Art. 6 Ai sensi del decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, ed eventuali successive modifiche, sui BTP di durata pari o superiore ai cinque anni e sui BTP€i di qualunque durata possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping», a decorrere dalla tranche che viene definita con il relativo decreto di emissione; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di BTP ed il 50% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di BTP€i.