Art. 12 
 
Disposizioni    relative    alle    procedure    di    autorizzazione
  all'esportazione di prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e
  all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali,
  nonche'  per  ogni  tipologia  di  operazione  di  esportazione  di
  materiali  proliferanti.  Attuazione  del   regolamento   (CE)   n.
  428/2009. 
 
  1.  Agli  articoli  13,  comma  1,  e  17,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n.  221,  le  parole:  «dello  sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il regolamento (CE) n. 428/2009)  del  Consiglio  che
          istituisce  un  regime  comunitario  di   controllo   delle
          esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del
          transito  di  prodotti  a  duplice  uso   (rifusione),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134. 
              -  Il  testo  degli  articoli  13  e  17  del   decreto
          legislativo 15 dicembre 2017, n.  221,  recante  attuazione
          della delega al Governo di cui all'art. 7  della  legge  12
          agosto 2016, n.  170,  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini
          del riordino e della  semplificazione  delle  procedure  di
          autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie
          a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia
          di embarghi commerciali,  nonche'  per  ogni  tipologia  di
          operazione  di  esportazione  di  materiali   proliferanti,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2018, n.
          13, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 13 (Autorizzazione generale  nazionale).  -  1.
          L'esportazione di prodotti a duplice uso e  di  prodotti  a
          duplice uso non listati puo' aver luogo con  autorizzazione
          generale   nazionale,   rilasciata    conformemente    alle
          indicazioni di  cui  all'allegato  III  c  del  regolamento
          duplice  uso,  secondo  le  modalita'  e  limitatamente  ai
          prodotti  ed  ai  Paesi  di  destinazione  individuati  con
          decreto  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione  internazionale,  da  adottare   su   proposta
          dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo.
          Tali autorizzazioni non si applicano ai  prodotti  elencati
          nell'allegato II octies del regolamento duplice uso. 
                2.   Lo   strumento   dell'autorizzazione    generale
          nazionale, idoneo  a  ridurre  gli  oneri  a  carico  delle
          imprese   e   ad   attuare   forme    di    semplificazione
          amministrativa, e'  utilizzato  per  genere  di  operazioni
          esportative, tipi di prodotti a duplice  uso  e  gruppi  di
          Paesi di destinazione finale. 
                3.   L'utilizzazione   dell'autorizzazione   generale
          nazionale e' sottoposta alle  medesime  condizioni  e  deve
          soddisfare    gli    stessi    requisiti    previsti    per
          l'autorizzazione  generale  dell'Unione  europea   di   cui
          all'art.  12.  A  tal  fine,  l'esportatore   che   intende
          avvalersi   di   detta   autorizzazione   deve   notificare
          all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo
          della   stessa,   tale   intendimento   con   comunicazione
          sottoscritta  dal  legale  rappresentante.  Il   nominativo
          dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito
          «registro  dei  soggetti  che  operano  con  autorizzazione
          generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. 
                4. Qualora l'esportatore non fornisca le  indicazioni
          richieste   dal   presente    articolo,    l'autorizzazione
          precedentemente  rilasciata  e'   revocata   dall'Autorita'
          competente, secondo quanto stabilito dall'art. 14. 
                5. L'autorizzazione generale  nazionale  e'  soggetta
          alle medesime disposizioni dei commi 4 e 6 dell'art. 12. 
                6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale  nazionale
          puo' essere negato, annullato, revocato o  sospeso  secondo
          quanto stabilito dall'art. 14.» 
                «Art. 17 (Misure ispettive). - 1.  Le  operazioni  di
          esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
          transito, assistenza tecnica e le altre  attivita'  per  le
          quali i regolamenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,  o  il
          presente  decreto  impongono   divieti   o   autorizzazioni
          preventive possono essere sottoposte  a  misure  ispettive,
          riferite  sia  alla   fase   preliminare   che   successiva
          all'operazione, mediante riscontri documentali e  verifiche
          presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario  o  del
          fornitore di assistenza tecnica, allo  scopo  di  accertare
          l'effettiva destinazione finale e  l'effettivo  uso  finale
          dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione. 
                2.    L'Autorita'    competente    puo'    richiedere
          all'esportatore,  all'intermediario  o  al   fornitore   di
          assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa  in
          comprova dell'effettivo arrivo nel  Paese  di  destinazione
          del materiale  autorizzato,  nonche'  ogni  altro  elemento
          idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di
          utilizzo  dei  prodotti  e  delle  tecnologie  oggetto   di
          autorizzazione. 
                3. L'attivita' di ispezione e verifica,  fatte  salve
          le attribuzioni e le competenze degli organi preposti  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  e'  svolta
          dall'Autorita' competente, in collaborazione con gli organi
          preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al
          controllo  doganale,  fiscale  e  valutario,  nonche'   con
          l'eventuale apporto dei  Servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  per  i
          profili di rispettiva competenza.  La  Guardia  di  finanza
          agisce secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui  agli
          articoli  51  e  52  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32  e  33
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, nonche' all'art. 2 del decreto legislativo 19
          marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          agisce ai sensi dell'art. 52, commi da 4 a 10, del  decreto
          del presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          delle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale e successive modificazioni, nonche' sulla base  di
          quanto previsto dalle disposizioni della normativa doganale
          unionale. 
                4. Con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   d'intesa   con   le
          amministrazioni interessate, sono determinate le  modalita'
          attuative della collaborazione di cui al comma 3.».