Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia  di  circolazione  in  Italia  di   veicoli
  immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003. 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,  1-quinquies,
7-bis e 7-ter sono abrogati; 
    b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente: 
      «Art. 93-bis (Formalita' necessarie per la  circolazione  degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei  casi  di  cui  al
comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato  estero  di  proprieta'  di  persona  che  abbia  acquisito
residenza  anagrafica  in  Italia  sono  ammessi  a   circolare   sul
territorio   nazionale   a   condizione   che    entro    tre    mesi
dall'acquisizione della  residenza  siano  immatricolati  secondo  le
disposizioni degli articoli 93 e 94. 
      2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli  e  dei  rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio  nazionale
da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario  del  veicolo  stesso,  deve   essere   custodito   un
documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario,  dal  quale
risultino il titolo e la durata  della  disponibilita'  del  veicolo.
Quando la disponibilita' del veicolo da parte  di  persona  fisica  o
giuridica residente o avente sede in  Italia  supera  un  periodo  di
trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo  e
la durata della  disponibilita'  devono  essere  registrati,  a  cura
dell'utilizzatore, in apposito elenco  del  sistema  informativo  del
P.R.A.  di  cui  all'articolo  94,  comma  4-ter.   Ogni   successiva
variazione della disponibilita' del veicolo  registrato  deve  essere
annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede  la  disponibilita'
del veicolo stesso. In caso di trasferimento  della  residenza  o  di
sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede  chi
ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo  documento  a
bordo  del  veicolo  ovvero  di  registrazione  nell'elenco  di   cui
all'articolo 94,  comma  4-ter,  la  disponibilita'  del  veicolo  si
considera in capo al conducente e  l'obbligo  di  registrazione  deve
essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli  immatricolati
in uno Stato estero si applicano le  medesime  disposizioni  previste
dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia  per  tutto
il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli  di  cui
all'articolo 94, comma 4-ter. 
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  altresi'  ai
lavoratori  subordinati  o  autonomi  che   esercitano   un'attivita'
professionale nel territorio di uno Stato limitrofo  o  confinante  e
che circolano con veicoli di loro proprieta' ivi immatricolati.  Tali
soggetti  hanno  obbligo  di  registrazione  entro  sessanta   giorni
dall'acquisizione della proprieta' del veicolo. I veicoli  registrati
ai sensi del comma 2 possono  essere  condotti  anche  dai  familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia. 
      4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita'  da  stabilire   nel   regolamento.   Chiunque   viola   le
disposizioni del presente comma e'  soggetto  alle  sanzioni  di  cui
all'articolo 100, commi 11 e 15. 
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 
        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; 
        b) al personale civile e  militare  dipendente  da  pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1,  comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
        c) al personale delle Forze armate e di polizia  in  servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari; 
        d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui
alle lettere b) e c); 
        e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero,
sia presente a bordo. 
      6. Le disposizioni di cui  al  comma  2  non  si  applicano  ai
conducenti residenti in  Italia  da  oltre  sessanta  giorni  che  si
trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica  di  San
Marino e nella disponibilita' di imprese aventi sede  nel  territorio
sammarinese, con le quali  sono  legati  da  un  rapporto  di  lavoro
subordinato o di collaborazione continuativa. 
      7. Il proprietario del veicolo che ne consente la  circolazione
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e  3  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di  circolazione
e intima al proprietario  di  immatricolare  il  veicolo  secondo  le
disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma
3, di provvedere alla registrazione ai  sensi  del  comma  2.  Ordina
altresi' l'immediata cessazione della circolazione del veicolo  e  il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico  passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo
213. Il documento di circolazione ritirato e'  trasmesso  all'ufficio
della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo  e'
restituito  all'avente  diritto  dopo  la  verifica  dell'adempimento
dell'intimazione.  In   alternativa   all'immatricolazione   o   alla
registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione
estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere  autorizzato  a
lasciare per la via piu' breve il territorio dello Stato e a condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine  di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo  non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora  autorizzato,  lo
stesso non sia condotto oltre i transiti di confine,  si  applica  la
sanzione accessoria della confisca amministrativa.  Chiunque  circola
durante il periodo di sequestro  amministrativo  ovvero  violando  le
prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per  condurre  il
veicolo oltre i transiti di confine e' soggetto alle sanzioni di  cui
all'articolo 213, comma 8. 
      8. Chiunque viola le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di  contestazione  e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro
il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto  alla  sanzione
accessoria  del  fermo   amministrativo   secondo   le   disposizioni
dell'articolo  214  in  quanto  compatibili  ed  e'  riconsegnato  al
conducente, al  proprietario  o  al  legittimo  detentore,  ovvero  a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2  o,  comunque,  decorsi  sessanta  giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento,  l'organo  accertatore  provvede  all'applicazione   della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei  termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per  la
presentazione dei documenti. 
