizione  ecologica
del  13  aprile  2022,  recante  «Modalita'  di  collaborazione   per
l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'art. 33, comma  3,
lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233»   e,   in
particolare: 
    a)  l'art.  2,  secondo   cui   sono   istituite   attivita'   di
collaborazione tra il Ministero della transizione ecologica e il DARA
anche  nell'ambito  dell'Investimento   3.1   «Produzione   in   aree
industriali dismesse» della Missione 2, Componente 2; 
    b) l'art. 4, comma  3,  secondo  cui,  nella  suddivisione  delle
risorse,  il  Ministero  della  transizione  ecologica  prevede   una
«riserva da ripartire alle regioni che hanno selezionato  i  progetti
di Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse quali progetti
bandiera. La predetta  quota  sara'  destinata  al  finanziamento  di
interventi aggiuntivi relativi ad attivita' di ricerca e sviluppo nel
settore dell'idrogeno, ovvero in altre attivita' collaterali definite
con le regioni interessate e il MiTE per  mezzo  di  appositi  tavoli
coordinati dal DARA»; 
  Ritenuto opportuno, al fine  di  garantire  una  visione  sinottica
della misura, provvedere alla  ripartizione  delle  risorse  connesse
alla realizzazione  dell'Investimento  3.1  secondo  quanto  previsto
dall'avviso del  15  dicembre  2021,  nonche'  all'individuazione  di
quelle da destinare complessivamente alla realizzazione dei «progetti
bandiera» ai sensi  del  citato  art.  4,  comma  3,  del  richiamato
protocollo di intesa del 13 aprile 2022; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  che  il   presente   decreto   rechi
disposizioni per l'attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera h),  del
decreto  legislativo  n.  199  del  2021  limitatamente  ai  progetti
connessi all'Investimento 3.1 che concorrono al raggiungimento  della
milestone M2C2-48 e del target M2C2- 49, demandando a  un  successivo
provvedimento la definizione delle modalita' attuative dei  «progetti
bandiera»; 
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla   ripartizione   e
all'assegnazione delle risorse in linea  con  quanto  previsto  dalla
progettualita' connessa all'Investimento 3.2 «Utilizzo  dell'idrogeno
in settori hard-to-abate», ovvero tenendo conto di quanto di  seguito
indicato: 
    a)  la  misura  deve  «promuovere  la  ricerca,  lo  sviluppo   e
l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a
punto iniziative per l'impiego di idrogeno  nei  settori  industriali
che utilizzano il metano come fonte di energia termica»; 
    b) «nel quadro dell'investimento dovra' essere avviata  una  gara
d'appalto  specifica  per  sostenere  la  ricerca,  lo   sviluppo   e
l'innovazione del processo di produzione dell'acciaio  attraverso  un
aumento dell'uso di idrogeno»; 
    c) «almeno 400.000.000 EUR devono essere  destinati  a  sostenere
sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90% dell'uso  di
metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno
elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»  e,
in particolare, l'art. 24, ai sensi del  quale:  «All'art.  1,  comma
1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  con  riferimento  agli
investimenti   legati   all'utilizzo   dell'idrogeno    in    settori
hard-to-abate  nell'ambito  della  Missione  2,   Componente   2,   e
all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste  per
tali finalita', nel rispetto della disciplina in materia di aiuti  di
Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia  2022  di  cui
alla  Comunicazione  della  Commissione  europea  C/2022/481  del  27
gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo  periodo  del
presente  comma  e'  individuata  quale  soggetto   attuatore   degli
interventi per la realizzazione dell'impianto per la  produzione  del
preridotto -  direct  reduced  iron,  con  derivazione  dell'idrogeno
necessario  ai  fini  della  produzione   esclusivamente   da   fonti
rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50 e delle altre vigenti disposizioni di  settore.  A  tal  fine,  le
risorse  finanziarie  di  cui  al  sesto  periodo,  preordinate  alla
realizzazione  dell'impianto  per  la  produzione,  con   derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti  rinnovabili,  del  preridotto  -  direct  reduced  iron,  sono
assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore
degli interventi di  cui  al  medesimo  periodo.  L'impianto  per  la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito  dalla
societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. (Invitalia S.p.a.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa
utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti
finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore»; 
  Considerate la strategicita' del  settore  dell'acciaio  a  livello
nazionale e l'importanza di ridurre  le  significative  emissioni  in
atmosfera connesse al ciclo produttivo, anche tramite  la  produzione
di preridotto mediate processo direct reduced iron (DRI) da  idrogeno
verde; 
  Ritenuto opportuno che il presente decreto rechi  disposizioni  per
l'attuazione  dell'art.  14,  comma  1,  lettera  h),   del   decreto
legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  limitatamente  ai  progetti
connessi all'Investimento  3.2  «Utilizzo  dell'idrogeno  in  settori
hard-to-abate»  diversi  da  quelli  relativi  alla   produzione   di
preridotto mediate processo DRI da idrogeno verde, in  considerazione
della necessita' di un maggior  consolidamento  del  contesto,  anche
