Art. 13 
 
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori
  di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo, dopo le parole:  «delle  sostanze  chimiche»  sono
aggiunte le seguenti: «e per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2019/1148  relativo  all'immissione  sul  mercato  e
all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento  (CE)
n.  1907/2006  e  che  abroga  il  regolamento   (UE)   n.   98/2013.
Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento»; 
    b) all'articolo 1 e' premessa la seguente  partizione:  «Capo  I.
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle  disposizioni  del
regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche»; 
    c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»; 
    d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»; 
    e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo: 
 
                              «Capo II 
 
  Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1148  relativo  all'immissione  sul  mercato  e
all'uso di precursori di esplosivi 
    Art. 17-bis (Ambito di  applicazione  e  definizioni).  -  1.  Il
presente capo reca la  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione
delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2019/1148  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,  relativo
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi,  che
modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento
(UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento". 
    2. Ai fini delle disposizioni  contenute  nel  presente  capo  si
applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. 
    3. Fatte salve le competenze  del  Ministero  dell'interno  quale
punto di contatto per le  segnalazioni  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento,  il  Ministero  della  salute  e'  designato,  ai  sensi
dell'articolo 11 del regolamento, quale  autorita'  di  coordinamento
del  sistema  dei  controlli  connessi  alle  prescrizioni   di   cui
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7,  paragrafi  1  e  2,
all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4  e  5,  e  alle  procedure  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 
    4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di
entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,   integrativo
dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente  il  sistema  dei  controlli
ufficiali  e  relative  linee  di  indirizzo  per  l'attuazione   del
regolamento CE  n.  1907  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la
restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH),   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009,  sono  individuate  le
autorita' dello Stato e delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli,  nonche'
le modalita' operative dei controlli ufficiali. 
    Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del
regolamento  in  materia  di  messa  a  disposizione,   introduzione,
detenzione e uso illeciti  di  precursori  di  esplosivi  soggetti  a
restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
chiunque mette a disposizione  di  privati  precursori  di  esplosivi
soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e
con l'ammenda fino a 1.000 euro. 
    2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al  privato  che
introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di  precursori
di esplosivi soggetti a restrizioni. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori  di
esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti  clorati
o perclorati di  cui  all'allegato  I  del  regolamento,  qualora  la
concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi  il
valore limite di una  delle  sostanze  di  cui  alla  colonna  2  del
medesimo allegato. 
    Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
7 del regolamento in materia  di  omissioni  nell'informazione  della
catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca
reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione  di  altro
operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni
omettendo di informarlo, attraverso la scheda di  dati  di  sicurezza
compilata in conformita' all'allegato  II  del  regolamento  (CE)  n.
1907/2006  o,  ove   non   prevista,   attraverso   altra   modalita'
documentabile per iscritto, che  l'acquisizione,  l'introduzione,  la
detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da  parte  di  privati
sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo  5,  paragrafo  1,
del regolamento. 
    2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica  anche
nel caso di messa  a  disposizione  di  un  precursore  di  esplosivi
disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la
scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato  II
del regolamento (CE) n. 1907/2006 o,  ove  non  prevista,  attraverso
altra  modalita'  documentabile  per  iscritto,  che  le  transazioni
sospette, le sparizioni  e  i  furti  del  precursore  sono  soggetti
all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento. 
    3. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  6.000  a  36.000   euro   l'operatore
economico  che  mette  precursori   di   esplosivi   disciplinati   a
disposizione  di  un  utilizzatore  professionale  o  di  un  privato
impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato  informato
circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa  gli  obblighi  di
cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento. 
    4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  3.000  a  18.000   euro   l'operatore
economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni
fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce  per  i
successivi cinque anni. 
    5. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario
responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a
informare  gli  utenti  che  mettono  a  disposizione  precursori  di
esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa  gli  obblighi
previsti dal regolamento. 
    Art.   17-quinquies   (Violazione   degli   obblighi    derivanti
dall'articolo  8  del  regolamento  in  materia  di  omissioni  nelle
verifiche  all'atto  della  vendita).  -  1.  Salvo  che   il   fatto
costituisca  reato,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro: 
      a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di  un
utilizzatore professionale o  di  un  altro  operatore  economico  un
precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere,
per ciascuna transazione, le  informazioni  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 2, del regolamento, salvo che la  verifica  non  sia  stata
gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la  transazione  non
si  discosti  in  maniera  significativa  da  quelle  in   precedenza
concluse; 
