Art. 3 
 
Disposizioni  relative  alle  prestazioni  sociali   accessibili   ai
  cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie  di  permessi
  di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di  infrazione
  n. 2019/2100. 
 
  1. All'articolo 41 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta  di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non  inferiore  ad  un
anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno  o  nel
loro permesso di soggiorno,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
lungo periodo, i titolari di permesso  di  soggiorno  di  durata  non
inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e  1-ter
del presente articolo e  i  minori  stranieri  titolari  di  uno  dei
permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e  i
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che  svolgono
un'attivita' lavorativa o che  l'hanno  svolta  per  un  periodo  non
inferiore  a  sei  mesi  e  hanno  dichiarato   la   loro   immediata
disponibilita' allo svolgimento della stessa ai  sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  nonche'  gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno  per  motivi  di  ricerca
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della  fruizione  delle
prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il  regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza
sociale. 
      1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito
delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione  delle
prestazioni  familiari  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2004,  sono   equiparati   ai   cittadini   italiani
esclusivamente gli stranieri titolari di  permesso  unico  di  lavoro
autorizzati  a  svolgere  un'attivita'  lavorativa  per  un   periodo
superiore a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di  permesso  di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare  in  Italia
per un periodo superiore a sei mesi». 
  2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono  inserite
le seguenti: «ovvero  da  cittadini  di  Paesi  terzi  equiparati  ai
cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». 
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286» sono sostituite  dalle  seguenti:  «familiari  titolari
della carta di soggiorno di cui agli articoli 10  e  17  del  decreto
legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  o  titolari  di  permesso  di
soggiorno  ed   equiparate   alle   cittadine   italiane   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»; 
    b) all'articolo 75,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «ovvero  in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite  dalle  seguenti:
«o familiari titolari della carta di soggiorno di cui  agli  articoli
10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di
permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai  sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». 
  4. All'articolo 1, comma  125,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari
con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno  di  cui
agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
o titolari di  permesso  di  soggiorno  ed  equiparati  ai  cittadini
italiani ai sensi dell'articolo 41,  comma  1-ter,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso  di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo». 
  5. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  355,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 8,5  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a
12,8 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  e  agli
ulteriori   oneri   derivanti   dal   presente   articolo,   valutati
complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408
milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno
2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di
euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno  2026,  in
18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per
l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029  e  in  19,208
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento  della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre
2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  41  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione  dello  straniero,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario
          n. 139, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 41 (Assistenza sociale).  -  1.  Gli  stranieri
          titolari di permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, i  titolari  di  permesso  di  soggiorno  di
          durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai
          commi 1-bis e 1-ter  del  presente  arti-colo  e  i  minori
          stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di  cui
          all'art. 31 sono equiparati ai cittadini italiani  ai  fini
          della fruizione  delle  provvidenze  e  delle  prestazioni,
          anche economiche, di  assistenza  sociale,  incluse  quelle
          previste per coloro che sono affetti da morbo di  Hansen  o
          da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi  civili,  per
          gli invalidi civili e per gli indigenti. 
                1-bis. Gli stranieri titolari di  permesso  unico  di
          lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi  di
          studio, che svolgono un'attivita' lavorativa o che  l'hanno
          svolta per un periodo non inferiore  a  sei  mesi  e  hanno
          dichiarato   la   loro   immediata   disponibilita'    allo
          svolgimento della stessa ai sensi dell'art. 19 del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   nonche'   gli
          stranieri titolari di permesso di soggiorno per  motivi  di
          ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
          fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle  quali
          si applica il regolamento (CE) n. 883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  al
          coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
                1-ter. In deroga a quanto previsto dal  comma  1-bis,
          nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai  fini
          della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'art.
          3, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.  883/  2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,
          sono equiparati ai cittadini  italiani  esclusivamente  gli
          stranieri titolari di permesso unico di lavoro  autorizzati
          a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore
          a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di  permesso  di
          soggiorno per motivi di ricerca autorizzati  a  soggiornare
          in Italia per un periodo superiore a sei mesi.». 