      9. Chiunque, nelle condizioni  indicate  al  comma  2,  secondo
periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato  la
registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto  a  comunicare
le successive variazioni di  disponibilita'  o  il  trasferimento  di
residenza o di sede, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 712 a  euro  3.558.  Il  documento  di
circolazione e' ritirato  immediatamente  dall'organo  accertatore  e
restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non  osservate.
Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di
circolazione del veicolo durante il periodo in cui  il  documento  di
circolazione e' ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»; 
    c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
      «4-ter. Nel  sistema  informativo  del  P.R.A.  e'  formato  ed
aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i  quali
e' richiesta la registrazione ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo
93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione  dei
veicoli ai sensi della legge 9  luglio  1990,  n.  187.  Tale  elenco
costituisce una base di  dati  disponibile  per  tutte  le  finalita'
previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157. L'elenco e' pubblico»; 
    d) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno  Stato
estero condotti da non residenti in Italia). - 1. Fuori dei  casi  di
cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i  rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia' adempiuto
alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma  2,
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  se  prescritte,
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un  anno,
in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformita' alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. 
      2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero, per  i  quali  si  sia  adempiuto  alle  formalita'
doganali o a quelle di cui  all'articolo  53,  comma  2,  del  citato
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se  prescritte,  di  proprieta'
del personale straniero  o  dei  familiari  conviventi,  in  servizio
presso organismi  o  basi  militari  internazionali  aventi  sede  in
Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. 
      3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e  2  devono  essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita'  da  stabilire   nel   regolamento.   Chiunque   viola   le
disposizioni del presente comma e'  soggetto  alle  sanzioni  di  cui
all'articolo 100, commi 11 e 15. 
      4. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  1
comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. 
      5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  e'
soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis»; 
    e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  «Nei  casi  indicati  dall'articolo   93-bis,   delle
violazioni commesse risponde solidalmente  la  persona  residente  in
Italia che abbia a qualunque titolo la  disponibilita'  del  veicolo,
risultante dal documento di cui al  comma  2  del  medesimo  articolo
93-bis, se non prova che la  circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta
contro la sua volonta'». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del  codice
della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285  del  1992,
introdotto dal  presente  articolo,  si  applicano  decorsi  sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  93  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, recante  nuovo  codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992,  n.
          114, Supplemento Ordinario n.  74,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 93 (Formalita' necessarie per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
                1-bis. (abrogato) 
                1-ter. (abrogato) 
                1-quater. (abrogato) 
                1-quinquies. (abrogato) 
                2.  L'ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
                3.  La  carta  di  circolazione   non   puo'   essere
          rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il
          servizio o il trasporto, ove richiesti  dalle  disposizioni
          di legge. 
                4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico  e
          collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo
          di  proprieta'  e   di   un   certificato   attestante   le
          caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice
          o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati
          dall'art. 60. In caso di nuova immatricolazione di  veicoli
          che sono gia' stati precedentemente  iscritti  al  Pubblico
          registro  automobilistico  e  cancellati  d'ufficio  o   su
          richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione  dei
          veicoli che risultano demoliti  ai  sensi  della  normativa
          vigente in materia di contributi statali alla rottamazione,
          il richiedente ha facolta'  di  ottenere  le  targhe  e  il
          libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
          registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa  del
          periodo  storico  di  costruzione  o  di  circolazione  del
          veicolo,  in  entrambi  i  casi   conformi   alla   grafica
          originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia
          gia'  presente  nel  sistema  meccanografico   del   Centro
          elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita  a
          un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla
          difformita' di grafica  e  di  formato  di  tali  documenti
          rispetto  a  quelli  attuali  rispondenti   allo   standard
          europeo. Tale facolta' e' concessa  anche  retroattivamente
          per i veicoli che sono stati negli anni  reimmatricolati  o
          ritargati, purche' in regola con il pagamento  degli  oneri
          dovuti.  Il  rilascio  della  targa  e  del   libretto   di
          circolazione della prima iscrizione  al  Pubblico  registro
          automobilistico, nonche'  il  rilascio  di  una  targa  del
          periodo  storico  di  costruzione  o  di  circolazione  del
          veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui
          importo e i cui criteri  e  modalita'  di  versamento  sono
          stabiliti con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. I  proventi  derivanti  dal
          contributo di  cui  al  periodo  precedente  concorrono  al
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
                5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione  nel  P.R.A.,
          nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti
          la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo. 
                6.  Per  gli  autoveicoli  e  i   rimorchi   indicati
          nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta  di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
                7. Chiunque circola con un veicolo per il  quale  non
          sia stata rilasciata la carta di circolazione  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  430  ad  euro  1.731.  Alla  medesima   sanzione   e'
          sottoposto separatamente  il  proprietario  del  veicolo  o
          l'usufruttuario o il locatario con facolta' di  acquisto  o
          l'acquirente  con  patto  di   riservato   dominio.   Dalla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI. 
                7-bis. (abrogato) 
                7-ter. (abrogato) 
                8. Chiunque circola con un  rimorchio  agganciato  ad
          una motrice le cui caratteristiche non siano indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          87 ad euro 344. 
