La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
  Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese  ad
  agevolare l'esercizio  dei  diritti  conferiti  ai  lavoratori  nel
  quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso  ARES  (2019)
  1602365. 
 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  dopo  le  parole:  «dall'eta'»  sono
inserite le seguenti: «, dalla nazionalita'»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le  parole:  «dell'eta'»
sono inserite le seguenti: «, della nazionalita'»; 
        1.2) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «per  eta'»  sono
inserite le seguenti: «, per nazionalita'»; 
        1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare eta'» sono
inserite le seguenti: «o nazionalita'»; 
      2) al comma 4, dopo le parole:  «dell'eta'»  sono  inserite  le
seguenti: «, della nazionalita'»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, dopo le parole: «di eta'» sono  inserite  le
seguenti: «, di nazionalita'»; 
        1.2) alla lettera b), dopo  le  parole:  «le  condizioni  del
licenziamento»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  la  salute  e   la
sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»; 
        1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
          «d-bis) accesso all'alloggio; 
          d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali; 
          d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento; 
          d-quinquies) iscrizione alle  organizzazioni  sindacali  ed
eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori»; 
      2) al comma 3, dopo le  parole:  «all'eta'»  sono  inserite  le
seguenti: «, alla nazionalita'»; 
    d)  all'articolo   5,   comma   1,   dopo   le   parole:   «della
discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»; 
    e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art.   5-bis   (Ulteriori   compiti   dell'Ufficio   nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di  cui  all'articolo
7, comma 1, del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  e'
assegnato, altresi', il compito  di  svolgere,  in  modo  autonomo  e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di  rimozione  di
qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei  lavoratori  che
esercitano  il   diritto   alla   libera   circolazione   all'interno
dell'Unione europea. 
      2. I compiti dell'ufficio di cui al comma  1,  con  particolare
riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate
sulla nazionalita', sono i seguenti: 
        a)  prestare  o  assicurare  che  sia   prestata   assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori  dell'Unione
europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e  i  diritti
delle  associazioni  e  delle  organizzazioni  o  di  altri  soggetti
giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento
italiano; 
        b) fungere da punto di contatto nei  confronti  di  punti  di
contatto equivalenti in altri Stati  membri  dell'Unione  europea  al
fine di cooperare e di scambiare informazioni utili; 
        c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti
riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera
circolazione o alla discriminazione  basata  sulla  nazionalita'  dei
lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari; 
        d) assicurare la pubblicazione di  relazioni  indipendenti  e
formulare   raccomandazioni   su   ogni   questione   connessa   alle
restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera
c); 
        e) pubblicare  informazioni  pertinenti  sull'applicazione  a
livello  nazionale  delle  norme  dell'Unione  europea  sulla  libera
circolazione dei lavoratori»; 
        f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni  di  lavoro»  sono
aggiunte le seguenti: «e della direttiva n. 2014/54/UE relativa  alle
misure intese ad  agevolare  l'esercizio  dei  diritti  conferiti  ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori». 
  2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio  1970,  n.
300, dopo le parole: «di eta'»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  di
nazionalita'». 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 66  del  19  marzo  2004,  al  fine  di  adeguarlo  alle
disposizioni di cui all'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  9
luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale appartenente
ai ruoli della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  di  altre
amministrazioni pubbliche, collocato  in  posizione  di  comando,  in
aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui
due di area A e una di area B. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo
di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui  all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - La direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  alle  misure
          intese ad agevolare l'esercizio dei  diritti  conferiti  ai
          lavoratori  nel  quadro  della  libera   circolazione   dei
          lavoratori, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n.
          L 128. 
              - Il testo degli articoli 1,  2,  3  e  5  del  decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della
          direttiva 2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
          materia  di  occupazione  e  di   condizioni   di   lavoro,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2003,  n.
          187, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto  reca  le
          disposizioni  relative  all'attuazione  della  parita'   di
          trattamento  fra   le   persone   indipendentemente   dalla
          religione, dalle  convinzioni  personali,  dagli  handicap,
          dall'eta', dalla nazionalita' e dall'orientamento sessuale,
          per  quanto  concerne  l'occupazione  e  le  condizioni  di
          lavoro, disponendo  le  misure  necessarie  affinche'  tali
          fattori non siano causa di  discriminazione,  in  un'ottica
          che tenga conto anche del diverso  impatto  che  le  stesse
          forme di discriminazione possono avere su donne e uomini. 
