Art. 3 L'importo minimo sottoscrivibile dei titoli e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni possono quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra. Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per i BTP€i dagli articoli 16, 17 e 18 del presente decreto, il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a mille euro. Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. La riapertura dell'emissione dei titoli puo' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello dell'emissione della prima tranche; in tal caso l'importo relativo concorre al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. La Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica, le partite da regolare dei titoli sottoscritti in asta nel servizio di liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i titoli assegnati, puo' avvalersi di altro intermediario il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.