Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del regolamento si intendono per: a) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS, adottati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza. Ai fini del regolamento non sono atti di regolazione: 1) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza; 2) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dall'IVASS in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre autorita'; 3) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorita'; 4) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore; 5) le risposte a quesiti; 6) gli atti aventi finalita' esclusivamente interpretativa o applicativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attivita' e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 5, 6 e 8; 7) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorita' o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza; 8) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna; 9) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 10) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. b) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; c) «Autorita'»: le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), l'Autorita' bancaria europea (ABE), l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e qualsiasi altra autorita' o organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte dell'IVASS; d) «organismi rappresentativi dei consumatori»: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo; e) «AIR»: l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 7; f) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 9.