              - Il testo  dell'art.  65,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 recante misure  di  finanza  pubblica
          per la stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  29   dicembre   1998,   n.   191,
          Supplemento  Ordinario  n.  210,  come   modificato   dalla
          presente legge cosi' recita: 
                «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno  tre
          figli minori). - 1. Con effetto dal  1°  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          e dell'Unione europea  residenti,  da  cittadini  di  paesi
          terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche'  dai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente, ovvero da cittadini di Paesi terzi
          equiparati ai cittadini italiani  ai  sensi  dell'art.  41,
          comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, con tre o piu' figli tutti con eta'
          inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di  risorse
          economiche non superiori al  valore  dell'indicatore  della
          situazione economica (ISE), di cui al  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a  lire  36  milioni
          annue  con  riferimento  a  nuclei  familiari  con   cinque
          componenti, e' concesso un assegno  sulla  base  di  quanto
          indicato al comma  3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione detto  requisito  economico  e'  riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto legislativo n. 109 del 1998,  tenendo  anche  conto
          delle maggiorazioni ivi previste. 
                2. L'assegno di  cui  al  comma  1  e'  concesso  dai
          comuni, che ne rendono nota  la  disponibilita'  attraverso
          pubbliche  affissioni  nei  territori   comunali,   ed   e'
          corrisposto  a  domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato
          dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          sulla base dei dati forniti dai comuni,  secondo  modalita'
          da definire nell'ambito dei decreti di cui al  comma  6.  A
          tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato  all'INPS
          le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine  di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
                3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
                4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
          di cui al presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
                5.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          istituito un Fondo presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire  390
          miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi  per  l'anno
          2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
                6. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro per la solidarieta' sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          emanate   le    necessarie    norme    regolamentari    per
          l'applicazione   del   presente   articolo,   inclusa    la
          determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore
          della situazione patrimoniale.». 
              - Il testo degli articoli 74, comma 1 e  75,  comma  1,
          del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  recante
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'art. 15  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53.,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001,  n.
          96, Supplemento Ordinario  n.  93,  come  modificati  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 74 (Assegno di maternita'  di  base  (legge  23
          dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23
          dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)). -  1.  Per
          ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore  in
          affidamento preadottivo o  in  adozione  senza  affidamento
          dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
          o comunitarie, familiari titolari della carta di  soggiorno
          di cui agli articoli 10 e  17  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso  di  soggiorno
          ed equi-parate alle cittadine italiane ai  sensi  dell'art.
          41,  comma  1-ter,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  ovvero  titolari  di
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          che non beneficiano dell'indennita' di  cui  agli  articoli
          22, 66 e 70  del  presente  testo  unico,  e'  concesso  un
          assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.» 
                «Art. 75(Assegno di maternita' per lavori  atipici  e
          discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi
          8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388,  art.
          80, comma  10)).  -  1.  Alle  donne  residenti,  cittadine
          italiane o comunitarie o familiari titolari della carta  di
          soggiorno  di  cui  agli  articoli  10  e  17  del  decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di  permesso
          di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi
          dell'art. 41, comma  1-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari
          di permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo per le quali sono in  atto  o  sono  stati  versati
          contributi per la tutela previdenziale  obbligatoria  della
          maternita', e' corrisposto, per ogni  figlio  nato,  o  per
          ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione  senza
          affidamento dal  2  luglio  2000,  un  assegno  di  importo
          complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
          cui non beneficiano dell'indennita' di  cui  agli  articoli
          22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per  la  quota
          differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva  in
          godimento se questa risulta inferiore, quando  si  verifica
          uno dei seguenti casi: 
                  a) quando la  donna  lavoratrice  ha  in  corso  di
          godimento una qualsiasi forma  di  tutela  previdenziale  o
          economica della maternita' e possa far  valere  almeno  tre
          mesi di contribuzione nel periodo che va  dai  diciotto  ai
          nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
          del minore nel nucleo familiare; 
                  b) qualora il periodo  intercorrente  tra  la  data
          della perdita del diritto  a  prestazioni  previdenziali  o
          assistenziali derivanti dallo svolgimento, per  almeno  tre
          mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
          decreti di cui al comma  5,  e  la  data  della  nascita  o
          dell'effettivo ingresso del minore  nel  nucleo  familiare,
          non  sia  superiore  a  quello  del   godimento   di   tali
          prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi.  Con
          i medesimi decreti e' altresi' definita la data  di  inizio
          del predetto periodo nei casi in  cui  questa  non  risulti
          esattamente individuabile; 
                  c)  in  caso  di  recesso,  anche  volontario,  dal
          rapporto  di  lavoro  durante  il  periodo  di  gravidanza,
          qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione
          nel periodo che va dai diciotto ai  nove  mesi  antecedenti
          alla nascita.». 
