Art. 4 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 239 del 1996, in caso di riapertura delle sottoscrizioni di un'emissione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.