Art. 13 Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chimiche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento»; b) all'articolo 1 e' premessa la seguente partizione: «Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche»; c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»; d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»; e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo: «Capo II Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi Art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento". 2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. 3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute e' designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorita' di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorita' dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonche' le modalita' operative dei controlli ufficiali. Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro. 2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato. Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalita' documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento. 2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalita' documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento. 3. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento. 4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento. Art. 17-quinquies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro: a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse; b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorita' preposte ai controlli. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti. Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro: a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento; b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale»; f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III. Disposizioni finali». 2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' abrogato. 3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13: - Il Regolamento 2019/1148/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186. - Il titolo del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (09G0143), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2009, n. 222, come modificato dalla presente legge cosi' recita: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento». - Il testo degli articoli 1, 2 e 18 del citato decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, come modificati dalla presente legge, cosi' recita: «Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento». Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente capo si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento. 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, il rappresentante esclusivo di cui all'art. 8 del regolamento e' equiparato all'importatore. 3. L'Autorita' competente di cui all'art. 121 del regolamento e' il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.» «Capo III. Disposizioni finali Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». Il decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 4. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale, abrogati dalla presente legge, recavano rispettivamente: «Detenzione abusiva di precursori di esplosivi» «Omissioni in materia di precursori di esplosivi»