Art. 3 Cumulabilita' 1. Nel caso di estensione dell'incentivo tariffario di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018», anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il predetto incentivo tariffario e' cumulabile nella misura del 100 per cento con le agevolazioni di cui al presente decreto. Resta fermo il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per le medesime voci di costi ammissibili, nonche' il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile ai sensi degli articoli 7 e 11.