Art. 2 Riconoscimento per l'idrogeno verde e rinnovabile 1. Agli effetti del presente decreto, per idrogeno verde si intende l'idrogeno definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante «Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde». 2. L'idrogeno verde ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022 prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile e' definito come idrogeno rinnovabile. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile soddisfano i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022.