                Art. 2 (Nozione di discriminazione). - 1. Ai fini del
          presente decreto e salvo quanto disposto  dall'articolo  3,
          commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento  si
          intende l'assenza di qualsiasi  discriminazione  diretta  o
          indiretta  a  causa  della  religione,  delle   convinzioni
          personali, degli handicap, dell'eta', della nazionalita'  o
          dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non
          sia praticata alcuna discriminazione diretta  o  indiretta,
          cosi' come di seguito definite: 
                  a) discriminazione diretta quando,  per  religione,
          per convinzioni personali,  per  handicap,  per  eta',  per
          nazionalita' o per orientamento sessuale,  una  persona  e'
          trattata meno favorevolmente di quanto  sia,  sia  stata  o
          sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; 
                  b)    discriminazione    indiretta    quando    una
          disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto  o
          un comportamento apparentemente neutri possono  mettere  le
          persone  che  professano  una   determinata   religione   o
          ideologia  di  altra  natura,  le  persone  portatrici   di
          handicap, le persone di una particolare eta' o nazionalita'
          o  di  un  orientamento  sessuale  in  una  situazione   di
          particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 
                2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi
          1 e 2 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, approvato  con  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286. 
                3. Sono, altresi', considerate come  discriminazioni,
          ai sensi  del  comma  1,  anche  le  molestie  ovvero  quei
          comportamenti indesiderati, posti in  essere  per  uno  dei
          motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo  o  l'effetto
          di violare la dignita' di una persona e di creare un  clima
          intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. 
                4. L'ordine di discriminare  persone  a  causa  della
          religione,  delle  convinzioni  personali,   dell'handicap,
          dell'eta', della nazionalita' o dell'orientamento  sessuale
          e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1. 
                Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di
          parita' di trattamento senza distinzione di  religione,  di
          convinzioni   personali,   di   handicap,   di   eta',   di
          nazionalita' e di orientamento sessuale si applica a  tutte
          le persone sia nel  settore  pubblico  che  privato  ed  e'
          suscettibile di tutela  giurisdizionale  secondo  le  forme
          previste dall'articolo 4, con  specifico  riferimento  alle
          seguenti aree: 
                  a)  accesso  all'occupazione  e  al   lavoro,   sia
          autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione  e
          le condizioni di assunzione; 
                  b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
          avanzamenti di carriera, la retribuzione  e  le  condizioni
          del licenziamento,la salute e la  sicurezza,  il  reintegro
          professionale o il ricollocamento; 
                  c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento
          e    formazione    professionale,     perfezionamento     e
          riqualificazione   professionale,   inclusi   i    tirocini
          professionali; 
                  d)  affiliazione   e   attivita'   nell'ambito   di
          organizzazioni di lavoratori, di  datori  di  lavoro  o  di
          altre organizzazioni professionali  e  prestazioni  erogate
          dalle medesime organizzazioni; 
                  d-bis) accesso all'alloggio; 
                  d-ter) accesso a vantaggi sociali e fi-scali; 
                  d-quater)  assistenza  fornita  dagli   uffici   di
          collocamento; 
                  d-quinquies)   iscrizione    alle    organizzazioni
          sindacali ed eleggibilita' negli organi  di  rappresentanza
          dei lavoratori. 
                2. La disciplina di cui al presente decreto fa  salve
          tutte le disposizioni vigenti in materia di: 
                  a) condizioni di  ingresso,  soggiorno  ed  accesso
          all'occupazione,  all'assistenza  e  alla  previdenza   dei
          cittadini dei Paesi terzi e degli  apolidi  nel  territorio
          dello Stato; 
                  b) sicurezza e protezione sociale; 
                  c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
          prevenzione dei reati e tutela della salute; 
                  d) stato civile e prestazioni che ne derivano; 
                  e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e
          di handicap. 
                3. Nel rispetto dei principi  di  proporzionalita'  e
          ragionevolezza  e  purche'  la  finalita'  sia   legittima,
          nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro   o   dell'esercizio
          dell'attivita'  di  impresa,  non  costituiscono  atti   di
          discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle  differenze
          di  trattamento  dovute  a  caratteristiche  connesse  alla
          religione,  alle   convinzioni   personali,   all'handicap,
          all'eta', alla nazionalita' o all'orientamento sessuale  di
          una  persona,  qualora,  per   la   natura   dell'attivita'
          lavorativa o per il contesto in cui essa  viene  espletata,
          si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito
          essenziale  e  determinante  ai  fini   dello   svolgimento
          dell'attivita' medesima. 
                3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
          della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
          i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  sono  tenuti  ad
          adottare accomodamenti  ragionevoli,  come  definiti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', ratificata ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, nei  luoghi  di  lavoro,  per  garantire  alle
          persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli  altri
          lavoratori. I datori di lavoro pubblici  devono  provvedere
          all'attuazione del presente comma senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                4. Sono fatte salve  le  disposizioni  che  prevedono
          accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di  quanto
          stabilito dai commi 2 e 3. 
