Art. 12 Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009. 1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Note all'art. 12: - Il regolamento (CE) n. 428/2009) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134. - Il testo degli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III c del regolamento duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II octies del regolamento duplice uso. 2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di Paesi di destinazione finale. 3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'art. 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. 4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'art. 14. 5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle medesime disposizioni dei commi 4 e 6 dell'art. 12. 6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'art. 14.» «Art. 17 (Misure ispettive). - 1. Le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le quali i regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione. 2. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, nonche' ogni altro elemento idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione. 3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' svolta dall'Autorita' competente, in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell'art. 52, commi da 4 a 10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni, nonche' sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della normativa doganale unionale. 4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate, sono determinate le modalita' attuative della collaborazione di cui al comma 3.».