                9. 
                10. Le norme suddette non  si  applicano  ai  veicoli
          delle Forze armate di cui  all'art.  138,  comma  1,  ed  a
          quelli degli enti e corpi  equiparati  ai  sensi  dell'art.
          138, comma 11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni
          dell'art. 138. 
                11. I veicoli  destinati  esclusivamente  all'impiego
          dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
                12. Fermo restando quanto previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,
          istitutivo dello sportello  telematico  dell'automobilista,
          gli  adempimenti  amministrativi  previsti   dal   presente
          articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1,  sono  gestiti
          in via telematica  dagli  uffici  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale, quale centro unico di  servizio,  attraverso  il
          sistema informativo del Dipartimento stesso.» 
              - Il testo dell'art.  94  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art.  94  (Formalita'  per   il   trasferimento   di
          proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e  per
          il trasferimento di residenza dell'intestatario). -  1.  In
          caso di trasferimento della proprieta'  degli  autoveicoli,
          dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso  di  costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, l'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale,  su  richiesta  avanzata  dall'acquirente  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  la   sottoscrizione
          dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente  accertata,
          provvede al rilascio di una  nuova  carta  di  circolazione
          nella quale sono annotati gli intervenuti  mutamenti  della
          proprieta'  e  dello  stato  giuridico  del   veicolo.   Il
          competente  ufficio  del  P.R.A.  provvede  alla   relativa
          trascrizione ovvero, in caso  di  accertate  irregolarita',
          procede alla ricusazione della formalita' entro tre  giorni
          dal ricevimento delle informazioni e  delle  documentazioni
          trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
          per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del
          personale. 
                2.  In  caso   di   trasferimento   della   residenza
          dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se
          si tratta di persona giuridica,  l'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
          generali  e   del   personale   procede   all'aggiornamento
          dell'archivio nazionale dei veicoli di  cui  agli  articoli
          225 e 226. 
                3. Chi non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 727 ad euro 3.629. 
                4. Chiunque circoli con un veicolo per il  quale  non
          e' stato richiesto, nel  termine  stabilito  dal  comma  1,
          l'aggiornamento dei dati presenti  nell'archivio  nazionale
          dei veicoli o il rinnovo della  carta  di  circolazione  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 363 ad euro 1.813. 
                4-bis. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
                4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e'  formato
          ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero
          per i quali e' richiesta  la  registrazione  ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 93-bis, secondo  la  medesima  disciplina
          prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della  legge
          9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base  di
          dati disponibile per tutte le finalita' previste  dall'art.
          51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157. L'elenco e' pubblico. 
                5.   La   carta   di   circolazione    e'    ritirata
          immediatamente da chi accerta le  violazioni  previste  nei
          commi 4 e 4-bis ed e' inviata  all'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i trasporti  terrestri,  che  provvede  al
          rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
                6. Per gli atti di trasferimento di proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
                7. Ai fini  dell'esonero  dall'obbligo  di  pagamento
          delle  tasse  di  circolazione  e  relative  soprattasse  e
          accessori  derivanti  dalla  titolarita'  di  beni   mobili
          iscritti  al  Pubblico  registro   automobilistico,   nella
          ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
                8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori.". 
              - Il testo dell'art. 196  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art. 196 (Principio di solidarieta'). -  1.  Per  le
          violazioni  punibili   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  il  proprietario   del   veicolo   ovvero   del
          rimorchio, nel caso di complesso  di  veicoli,  o,  in  sua
          vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di  riservato
          dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
          e' obbligato in solido con  l'autore  della  violazione  al
          pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
          circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta  contro   la   sua
          volonta'. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 il locatario, in
          vece del proprietario, risponde solidalmente  con  l'autore
          della violazione o, per i ciclomotori,  con  l'intestatario
          del contrassegno  di  identificazione;  in  quelle  di  cui
          all'art.   94,   comma   4-bis,    risponde    solidalmente
          l'intestatario temporaneo  del  veicolo.Nei  casi  indicati
          dall'art.  93-bis,  delle  violazioni   commesse   risponde
          solidalmente la persona residente in  Italia  che  abbia  a
          qualunque titolo la disponibilita' del veicolo,  risultante
          dal documento di cui al comma 2 del medesimo  art.  93-bis,
          se non prova che la circolazione del  veicolo  e'  avvenuta
          contro la sua volonta'. 
                2. Se la violazione e' commessa da persona capace  di
          intendere e di volere, ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o  incaricata  della  direzione  o   della   vigilanza   e'
          obbligata, in solido  con  l'autore  della  violazione,  al
          pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi  di
          non aver potuto impedire il fatto. 
                3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante  o
          dal dipendente di una persona giuridica  o  di  un  ente  o
          associazione privi di personalita' giuridica o comunque  da
          un imprenditore, nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o
          incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione  o
          l'imprenditore e' obbligato, in solido con  l'autore  della
          violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. 
                4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha  versato
          la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso
          per l'intero nei  confronti  dell'autore  della  violazione
          stessa.».