Art. 11 Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96. 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Note all'art. 11: Il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, e' pubblicato nella G.U.U.E. L 309 del 29.11.1996. - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998 n. 346, recante disposizioni di carattere sanzionatorio amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1998, n. 236, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 1 (Sanzioni). - 1. I soggetti indicati dall'art. 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei termini e con le modalita' previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'art. 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'art. 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 3. Le sanzioni di cui al presente art. non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea. 4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalita' di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.».