Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del regolamento si intendono per:
a) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare o
di contenuto generale di competenza dell'IVASS, adottati
nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.
Ai fini del regolamento non sono atti di regolazione:
1) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da
quelle di vigilanza;
2) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati
dall'IVASS in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di
contenuto generale di competenza di altre autorita';
3) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i
rapporti con altre Autorita';
4) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in
vigore;
5) le risposte a quesiti;
6) gli atti aventi finalita' esclusivamente interpretativa o
applicativa. Quando questi atti possono determinare impatti
significativi sull'attivita' e sull'organizzazione dei destinatari si
applicano gli articoli 5, 6 e 8;
7) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione
con altre Autorita' o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse
dalle segnalazioni di vigilanza;
8) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi
rilevanza esterna;
9) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
10) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia
di trattamento dei dati personali.
b) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
c) «Autorita'»: le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorita'
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (AEAP), l'Autorita' bancaria europea (ABE), l'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), il
Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento
italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dello sviluppo economico e qualsiasi altra autorita' o organismo
competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede
l'adozione di atti di regolazione da parte dell'IVASS;
d) «organismi rappresentativi dei consumatori»: il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui
all'art. 137 del medesimo decreto legislativo;
e) «AIR»: l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi
dell'art. 7;
f) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi
dell'art. 9.