Art. 2 
 
          Riconoscimento per l'idrogeno verde e rinnovabile 
 
  1. Agli effetti del presente decreto, per idrogeno verde si intende
l'idrogeno definito ai sensi dell'art. 3, comma 1,  del  decreto  del
Ministro della  transizione  ecologica  21  settembre  2022,  recante
«Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul  consumo  di  energia
rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di  idrogeno
verde». 
  2. L'idrogeno verde ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto  del
Ministro della transizione ecologica 21  settembre  2022  prodotto  a
partire da fonti di energia rinnovabile  e'  definito  come  idrogeno
rinnovabile. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione
di idrogeno rinnovabile soddisfano i requisiti previsti dall'art.  3,
comma 2, del decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  21
settembre 2022.