Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del regolamento si intendono per: 
    a) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare  o
di   contenuto   generale   di   competenza   dell'IVASS,    adottati
nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza. 
  Ai fini del regolamento non sono atti di regolazione: 
      1) gli atti adottati  nell'esercizio  di  funzioni  diverse  da
quelle di vigilanza; 
      2) i  pareri,  le  intese  e  le  altre  valutazioni  formulati
dall'IVASS in relazione ad atti  aventi  natura  regolamentare  o  di
contenuto generale di competenza di altre autorita'; 
      3) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i
rapporti con altre Autorita'; 
      4) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in
vigore; 
      5) le risposte a quesiti; 
      6) gli atti aventi finalita'  esclusivamente  interpretativa  o
applicativa.  Quando  questi   atti   possono   determinare   impatti
significativi sull'attivita' e sull'organizzazione dei destinatari si
applicano gli articoli 5, 6 e 8; 
      7) le richieste di informazioni  effettuate  in  collaborazione
con altre Autorita' o nell'ambito di  rilevazioni  puntuali,  diverse
dalle segnalazioni di vigilanza; 
      8) gli atti di  organizzazione  interna  e  quelli  non  aventi
rilevanza esterna; 
      9) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7  agosto  1990,
n. 241; 
      10) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in  materia
di trattamento dei dati personali. 
    b) «IVASS»  o  «Istituto»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni; 
    c) «Autorita'»: le istituzioni dell'Unione  europea,  l'Autorita'
europea  delle   assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
professionali (AEAP), l'Autorita' bancaria europea (ABE), l'Autorita'
europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati  (AESFEM),  il
Comitato europeo per  il  rischio  sistemico  (CERS),  il  Parlamento
italiano, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro
dello sviluppo economico e  qualsiasi  altra  autorita'  o  organismo
competente a emanare atti la cui attuazione  o  recepimento  richiede
l'adozione di atti di regolazione da parte dell'IVASS; 
    d) «organismi  rappresentativi  dei  consumatori»:  il  Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti  di  cui  all'art.  136  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e  le  associazioni  dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui
all'art. 137 del medesimo decreto legislativo; 
    e) «AIR»: l'analisi di impatto della  regolamentazione  ai  sensi
dell'art. 7; 
    f) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai  sensi
dell'art. 9.