                4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
          trattamenti  differenziati   in   ragione   dell'eta'   dei
          lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: 
                  a) la definizione di condizioni speciali di accesso
          all'occupazione  e  alla   formazione   professionale,   di
          occupazione  e  di  lavoro,  comprese  le   condizioni   di
          licenziamento  e  di  retribuzione,  per   i   giovani,   i
          lavoratori anziani e i lavoratori  con  persone  a  carico,
          allo scopo di favorire  l'inserimento  professionale  o  di
          assicurare la protezione degli stessi; 
                  b) la fissazione di condizioni minime di  eta',  di
          esperienza professionale o  di  anzianita'  di  lavoro  per
          l'accesso all'occupazione  o  a  taluni  vantaggi  connessi
          all'occupazione; 
                  c)   la   fissazione   di   un'eta'   massima   per
          l'assunzione,  basata  sulle   condizioni   di   formazione
          richieste per il lavoro in questione o sulla necessita'  di
          un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. 
                4-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  4-bis  sono
          fatte salve purche' siano oggettivamente e  ragionevolmente
          giustificate da  finalita'  legittime,  quali  giustificati
          obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
          e della formazione professionale, qualora i  mezzi  per  il
          conseguimento  di  tali  finalita'  siano   appropriati   e
          necessari. 
                5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
          dell'articolo 2 le differenze di trattamento  basate  sulla
          professione di una determinata religione o  di  determinate
          convinzioni personali che siano  praticate  nell'ambito  di
          enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o  private,
          qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
          natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
          organizzazioni  o  per  il  contesto  in  cui   esse   sono
          espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo  e
          giustificato  ai  fini  dello  svolgimento  delle  medesime
          attivita'. 
                6.   Non    costituiscono,    comunque,    atti    di
          discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle  differenze
          di   trattamento   che,   pur   risultando   indirettamente
          discriminatorie,  siano  giustificate   oggettivamente   da
          finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati
          e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di
          atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di  attivita'
          lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione
          e l'educazione  di  soggetti  minorenni  nei  confronti  di
          coloro che siano stati condannati  in  via  definitiva  per
          reati che concernono la liberta' sessuale dei minori  e  la
          pornografia minorile.» 
                «Art.  5  (Legittimazione  ad   agire).   -   1.   Le
          organizzazioni   sindacali,   le    associazioni    e    le
          organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
          leso, in forza di delega, rilasciata per  atto  pubblico  o
          scrittura privata autenticata, a  pena  di  nullita',  sono
          legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4,  in  nome  e
          per  conto  o  a  sostegno  del  soggetto   passivo   della
          discriminazione e dei suoi  familiari,  contro  la  persona
          fisica o giuridica cui e'  riferibile  il  comportamento  o
          l'atto discriminatorio. 
                2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva
          qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato
          le persone lese dalla discriminazione.». 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio  2003,  n.
          215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE  per  la
          parita' di trattamento  tra  le  persone  indipendentemente
          dalla  razza  e  dall'origine  etnica,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186: 
                «Art.   7   (Ufficio   per   il    contrasto    delle
          discriminazioni). - 1. E' istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
          opportunita' un ufficio per la promozione della parita'  di
          trattamento e la rimozione  delle  discriminazioni  fondate
          sulla  razza  o  sull'origine  etnica,  con   funzioni   di
          controllo  e  garanzia  delle  parita'  di  trattamento   e
          dell'operativita' degli  strumenti  di  tutela,  avente  il
          compito  di  svolgere,  in  modo  autonomo  e   imparziale,
          attivita' di promozione della parita'  e  di  rimozione  di
          qualsiasi forma di discriminazione fondata  sulla  razza  o
          sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del
          diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
          su donne e  uomini,  nonche'  dell'esistenza  di  forme  di
          razzismo a carattere culturale e religioso.». 
              - Il testo dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300,  recante  norme  sulla  tutela  della  liberta'  e
          dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'   sindacale   e
          dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme  sul
          collocamento, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  27
          maggio 1970, n. 131, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo  qualsiasi
          patto od atto diretto a: 
                  a) subordinare l'occupazione di un lavoratore  alla
          condizione che aderisca o non aderisca ad una  associazione
          sindacale ovvero cessi di farne parte; 
                  b) licenziare un  lavoratore,  discriminarlo  nella
          assegnazione di qualifiche o mansioni,  nei  trasferimenti,
          nei  provvedimenti  disciplinari,  o  recargli   altrimenti
          pregiudizio a causa  della  sua  affiliazione  o  attivita'
          sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 
              Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
          altresi' ai patti o atti diretti a fini di  discriminazione
          politica, religiosa, razziale, di lingua  o  di  sesso,  di
          handicap,   di   eta',    di    nazionalita'    o    basata
          sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.». 
              - Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
          2012, n. 234, recante norme generali  sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013,  n.  3,  cosi'
          recita: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».