              - Il testo del comma 125 dell'art. 1,  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2015),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  29  dicembre  2014,  n.  300,   Supplemento
          Ordinario n. 99,  come  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «125.  Al  fine  di  incentivare   la   natalita'   e
          contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio
          nato o adottato tra il 1° gennaio 2015  e  il  31  dicembre
          2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960  euro
          annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del
          reddito complessivo di cui all'art. 8 del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'  corrisposto
          fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del  terzo
          anno  di  ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito
          dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea o  di  familiari  titolari
          della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e  17  del
          decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o  titolari  di
          permesso di soggiorno ed equiparati ai  cittadini  italiani
          ai sensi dell'art. 41, comma 1-ter, del testo  unico  delle
          disposizioni con-cernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di  titolari  di
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
          residenti in Italia e a condizione che il nucleo  familiare
          di appartenenza del genitore richiedente l'assegno  sia  in
          una  condizione  economica  corrispondente  a   un   valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000  euro  annui.
          L'assegno di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto,  a
          domanda, dall'INPS, che provvede alle  relative  attivita',
          nonche' a quelle del  comma  127,  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora il nucleo familiare  di  appartenenza  del
          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione
          economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,  stabilito
          ai sensi del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,  non
          superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
          al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.». 
              - Il testo del comma 355 dell'art.  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2017  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2017-2019,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  21  dicembre  2016,  n.  297,   Supplemento
          ordinario n. 57, cosi' recita: 
                «355. Con riferimento ai  nati  a  decorrere  dal  1º
          gennaio 2016, per  il  pagamento  di  rette  relative  alla
          frequenza di asili nido pubblici  e  privati,  nonche'  per
          l'introduzione di  forme  di  supporto  presso  la  propria
          abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre  anni,
          affetti da gravi  patologie  croniche,  e'  attribuito,  un
          buono  di  importo  pari  a  1.000  euro  su  base   annua,
          parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e  2018,
          elevato a 1.500 euro su base annua  a  decorrere  dall'anno
          2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al  primo
          periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
          familiari con un valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'art. 7 del
          medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con
          un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000  euro;  l'importo  del
          buono spettante a  decorrere  dall'anno  2022  puo'  essere
          rideterminato,   nel   rispetto   del   limite   di   spesa
          programmato, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
          e la famiglia, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  entro  il  30  settembre  2021
          tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui  al  sesto
          periodo  del  presente  comma.  Il  buono  e'   corrisposto
          dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione  di
          idonea  documentazione   attestante   l'iscrizione   e   il
          pagamento della retta a strutture pubbliche o  private.  Il
          beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e'
          riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro  per
          l'anno 2017, 250 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  300
          milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, 530 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  541
          milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 563 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  574
          milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni  di  euro  per
          l'anno 2026, 597 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  609
          milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega
          in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione
          del presente comma. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dei
          maggiori oneri  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma inviando relazioni mensili  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Nel  caso  in  cui,  in  sede  di  attuazione  del
          presente comma, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto
          al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in  esame
          ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di
          cui al presente comma. Il  beneficio  di  cui  al  presente
          comma  non  e'  cumulabile  con  la   detrazione   prevista
          dall'art. 1, comma 335, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre  2008,
          n. 203; il beneficio  di  cui  al  presente  comma  non  e'
          altresi' fruibile contestualmente con il beneficio  di  cui
          ai commi 356 e 357 del presente articolo.». 
              - Per i riferimenti normativi  dell'art.  41-bis  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art.
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