      b) l'operatore economico che non  conserva  per  diciotto  mesi
dalla  data  della  transazione  la  documentazione   relativa   alle
informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del  regolamento,  o
che  non  la  esibisce  a  richiesta  delle  autorita'  preposte   ai
controlli. 
    2. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario
responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a
garantire che gli utenti che mettono  a  disposizione  precursori  di
esplosivi disciplinati  attraverso  i  suoi  servizi  rispettino  gli
obblighi di verifica all'atto della vendita di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 5, del regolamento. 
    3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito  con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente
di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni  che,  richiesto
dall'operatore  economico  di  fornire   le   informazioni   di   cui
all'articolo 8, paragrafo 2,  del  regolamento,  rende  dichiarazioni
false o reticenti. 
    Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
9 del regolamento in materia di omessa  segnalazione  di  transazioni
sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca
reato, sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a 60.000 euro: 
      a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile  di  un
mercato online che non predispongono  procedure  per  la  rilevazione
delle transazioni sospette conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento; 
      b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile  di  un
mercato  online  che,  essendo  richiesti  di  effettuare  o   avendo
effettuato  una  transazione  sospetta  di  precursori  di  esplosivi
disciplinati, omettono nelle ventiquattro  ore  successive  di  darne
segnalazione al punto di contatto nazionale. 
    2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato  sono  puniti
con l'arresto fino a dodici mesi o con  l'ammenda  fino  a  371  euro
l'operatore economico  e  l'utilizzatore  professionale  che,  avendo
subito il  furto  o  constatato  la  sparizione  di  un  quantitativo
significativo di precursori  di  esplosivi  disciplinati  nella  loro
disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive  di  darne
segnalazione al punto di contatto nazionale»; 
    f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III.
Disposizioni finali». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18  febbraio  2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,  n.
43, e' abrogato. 
  3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il Regolamento 2019/1148/UE del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  relativo  all'immissione  sul  mercato   e
          all'uso  di  precursori  di  esplosivi,  che  modifica   il
          regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga  il  regolamento
          (UE) n. 98/2013, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  11  luglio
          2019, n. L 186. 
              - Il titolo del decreto legislativo 14 settembre  2009,
          n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la  violazione
          delle disposizioni del regolamento (CE)  n.  1907/2006  che
          stabilisce i principi ed i requisiti per la  registrazione,
          la valutazione, l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle
          sostanze chimiche.  (09G0143),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 24 settembre 2009, n.  222,  come  modificato
          dalla presente legge cosi' recita: 
                «Disciplina sanzionatoria  per  la  violazione  delle
          disposizioni  del  regolamento  (CE)   n.   1907/2006   che
          stabilisce i principi ed i requisiti per la  registrazione,
          la valutazione, l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle
          sostanze chimiche e per la  violazione  delle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione  sul
          mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che  modifica
          il  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  e   che   abroga   il
          regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione  delle  autorita'
          competenti e di coordinamento». 
              - Il testo degli articoli 1, 2 e 18 del citato  decreto
          legislativo 14 settembre  2009,  n.  133,  come  modificati
          dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione
          delle disposizioni del regolamento (CE)  n.  1907/2006  che
          stabilisce i principi ed i requisiti per la  registrazione,
          la valutazione, l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle
          sostanze chimiche 
              Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il  presente  capo
          reca la disciplina sanzionatoria per  la  violazione  delle
          disposizioni di cui al regolamento (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  dicembre  2006,
          concernente    la    registrazione,     la     valutazione,
          l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze  chimiche,
          di seguito denominato: «regolamento». 
              Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione  del
          presente capo si applicano le definizioni di cui all'art. 3
          del regolamento. 
              2. Ai fini dell'applicazione  delle  sanzioni  previste
          nel presente  capo,  il  rappresentante  esclusivo  di  cui
          all'art. 8 del regolamento e' equiparato all'importatore. 
              3. L'Autorita'  competente  di  cui  all'art.  121  del
          regolamento e' il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali.» 
              «Capo III. Disposizioni finali 
              Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1.  Dal  presente
          decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri,  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. 
              2.  I  soggetti  pubblici   interessati   svolgono   le
          attivita' previste dal  presente  decreto  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.». 
              Il decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, recante  misure
          urgenti per il contrasto del terrorismo, anche  di  matrice
          internazionale,    nonche'    proroga    delle     missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          Organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi di pace  e  di  stabilizzazione,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  aprile  2015,  n.  43,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 4. 
              Gli articoli  678-bis  e  679-bis  del  codice  penale,
          abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente: 
                «Detenzione abusiva di precursori di esplosivi» 
                «Omissioni in materia di precursori di esplosivi»