Art. 6 
 
  Ai sensi del decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,  ed
eventuali successive modifiche, sui BTP di durata pari o superiore ai
cinque anni e sui BTP€i di qualunque durata possono essere effettuate
operazioni di «coupon stripping», a decorrere dalla tranche che viene
definita  con  il  relativo   decreto   di   emissione;   l'ammontare
complessivo massimo che puo' essere oggetto di  tali  operazioni  non
puo' superare il 75% del capitale nominale circolante  delle  singole
emissioni di BTP ed il 50% del  capitale  nominale  circolante  delle
singole emissioni di BTP€i.