normativo, legato a quest'ultimo settore; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3,  comma
2,  ai  sensi  del  quale,  tenuto  conto  della  complessita'  degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale  correlati  all'attuazione
di determinati interventi, le  amministrazioni  possono  affidare  lo
svolgimento delle relative attivita' istruttorie o  di  erogazione  a
societa' in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita'; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»; 
  Considerato l'art. 9, comma 2, del ridetto decreto-legge n. 77  del
2021, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  assicurare  l'efficace  e
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,  le  amministrazioni
titolari degli investimenti del Piano medesimo possono avvalersi  del
supporto  tecnico-operativo  assicurato  da  societa'  a   prevalente
partecipazione  pubblica,  rispettivamente,  statale,   regionale   e
locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati; 
  Considerando  il  know-how  acquisito  da  Invitalia  S.p.a.  nelle
attivita' di supporto alle amministrazioni centrali per  la  gestione
di analoghi interventi e programmi complessi, compresi i contratti di
sviluppo,  e  il  supporto  da  essa  fornito  al   Ministero   della
transizione ecologica nell'ambito di altre misure PNRR relative  allo
sviluppo dell'idrogeno verde; 
  Ritenuto opportuno affidare ad Invitalia S.p.a.,  in  un'ottica  di
efficientamento  amministrativo  anche  a  beneficio   dei   soggetti
interessati alla realizzazione  dell'Investimento  3.2,  la  gestione
della misura; 
  Ritenuto  opportuno  rimettere  alle  valutazioni  tecniche   della
Direzione generale incentivi energia del Ministero della  transizione
ecologica  la  scelta  circa  la  disciplina  degli  aiuti  di  Stato
applicabile  per  l'attuazione  della  Missione  2,   Componente   2,
Investimenti 3.1 e 3.2, del PNRR, tra quella di  cui  al  regolamento
(UE) n. 2014/651 della Commissione europea del  17  giugno  2014  e/o
quella di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla
comunicazione C(2022) 5342 final della  Commissione  europea  del  20
luglio 2022, fermo restando il rispetto dell'obbligo di  notifica  ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, in  caso  di  superamento
delle soglie di esenzione previste dai predetti atti; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 23, comma  2,  ai  sensi
del quale con decreto del Ministro della transizione  ecologica  sono
individuati i casi e le condizioni al ricorrere dei quali il  consumo
di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di  elettrolisi
per la produzione di idrogeno verde  non  e'  soggetto  al  pagamento
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  21
settembre 2022, recante «Condizioni per l'accesso  alle  agevolazioni
sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per  la
produzione di idrogeno verde», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 23 settembre 2022; 
  Considerato che le agevolazioni di cui al ridetto art. 11, comma 2,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, rappresentano contributi  in
conto  esercizio  finalizzati  a  sostenere  il  funzionamento  degli
impianti di produzione di idrogeno verde e non insistono quindi sulle
medesime  voci  di   costo   ammesse   alle   agevolazioni   di   cui
all'Investimento 3.1, riferite ai soli costi di investimento; 
  Considerato che e' necessario  procedere  all'attuazione  dell'art.
11, comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.  199  del  2021,
relativamente a meccanismi di incentivazione  per  la  produzione  di
combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine  non  biologica,
ossia di idrogeno, al fine di  garantire  un'adeguata  sostenibilita'
degli investimenti, anche tenendo conto delle  agevolazioni  concesse
agli Investimenti 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e 3.2
«Utilizzo  dell'idrogeno  in  settori  hard-to-abate»,  ovvero  delle
agevolazioni di  cui  al  decreto  del  Ministero  della  transizione
ecologica 21 settembre 2022; 
  Ritenuto opportuno apportare modificazioni all'art. 3, comma 2, del
richiamato  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  21
settembre 2022, al fine di chiarire espressamente - tenuto conto  del
carattere di novita' e complessita' della materia - che  i  requisiti
indicati al citato comma si riferiscono ai  casi  in  cui  l'idrogeno
verde e' prodotto da fonti di energia rinnovabile; 
  Visto l'esito positivo della valutazione preventiva dell'Unita'  di
missione per il PNRR del Ministero della transizione ecologica  circa
la coerenza programmatica  e  conformita'  normativa  al  PNRR  e  la
conferma  della  relativa  disponibilita'  finanziaria,  cosi'   come
comunicato con nota del 18 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i criteri generali
per la concessione  delle  agevolazioni  previste  nell'ambito  della
Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in
aree  industriali  dismesse  (hydrogen  valleys)»  e  3.2   «Utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate», del PNRR,  limitatamente  ai
progetti e agli interventi di cui agli articoli 4, comma  1,  lettera
a) e 8, comma 1, lettera a). Il presente decreto disciplina  altresi'
le  modalita'   per   il   riconoscimento   dell'idrogeno   verde   e
dell'idrogeno rinnovabile, nonche'  le  condizioni  di  cumulabilita'
delle predette  agevolazioni  con  gli  incentivi  tariffari  di  cui
all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199.